CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 47984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come riqualificata l'originaria imputazione. In data 04/09/23, sono pervenuti motivi nuovi, a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e della sospensione condizionale della pena) non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, per entrambe le censure sollevate, le pp. 2 e 3), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]