CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 06054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12736/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Romapresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Patti, via [OSCURATO:PERSONA] 72, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 71M22 Z404R) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 84H67 G273V); -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 17390/2021 depositata il10/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], socia non amministratrice della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. S.n.c.”, ha proposto avanti al Tribunale di Sciacca un’azione di responsabilità per i danni subiti a causa degli atti di mala gestio compiuti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] quale socio – amministratore della medesima società, chiedendo altresì la revoca del convenuto dalla carica gestoria ricoperta ex art. 2259 c.c. e la sua esclusione dalla compagine societaria ex art. 2287, co. 3, c.c. 2. Il Tribunale di Sciacca, con ordinanza del 05 ottobre 2021, si è dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168/2003, in favore del Tribunale delle Imprese di Palermo, disponendo la riassunzione del procedimento avanti quest’ultimo tribunale entro i termini di legge. 3. Il Tribunale delle Imprese di Palermo, successivamente adito, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. ritenendo che il citato art. 3, comma 2, D.Lgs. 168/2003, limiti la competenza funzionale delle Sezioni specializzate in materia di impresa ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandata per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative (circostanza non sussistente nel caso di specie). 4. Si è costituito nel presente procedimento [OSCURATO:PERSONA], rimettendosi sul merito della questione ed osservando (in rito) che, considerato che il processo riassunto “prosegue” nella fase in cui esso si trova e che l’incompetenza, anche per materia, a seguito della intervenuta modifica dell’art. 38 cod. proc. civ., non può essere pronunziata decorsa la prima udienza di comparizione e trattazione, ne conseguirebbe che, non essendo stata impugnata con istanza di regolamento necessario di competenza l’ordinanza declinatoria della competenza, essa si è irreversibilmente radicata in capo al Tribunale di Palermo – sezione specializzata in materia d’impresa. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte. Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo ha correttamente sollevato d’ufficio il conflitto di competenza sia sotto il profilo dell’ammissibilità, sia quanto al merito della questione. In primo luogo, non può condividersi l’impostazione giuridica della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della quale il secondo Tribunale non potrebbe sollevare d’ufficio il regolamento di competenza ove l’ordinanza declinatoria della competenza, pronunciata dal primo Tribunale, non sia stata impugnata con il regolamento necessario di competenza. Tale interpretazione è erronea in quanto non tiene conto del chiaro disposto dell’art. 44 cod. proc. civ., secondo cui “laordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50, “salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28”. Dunque, nel caso in cui, come nel caso di specie, sia sollevatauna questione di incompetenza per materia (oltre che nei casi di incompetenza per territorio ex art. 28 c.p.c.), la mancata proposizione del regolamento necessario di competenza non determina affatto il radicamento della competenza in capo al Tribunale indicato dall’ordinanza declinatoria della competenza, potendo, a norma dell’art. 45 c.p.c., il giudice successivamente adito sollevare d’ufficio il conflitto di competenza, purchè lo faccia, a sua volta, entro la prima udienza di comparizione e trattazione. Non vi è dubbio che quella che prospetta la difesa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sia un’interpretazione abrogans dell’art. 45 c.p.c. , proponendo un’applicazione della norma che farebbe dipendere l’esercizio di un potere d’ufficio da un impulso di parte (proposizione del regolamento necessario di competenza). Quanto al merito, deve essere esclusa la competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Palermo proprio in virtù dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 168/2003 – invocato dal Tribunale che ha declinato la propria competenza - che postula che le controversie ivi menzionate concernano le società indicate nel primo periodo di tale norma, fra le quali non rientrano le società di persone, categoria cui appartiene la società in nome collettivo. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribun