Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:392
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 28 giugno 2007
1
(
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)
Cause riunite C‑396/05, C‑419/05 e C‑450/05
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]‑Brandenburg ([OSCURATO:PERSONA])]
«Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Sfera di applicazione – Pensioni di vecchiaia – Qualificazione delle prestazioni e ammissibilità del requisito della residenza – Libera circolazione dei lavoratori – Esportazione delle prestazioni in materia previdenziale – Regimi di prestazioni per le vittime di guerra e delle sue conseguenze – Diritto alla pensione di profughi di origine tedesca provenienti dalla Pomerania, dai Sudeti e dalla Romania»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
1. Il regolamento n. 1408/71
2. [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1966 fra Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] in materia di sicurezza sociale.
B – Normativa tedesca
III – [OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
1. [OSCURATO:PERSONA] C‑396/05
2. [OSCURATO:PERSONA] C‑419/05
3. [OSCURATO:PERSONA] C‑450/05
IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
V – [OSCURATO:PERSONA]
A – Sulle cause C‑396/05 e C‑419/05
1. Considerazioni introduttive
2. Applicabilità delle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori
a) Inquadramento come prestazioni in materia previdenziale
i) Tutela personale
ii) Campo di applicazione ratione materiae
– Distinzione rispetto alle prestazioni speciali a carattere non contributivo
– Distinzione rispetto alle prestazioni a favore delle vittime di guerra e delle sue conseguenze
– Efficacia giuridica della dichiarazione ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1408/71
3. Limitazione della libera circolazione dei lavoratori per mezzo della clausola di residenza
4. Giustificazione alla limitazione della libera circolazione dei lavoratori.
a) Argomenti delle parti
b) [OSCURATO:PERSONA]
B – Sulla causa C‑450/05
1. Prima parte della questione
a) Considerazioni introduttive
b) Applicabilità del regolamento n. 1408/71
i) Sfera di applicazione ratione personae e carattere transfrontaliero
ii) Sfera di applicazione ratione temporis
iii) Sfera di applicazione ratione materiae
– Argomenti delle parti
– [OSCURATO:PERSONA]
c) Esistenza di una deroga
i) Sulla disciplina transitoria di cui alla [OSCURATO:PERSONA] bilaterale del 1995 e all’allegato III del regolamento n. 1408/71
ii) Limitazione della libera circolazione dei lavoratori
– Perdita di un vantaggio sociale
– Violazione della libera circolazione dei lavoratori
2. Seconda parte della questione
VI – Conclusione
I –
Introduzione
1. Lo spunto per le presenti cause riunite è offerto da tre domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte dal [OSCURATO:PERSONA]
(giudice di primo grado in materia previdenziale di Berlino) (cause riunite C‑396/05 e C‑419/05) e dal [OSCURATO:PERSONA]Brandenburg (giudice d’appello in materia previdenziale di Berlino-Brandeburgo) (causa C‑450/05), con cui i giudici
nazionali chiedono alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 234, primo comma, CE, di interpretare
e di verificare la compatibilità con il diritto comunitario di rango superiore di talune disposizioni degli allegati III e
VI del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (
2
) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2. Lo scopo delle disposizioni controverse contenute negli allegati III e VI del regolamento n. 1408/71 è, rispettivamente, di
consentire alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di stipulare accordi di diritto internazionale con la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA]
o di mantenere in vigore una legislazione statale nel campo dell’assicurazione vecchiaia per gli sfollati e gli «Spätaussiedler»,
ossia le persone di origine tedesca immigrate in tempi recenti dai paesi dell’Est, che non sia pregiudicata dalle disposizioni
del regolamento n. 1408/71, in particolare dall’art. 10 in materia di esportabilità delle prestazioni. Nonostante singole
differenze attinenti al loro assetto legislativo, tali normative prevedono essenzialmente che i titolari di diritti subiscano
decurtazioni o finanche la perdita di tali prestazioni nel caso in cui spostino la propria residenza al di fuori del territorio
della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
3. I ricorrenti delle cause principali, tutti riconosciuti come sfollati di origine tedesca ai sensi delle disposizioni legislative
tedesche in materia, sono interessati personalmente da tali normative, avendo essi deciso di stabilirsi in altri Stati membri
dell’Unione europea. Essi ritengono che le rispettive deroghe di cui agli allegati III e VI del regolamento n. 1408/71 violino
il diritto di libera circolazione sancito dagli artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE, segnatamente il principio dell’esportabilità delle
prestazioni di cui all’art. 42 CE, e che pertanto siano nulle a motivo della loro incompatibilità con il diritto comunitario
di rango superiore.
II –
Contesto normativo
A –
Diritto comunitario
1. Il regolamento n. 1408/71
4. L’art. 4 del regolamento n. 1408/71 prevede:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(…);
c) le prestazioni di vecchiaia,
(…)
2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché
ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.
(…)
4. Il presente regolamento non si applica né all’assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime
di guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato».
5. L’art. 6 del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:
«Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento,
quest’ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, [a] qualsiasi convenzione
di sicurezza sociale che vincola:
a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure
b) almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per il cui regolamento non debba
intervenire nessuna istituzione di uno di questi ultimi Stati».
6. L’art. 7 del regolamento medesimo, relativo alle disposizioni internazionali che non sono pregiudicate dallo stesso, cita,
al n. 2, lett. c):
«le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell’allegato III».
7. L’allegato III, parti A e B, del regolamento n. 1408/71 elenca le disposizioni delle convenzioni [...] che rimangono applicabili,
tra cui, al n. 35, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], lett. e):
«Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione [22 dicembre 1966 sulla sicurezza sociale] per quanto concerne la legislazione
tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA], nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni
al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], nel caso
in cui:
i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gennaio 1994;
ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di
pensioni a titolo di un’assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994;
ciò vale anche per i periodi di riscossione di un’altra pensione, compresa una pensione di reversibilità, in sostituzione
della prima, allorché i periodi di riscossione si susseguono senza interruzione».
8. L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 stabilisce quanto segue:
«Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti,
le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione
di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca
per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione
debitrice».
9. L’art. 89 del regolamento così dispone:
«Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell’allegato VI».
10. L’allegato VI, parte C, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede:
«L’articolo 10 del regolamento non pregiudica le disposizioni a norma delle quali gli infortuni (e malattie professionali)
sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], nonché i periodi maturati fuori da tale territorio,
non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori
del territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]».
2. [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1966 fra Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] in materia di sicurezza sociale.
11. L’art. 4, n. 1, prima frase, della [OSCURATO:PERSONA] fra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] in materia
di sicurezza sociale stabilisce quanto segue:
«Salvo quanto diversamente disposto dalla presente [OSCURATO:PERSONA], la legislazione di uno Stato contraente che subordina l’esistenza
di diritti a prestazioni o la concessione di prestazioni o il pagamento di prestazioni in denaro alla residenza nel territorio
nazionale non si applica alle persone citate nell’art. 3 che risiedono nel territorio dell’altro Stato contraente».
B –
Normativa tedesca
12. L’art. 110 del Sozialgesetzbuch VI – assicurazione vecchiaia obbligatoria (codice di previdenza sociale, in prosieguo: il
«[OSCURATO:PERSONA]») così recita:
«(1) I titolari che risiedono all’estero solo temporaneamente ricevono, per tale periodo, prestazioni al pari dei beneficiari che
risiedono abitualmente nel territorio dello Stato.
(2) I beneficiari che risiedono abitualmente all’estero ricevono tali prestazioni salvo che le disposizioni seguenti relative
alle prestazioni a favore di titolari residenti all’estero non dispongano diversamente.
(3) Le disposizioni del presente capo si applicano salvo che le disposizioni del diritto internazionale o derivanti da accordi
bilaterali non dispongano diversamente».
13. L’art. 113 [OSCURATO:PERSONA] così recita:
«(1) I punti pensione personali dei beneficiari vengono determinati in base a
1. i punti pensione per i periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale,
(…)
I periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale sono quelli per i quali sono stati versati contributi
a norma della disciplina della Repubblica federale successivamente all’8 maggio 1945, nonché i periodi ad essi equiparati
nel capo V.
(2) I punti pensione supplementari personali nel caso di pensioni di orfano di beneficiari vengono determinati esclusivamente
sulla base dei periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale.
(3) I punti pensione personali di beneficiari che non abbiano la cittadinanza di uno Stato in cui si applica il regolamento (CEE)
n. 1408/71 sono presi in considerazione al 70 per cento».
14. L’art. 271 [OSCURATO:PERSONA] così recita:
«Sono periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale anche i periodi relativamente ai quali, ai sensi
della normativa del Reich in materia di assicurazione pensione in vigore prima 9 maggio 1945, sono stati versati
1. contributi obbligatori relativi ad attività lavorativa subordinata o autonoma svolta nel territorio dello Stato, ovvero
2. contributi volontari per il periodo relativo alla dimora abituale nello Stato o esulanti dal rispettivo ambito di applicazione
della normativa del Reich in materia di assicurazione-pensione.
I periodi dedicati all’educazione della prole sono considerati periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica
federale qualora l’educazione della prole abbia avuto luogo nel territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]».
15. L’art. 272 [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue:
«(1) I punti pensione personali di beneficiari aventi la cittadinanza di uno Stato in cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 1408/71,
nati prima del 19 maggio 1950 e che abbiano stabilito la propria dimora abituale all’estero prima del 19 maggio 1990 vengono
determinati, inoltre, in base:
1. ai punti pensione per periodi contributivi ai sensi del Fremdrentengesetz (legge sulle pensioni maturate mediante contribuzione
all’estero; in prosieguo: il «FRG»), in misura non superiore ai punti pensione per periodi contributivi maturati nella Repubblica
federale,
2. al supplemento contributivo per i periodi contributivi ai sensi del Fremdrentengesetz, in misura non superiore al supplemento
contributivo per i periodi contributivi maturati nella Repubblica federale,
3. alla decurtazione dei punti pensione derivanti da una perequazione delle prestazioni pensionistiche o da una ripartizione
della pensione, dovuta per i periodi contributivi a norma del Fremdrentengesetz secondo il rapporto esistente fra i punti
pensione limitati ai sensi del n. 1 per i periodi contributivi completati a norma del Fremdrentengesetz e tutti i punti pensione
per tali periodi, e
4. ai punti pensione personali supplementari nel caso di pensioni per orfani derivante dai periodi contributivi a norma della
Fremdrentengesetz, nel rapporto ricavato dal disposto di cui al n. 3.
(2) I punti pensione per i periodi contributivi di cui al Fremdrentengesetz, che a norma del primo comma devono anch’essi essere
presi in considerazione sulla base dei punti pensione (Est), valgono come punti pensione (Est).
(3) Anche i periodi contributivi maturati nel territorio del Reich rientrano nei punti pensione dei beneficiari a norma del primo
comma, presi in considerazione in misura non superiore ai punti pensione per i periodi contributivi maturati nel territorio
della Repubblica federale. Nel determinare i punti pensione derivanti da un supplemento contributivo, da una decurtazione
risultante da una perequazione delle prestazioni pensionistiche o da una ripartizione della pensione e da un supplemento nel
caso di una pensione per orfani, i periodi contributivi maturati nel territorio del Reich sono considerati come periodi contributivi
ai sensi della Fremdrentengesetz».
16. L’art. 14 del Fremdrentengesetz stabilisce quanto segue:
«Se non altrimenti disposto dalle seguenti disposizioni, i diritti e i doveri dei beneficiari ai sensi del presente capo sono
disciplinati dalle disposizioni generali in vigore nella Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]».
III –
[OSCURATO:PERSONA] principale e questioni pregiudiziali
1. [OSCURATO:PERSONA] C‑396/05
17. La ricorrente della causa principale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca nata il 30 gennaio 1923 a Jilové (in tedesco: Eulau)
nei Sudeti (allora in Cecoslovacchia, attualmente nella Repubblica ceca), ha lavorato dal gennaio 1939 al maggio 1946 a Jilové/Eulau.
Dal 1° gennaio 1939 al 30 aprile 1945 ha versato contributi obbligatori all’istituzione previdenziale tedesca, vale a dire
al [OSCURATO:PERSONA] für Angestellte (ente previdenziale del Reich per i dipendenti privati), che, dopo l’annessione
dei Sudeti da parte del terzo Reich, era l’istituzione competente. Dal 5 maggio 1945 al 13 maggio 1946 è stata soggetta al
regime di previdenza obbligatorio nell’ex Cecoslovacchia. Dopo essere stata espulsa la ricorrente ha vissuto nel territorio
dell’attuale Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
18. Dal 1° febbraio 1988 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] percepisce una pensione di vecchiaia dal convenuto della causa principale. Nel computo
dell’importo della pensione sono stati considerati, oltre ai periodi dedicati all’educazione della prole e ai contributi volontari,
i contributi obbligatori versati in ragione dell’attività svolta dalla stessa nel territorio dell’attuale Repubblica ceca
dal gennaio 1939 al 30 aprile 1945, nonché i periodi pensionistici maturati presso enti esteri ai sensi del FRG per l’attività
soggetta a contributi obbligatori svolta nell’ex Cecoslovacchia fra il 5 maggio 1945 ed il 13 maggio 1946.
19. Dopo il trasferimento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in Belgio il 1° agosto 2001, il convenuto della causa principale ha ricalcolato
la pensione della ricorrente e le ha corrisposto, con effetto ex nunc dal 1° dicembre 2001, una pensione mensile il cui importo
lordo era pari a DEM 204,50 (EUR l04,56). Con tale operazione la pensione corrisposta sino a quel momento veniva ridotta di
DEM 438,05 (EUR 223,96) al mese.
20. L’ente competente in materia di previdenza sociale ritiene che, nel caso di pagamento di una pensione da parte del regime
legale di assistenza vecchiaia ad un beneficiario residente all’estero, debbano essere prese in considerazione le normative
speciali sul pagamento, in questo caso l’art. 113 [OSCURATO:PERSONA]. A norma di questa disposizione i punti pensione personali dei titolari
(di pensione) sono calcolati sulla base dei punti pensione per i periodi contributivi maturati nel territorio federale, vale
a dire i periodi contributivi per i quali sono stati versati contributi secondo la normativa federale successiva al 1945,
ed i periodi contributivi ad essi equiparati nel capo V del [OSCURATO:PERSONA]. L’ente è dell’avviso che i periodi contributivi maturati
dalla ricorrente nel periodo compreso fra il gennaio 1939 e l’aprile 1945 relativamente ad un’attività svolta nei Sudeti non
siano pertanto stati pagati in forza della normativa federale tedesca vigente dopo il 1945.
21. L’art. 271 [OSCURATO:PERSONA] indica quali contributi, versati prima del 9 maggio 1945, debbano essere considerati come periodi contributivi
maturati nel territorio federale a norma dell’art. 113, primo comma, n. 1, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tale disposizione, sono periodi
contributivi maturati nel territorio federale anche i periodi relativamente ai quali sono stati versati contributi obbligatori
relativi ad attività lavorativa subordinata o autonoma svolta nel territorio dello Stato secondo la normativa del Reich in
materia di assicurazione-pensione vigente prima del 9 maggio 1945. Il concetto di «territorio dello Stato» non corrisponderebbe
al rispettivo campo di applicazione della normativa del Reich in materia di assicurazione‑pensione, ma solo al territorio
dell’odierna Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto i contributi obbligatori, pur versati in virtù della menzionata normativa
del Reich relativamente ad un’attività subordinata o autonoma svolta nel territorio dell’allora Reich tedesco, ma al di fuori
del territorio dell’odierna Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non costituirebbero contributi versati nel territorio federale.
I contributi versati dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dal gennaio 1939 all’aprile 1945 in base alle disposizioni legislative del Reich
non costituirebbero – in applicazione dell’art. 271 [OSCURATO:PERSONA] – periodi contributivi maturati nel territorio federale, dal momento
che i Sudeti non si trovano nel territorio dell’odierna Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
22. Dopo l’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea non si sarebbe verificato alcun cambiamento. Ai sensi dell’allegato
VI, parte D (ex parte C), [OSCURATO:PERSONA], n. 1, del regolamento n. 1408/71, non potrebbe essere erogata alcuna prestazione in un
altro Stato membro sulla base dei punti pensione relativi ai periodi contributivi maturati nel territorio del Reich e ai periodi
ai sensi del FRG.
23. Il 23 marzo 2002 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso presso il giudice nazionale. Questi è dell’avviso che la fattispecie
della causa principale rientri nel campo di applicazione ratione personae, materiae e temporis del regolamento n. 1408/71.
Poiché il giudice non ha ravvisato alcuna giustificazione alla limitazione controversa del principio della esportabilità delle
prestazioni pensionistiche ad opera dell’allegato VI, parte D, n. 1, del citato regolamento, ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se il disposto dell’allegato VI, parte D (ex parte C), [OSCURATO:PERSONA], n. 1, del regolamento n. 1408/71, sia compatibile con il
diritto comunitario di rango superiore, segnatamente con il principio della libera circolazione – nel caso in esame, con il
principio dell’esportabilità delle prestazioni di cui all’art. 42 del Trattato che istituisce la Comunità europea (CE) – laddove
esclude anche il pagamento di una pensione relativa a periodi contributivi maturati nel territorio del Reich».
2. [OSCURATO:PERSONA] C‑419/05
24. La ricorrente della causa principale, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nata il 2 gennaio 1923 a Pniewo (Polonia), cittadina tedesca, è fuggita
nel 1946 dall’ex zona di occupazione russa e si è stabilita nel territorio dell’odierna Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. Dal
1° febbraio 1988 percepisce dal convenuto della causa principale una pensione di vecchiaia, il cui importo è stato calcolato,
fra l’altro, sulla base dei periodi di contribuzione obbligatoria compresi fra il 1° aprile 1937 e il 1° febbraio 1945 per
attività svolte in Pomerania, nel territorio del Reich tedesco delimitato dai confini del 1937 (oggi Polonia).
25. Dopo il trasferimento della ricorrente in Spagna il 1° luglio 2001, la pensione è stata ricalcolata con effetto ex nunc a
partire dal 1° settembre 2001. La decurtazione mensile della pensione, pari a EUR 143,15, è stata giustificata con la motivazione
che i periodi contributivi maturati al di fuori dell’odierno territorio federale non potevano essere presi in considerazione
dal momento che la ricorrente risiedeva all’estero. Dal 1° giugno 2004 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] risiede in [OSCURATO:PERSONA].
26. Dopo molteplici diffide volte ad ottenere una pronuncia sulle opposizioni, il 17 maggio 2002 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso
per carenza presso il giudice a quo. Con pronuncia 14 luglio 2003 il convenuto della causa principale respingeva l’opposizione
della ricorrente.
27. Il 9 agosto 2003 la ricorrente chiedeva al giudice a quo di annullare la decisione 14 luglio 2003. Quest’ultimo, sulla base
delle considerazioni esposte nella causa C‑396/05, dopo avere constatato che la ricorrente non aveva neanche diritto a percepire
una pensione di vecchiaia ai sensi del sistema pensionistico polacco, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte di giustizia la medesima questione pregiudiziale della causa C‑396/05.
3. [OSCURATO:PERSONA] C‑450/05
28. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente della causa principale, è nato nel 1936 in Romania. Egli possiede la nazionalità austriaca ed
è riconosciuto come sfollato ai sensi del Bundesvertriebenengesetz (legge federale in materia di sfollati: in prosieguo il
«BVFG»). Nel 1970 si è trasferito dalla Romania in [OSCURATO:PERSONA], dove tuttora risiede. Nel novembre 1995 il convenuto della causa
principale ha riconosciuto i periodi contributivi e lavorativi maturati in Romania dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 1953 all’ottobre
1970 quali periodi di contribuzione obbligatoria ai sensi del FRG.
29. Nel giugno 1999 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto il pagamento di una pensione di vecchiaia a partire dal 1° agosto 1999, data
in cui ha compiuto il 63° anno di età. La suddetta richiesta è stata respinta in quanto il convenuto ha ritenuto che non potesse
essere pagata alcuna pensione all’estero sulla base dei periodi pensionistici maturati presso enti esteri. Neanche dai regolamenti
comunitari che hanno sostituito la [OSCURATO:PERSONA] in materia di sicurezza sociale fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si evincerebbero disposizioni
di segno contrario.
30. Dopo il rigetto del ricorso esperito contro tale pronuncia presso il [OSCURATO:PERSONA] di Berlino, il ricorrente ha fatto valere
in appello che, a norma della [OSCURATO:PERSONA] bilaterale in materia di sicurezza sociale del 1966 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fino
al 31 dicembre 1993 egli era equiparato, in quanto austriaco residente in [OSCURATO:PERSONA], ad un tedesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] questa [OSCURATO:PERSONA] è stata sostituita, a far data dal 1° gennaio 1994, dal regolamento n. 1408/71, varrebbe il
principio dell’equiparazione dei territori che la [OSCURATO:PERSONA] aveva previsto, ma con alcune limitazioni [allegato III, parti
A e B, rispettivamente n. 35, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], lett. e), nonché allegato VI, parte C, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, del regolamento n. 1408/71],
da cui deriverebbe la sua collocazione in una posizione di svantaggio, in violazione del principio della libera circolazione.
31. Il giudice nazionale sostiene che l’art. 4, primo comma, prima frase, della [OSCURATO:PERSONA] bilaterale in materia di sicurezza
sociale del 1966 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha previsto il diritto al pagamento all’estero di pensioni maturate in base a periodi
contributivi ai sensi del FRG. In tal modo, sarebbe stata prevista un’equiparazione illimitata dei territori, in quanto la
citata [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso l’applicazione delle norme di diritto tedesco che ostano ad una corrispondente esportazione
delle pensioni (artt. 110, n. 2, 113, n. 1, e 272 [OSCURATO:PERSONA]). Il giudice nazionale dubita che la sostituzione di massima di tutte
le convenzioni bilaterali dovuta alla vigenza del regolamento n. 1408/71 nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1° gennaio
1994 sia compatibile con il diritto alla libera circolazione di cui agli artt. 39 CE e 42 CE.
32. Vero è, secondo il giudice nazionale, che il regolamento n. 1408/71 contiene, all’art. 10, un’equiparazione dei territori.
Tuttavia quest’ultima cesserebbe nuovamente di essere in vigore a causa delle disposizioni dell’allegato VI, parte C (oggi
parte D), [OSCURATO:PERSONA], n. 1, relativamente ai periodi contributivi maturati nel territorio del Reich o dei periodi di cui al
FRG. Vi sarebbe tuttavia un’eccezione – proprio relativamente all’art. 4, primo comma, prima frase, della [OSCURATO:PERSONA] 1966
fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: nell’allegato III, parti A e B, vengono citate le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza sociale
che restano in vigore nonostante l’art. 6 del regolamento (parte A), ovvero le disposizioni di convenzioni che rimangono applicabili,
il cui campo di applicazione non comprende tutte le persone cui il regolamento è applicabile (parte B). Il ricorrente pertanto
non risponderebbe a tutti i requisiti per potere invocare la citata [OSCURATO:PERSONA].
33. Pertanto queste disposizioni, almeno in un caso di specie come quello di cui alla causa principale, potrebbero violare il
diritto alla libera circolazione (artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE) ed in particolare il principio dell’esportabilità delle prestazioni
ai sensi dell’art. 42 CE, poiché nel caso del ricorrente hanno comportato che la sua pensione di vecchiaia non viene pagata
in altri Stati membri essendo basata esclusivamente sui periodi di cui al FRG.
34. Ciò premesso, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti
questioni pregiudiziali:
«Se l’allegato III, parti A e B, n. 35, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], lett. e), del regolamento n. 1408/71, nonché l’allegato VI, parte
C, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, del medesimo regolamento, siano compatibili con il diritto comunitario di rango superiore, segnatamente
con il principio della libera circolazione di cui al combinato disposto degli artt. 39 CE e 42 CE».
35. Con una nota pervenuta il 2 febbraio 2006 il giudice a quo ha presentato il seguente chiarimento relativamente alla questione
pregiudiziale:
1. L’allegato III, parti A e B, n. 35, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], lett. e), del regolamento n. 1408/71 – secondo la nuova numerazione
degli allegati del regolamento n. 1408/71 in seguito all’ampliamento dell’Unione del 1° maggio 2004: n. 83 – si riferisce
alla versione vigente fino all’entrata in vigore del regolamento (CE) 5 maggio 2005, n. 647/2005. La normativa contenuta nell’allegato
corrisponde all’art. 14, n. 2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1995 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (BGBl. 1998 II, pag. 313)
– entrata in vigore il 1° ottobre 1998 (testo pubblicato in BGBl. 1998, II, pag. 2544) –, cui la questione pregiudiziale si
riferisce anche, mutatis mutandis, in relazione al quadro normativo pertinente nel 1999 (realizzazione del rischio al compimento
del 63° anno).
2. L’allegato VI, parte C, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, del regolamento n. 1408/71 corrisponde all’allegato VI, parte D, [OSCURATO:PERSONA], n. 1,
del regolamento n. 1408/71 dopo la nuova numerazione a seguito dell’ampliamento dell’Unione del 1° maggio 2004.
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
36. Il Presidente della Corte di giustizia ha deciso, il 6 dicembre 2005, di riunire le cause C‑396/05 e C‑419/05 nonché, il 27
gennaio 2006, di riunire queste ultime con la causa C‑450/05.
37. La ricorrente della causa principale nella causa C‑419/05, il convenuto delle cause principali, i governi tedesco e italiano,
nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte ai sensi dell’art. 23 dello statuto della Corte di giustizia.
38. Nell’udienza svoltasi il 6 marzo 2007 il rappresentante della ricorrente della causa principale, causa C‑419/05, nonché i
rappresentanti del convenuto delle cause principali, del governo tedesco e della [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato osservazioni
orali.
V –
[OSCURATO:PERSONA]
A –
Sulle cause C‑396/05 e C‑419/05
1. Considerazioni introduttive
39. Con le sue questioni, formulate in modo analogo in entrambe le domande di pronuncia pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] di Berlino
intende chiedere alla Corte se la disposizione contenuta nell’allegato VI, parte D, [OSCURATO:PERSONA], n. l, del regolamento n. 1408/71
sia compatibile con il diritto comunitario di rango superiore.
40. Come precedentemente illustrato, questa disposizione di diritto derivato della normativa comunitaria mira a consentire alla
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere nel [OSCURATO:PERSONA] norme giuridiche nazionali da cui gli abitanti di origine tedesca
provenienti dai territori orientali dell’ex Reich tedesco non facenti parte del territorio nazionale dell’odierna Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti come sfollati ai sensi dell’art. 1 del BVFG, possano trarre il diritto al pagamento di
una pensione di vecchiaia. La suddetta disposizione di diritto derivato, secondo il parere unanime di coloro che hanno presentato
osservazioni nel procedimento di rinvio pregiudiziale, si estende inoltre a quelle norme, contenute nel [OSCURATO:PERSONA], secondo cui
i diritti alla pensione sorti a norma di tale legge non possono essere corrisposti all’estero. L’allegato VI, parte D, [OSCURATO:PERSONA],
n. l, del regolamento n. 1408/71, pertanto, deve essere interpretato dal punto di vista giuridico come una disposizione che
sottrae una materia ben delimitata dal campo di applicazione ratione materiae di questo regolamento e la riserva alla competenza
della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
41. In quest’ottica diviene inapplicabile, in particolare, la revoca delle clausole di residenza (
3
) prescritta dall’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che vieta, inter alia, agli Stati membri di ridurre o sopprimere
prestazioni in denaro per vecchiaia, acquisite in base alla legislazione di uno Stato membro per il fatto che il beneficiario
risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice (
4
).
42. L’esportazione delle prestazioni di sicurezza sociale, tuttavia, non rappresenta affatto un principio stabilito esclusivamente
a livello di diritto derivato. Invero, l’art. 10, n. 1, realizza il coordinamento imposto dall’art. 42, lett. b), CE, secondo
cui deve essere assicurato ai beneficiari residenti nel territorio di un altro Stato membro il pagamento delle prestazioni
relativamente alle quali è stato maturato un diritto in virtù di un regime di previdenza sociale di uno o più Stati membri.
Il principio dell’esportazione delle prestazioni previdenziali in denaro, così come emerge dal fondamento giuridico di diritto
primario all’art. 42, lett. b), CE, mira pertanto, attraverso il divieto di applicare normative contrarie degli Stati membri,
a scongiurare la conseguenza giuridica della decadenza dal diritto alle prestazioni pecuniarie con il trasferimento in un
altro Stato membro e pertanto a garantire effettivamente ai lavoratori la tutela della libera circolazione sancita dal diritto
comunitario (
5
).
43. In considerazione dell’importanza dell’art. 42, lett. b), CE ai fini della realizzazione della libera circolazione dei lavoratori,
si deve convenire con la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la questione pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] di Berlino
verte in generale sulla compatibilità dell’allegato VI, parte D, [OSCURATO:PERSONA], n. l, con le disposizioni di diritto primario relative
alla libera circolazione dei lavoratori, compresi gli artt. 42 CE e 39 CE, sebbene a mio avviso anche il principio dell’esportabilità
delle prestazioni rivesta un ruolo fondamentale nella soluzione della questione pregiudiziale.
2. Applicabilità delle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori
a) Inquadramento come prestazioni in materia previdenziale
44. Il principio dell’esportazione delle prestazioni in materia previdenziale a norma dell’art. 42, lett. b), CE, è stato concretizzato
e delimitato dal legislatore comunitario attraverso il regolamento n. 1408/71 relativamente al suo campo di applicazione ratione
materiae nel senso che non tutte le prestazioni dei regimi previdenziali sono assoggettate all’obbligo di trasferimento e
sono idonee ad essere trasferite, bensì solo le categorie elencate nell’art. 10, n. 1, e nelle disposizioni centrali dell’art. 4,
n. 1, del regolamento n. 1408/71 (
6
). Ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c) le prestazioni di vecchiaia rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del
regolamento. A norma dell’art. 4, n. 2 bis, risulta una limitazione dell’obbligo di esportazione per le prestazioni speciali
a carattere non contributivo. Il regolamento, invece, è espressamente inapplicabile, ai sensi dell’art. 4, n. 4, ai regimi
di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.
i) Tutela personale
45. I ricorrenti sono coperti dalla tutela personale del regolamento in quanto hanno fatto valere nelle cause principali dinanzi
al [OSCURATO:PERSONA] di Berlino diritti alla pensione nei confronti del convenuto. Appartengono alle categorie di persone tutelate
a norma dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non solo i lavoratori in senso stretto, bensì anche i titolari di una
pensione o di una rendita, vale a dire gli ex-lavoratori, a condizione che siano coperti da un regime di previdenza sociale
previsto dalla legge (
7
). Tale premessa è soddisfatta in quanto i ricorrenti sono ex lavoratori dipendenti in età pensionabile, la cui iscrizione
al regime tedesco di previdenza sociale non è contestata da alcuno dei soggetti intervenuti nel procedimento. È controverso,
invece, l’inquadramento concreto delle prestazioni in denaro di cui è causa nell’elenco di cui all’art. 4, n. 1.
ii) Campo di applicazione ratione materiae
46. L’art. 4, n. 1, si limita ad elencare determinate categorie di prestazioni in materia previdenziale, mentre si prescinde totalmente
da una definizione normativa. La giurisprudenza ha precisato tali categorie e ha sottolineato al riguardo che esse non devono
essere interpretate alla luce dei rispettivi criteri della normativa nazionale, bensì devono essere determinate piuttosto
in base al diritto comunitario. Conseguentemente, l’inquadramento di una prestazione nel campo previdenziale deve essere subordinato
al suo collegamento diretto con il regime previdenziale di uno Stato membro, il quale deve essere valutato alla luce degli
scopi e dei presupposti per la concessione della prestazione (
8
). In altre parole, la qualificazione di una prestazione in denaro di uno Stato membro come prestazione di previdenza sociale
nell’accezione dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dipende principalmente dalla finalità e dalla base di calcolo
della rispettiva prestazione (
9
).
47. Il governo tedesco ed il convenuto nelle cause principali sono dell’avviso che le pensioni controverse debbano essere qualificate
come regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra, le quali non rientrano nel campo di applicazione del regolamento
n. 1408/71. Al riguardo essi rinviano innanzitutto alle sentenze nelle cause Fossi (
10
) e Tinelli (
11
), in cui la Corte ha constatato che le pensioni per infortuni ed invalidità basate su periodi assicurativi maturati prima
del 1945 al di fuori del territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non devono essere considerate appartenenti all’ambito
della previdenza sociale. La Corte ha basato la suddetta conclusione sulle seguenti considerazioni: in primo luogo, gli enti
assicurativi all’epoca competenti non esistono più, in secondo luogo la disciplina tedesca ha lo scopo di alleviare determinate
situazioni dovute ad eventi connessi al regime nazista ed alla seconda guerra mondiale, ed in terzo luogo il versamento delle
prestazioni nel caso dei cittadini che risiedono all’estero ha carattere discrezionale.
48. Il governo tedesco e il convenuto sono dell’opinione che le disposizioni nazionali tedesche contenute nel [OSCURATO:PERSONA] hanno lo
scopo di mitigare determinati episodi dovuti al fatto che le istituzioni di previdenza sociale furono sciolte a seguito dei
cambiamenti territoriali e degli spostamenti di popolazioni durante e dopo la seconda guerra mondiale e i diritti non possono
più essere soddisfatti. [OSCURATO:PERSONA] für Angestellte è stato sospeso dopo la fine del Reich tedesco e sciolto
nel 1953. Pertanto, i diritti nei confronti di questa istituzione tedesca non più esistente non possono più essere fatti valere
oggi.
49. Sia la [OSCURATO:PERSONA] sia il governo italiano sia la ricorrente nella causa C‑419/05, nonché il giudice del rinvio, sono invece
dell’avviso che le pensioni controverse non siano né prestazioni speciali a carattere non contributivo nell’accezione dell’art. 4,
n. 2 bis, né prestazioni a favore delle vittime di guerra ai sensi dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, bensì prestazioni
riconducibili all’elenco delle prestazioni di vecchiaia e ai superstiti nell’accezione dell’art. 4, n. 1, lett. c) e d), e
dunque all’ambito della previdenza sociale.
50. Ritengo che debba essere seguita questa seconda opinione. Le pensioni controverse basate sul [OSCURATO:PERSONA] non sono né prestazioni
speciali a carattere non contributivo nell’accezione dell’art. 4, n. 2 bis, né prestazioni a favore delle vittime di guerra
ai sensi dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71.
– Distinzione rispetto alle prestazioni speciali a carattere non contributivo
51. La giurisprudenza definisce una prestazione speciale ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, secondo la sua finalità. Essa deve rappresentare
una sostituzione o un’integrazione di una prestazione previdenziale e presentare i caratteri di un aiuto sociale giustificato
da motivi economici e sociali e deciso da una normativa che fissa criteri obiettivi (
12
). La Corte considera come criterio determinante del carattere non contributivo il finanziamento reale della prestazione. Essa
esamina se tale finanziamento è assicurato direttamente o indirettamente da contributi sociali o da risorse pubbliche (
13
).
52. Come argomentato correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal giudice nazionale nelle cause C‑395/05 e C‑419/05, le prestazioni relative
ai periodi contributivi maturati nel territorio del Reich non possono essere considerate prestazioni speciali a carattere
non contributivo sottratte all’obbligo di esportazione ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, poiché la ragione del pagamento dei
suddetti periodi contributivi risiede proprio nel fatto che in passato sono stati versati contributi al regime tedesco di
assicurazione pensionistica previsto per legge. Ciò corrisponde anche alla situazione in fatto e in diritto nelle cause principali,
poiché si evince chiaramente dalle domande di pronuncia pregiudiziale C‑396/05 e C‑419/05 che sussiste la presunzione che
entrambe le ricorrenti abbiano versato ciascuna contributi all’ex ente previdenziale, con la conseguenza che la Corte di giustizia
è vincolata a tale constatazione del giudice nazionale.
53. [OSCURATO:PERSONA] quanto argomentato dal giudice a quo nelle cause C‑395/05 e C‑419/05, il riconoscimento della circostanza che in passato
sono stati versati contributi ha costituito anche la ragione per cui i periodi contributivi maturati nel territorio del Reich
sono stati sottratti alla disciplina sulle pensioni dovute per surrogazione dalla Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetz
25 febbraio 1960 (legge recante la nuova disciplina delle pensioni estere) e assorbiti nella disciplina generale, vale a dire
in quella che era la Reichsversicherungsordnung (disciplina delle assicurazioni del Reich; in prosieguo: la «RVO», art. 1250)
e nell’Angestelltenversicherungsgesetz (legge sull’assicurazione degli impiegati nel settore privato, in prosieguo: l’«AVG»,
art. 27), con la conseguenza che attualmente figurano nella disciplina generale, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA].
54. Un ulteriore argomento a favore della classificazione nel regime delle prestazioni previdenziali ai sensi dell’art. 4, n. 1
e contestualmente contrario ad una sussunzione nella categoria delle prestazioni speciali a carattere non contributivo ai
sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 discende dalla modalità di finanziamento dello stesso. Come illustrato
dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal giudice a quo, le prestazioni relative a periodi contributivi maturati nel territorio del Reich, al
pari delle pensioni basate su periodi maturati nel territorio dell’attuale Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non sono neppure
finanziate attingendo alle sovvenzioni federali ai sensi dell’art. 213 [OSCURATO:PERSONA] (
14
), bensì secondo il sistema a ripartizione ai sensi dell’art. 153 [OSCURATO:PERSONA] (
15
). Ciò comporta che gli assicurati attualmente professionalmente attivi finanziano con i propri contributi le pensioni di coloro
che hanno versato contributi in passato.
55. Questi argomenti inducono a considerare il regime di prestazioni relative ai periodi contributivi maturati nel territorio
del Reich come parte integrante del regime pensionistico tedesco. È pertanto escluso un inquadramento nella categoria delle
prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71.
– Distinzione rispetto alle prestazioni a favore delle vittime di guerra e delle sue conseguenze
56. Con riguardo alla classificazione delle prestazioni relative ai periodi maturati nel territorio del Reich come parte di un
regime di prestazioni a favore delle vittime di guerra e delle sue conseguenze ai sensi dell’art. 4, n. 4, del regolamento
n. 1408/71, propugnata dal governo tedesco e dal convenuto, si deve notare che questa disposizione, analogamente a quella
di cui all’art. 4, n. 2 bis, rappresenta una deroga che, secondo costante giurisprudenza della Corte, deve essere interpretata
alla luce dell’art. 42 CE, il cui scopo consiste nell’istituzione della più completa possibile libertà di circolazione dei
lavoratori migranti (
16
). Lo scopo degli artt. 39 CE, 40 CE e 42 CE non sarebbe raggiunto se i lavoratori che hanno fruito del loro diritto di libera
circolazione dovessero esser privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro (
17
), specie quando tali vantaggi costituiscono la contropartita di contributi da essi versati (
18
). È pur vero che, in questo contesto, il legislatore comunitario può adottare disposizioni in deroga al principio della esportabilità
delle prestazioni di previdenza sociale; tuttavia le disposizioni di deroga, come quelle previste dall’art. 4, n. 4, del regolamento
n. 1408/71, vanno interpretate restrittivamente (
19
).
57. Conseguentemente la Corte di giustizia ha riconosciuto solo in casi molto specifici alle prestazioni degli Stati membri la
natura di regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra e delle sue conseguenze. Oltre alle già citate sentenze Fossi (
20
) e Tinelli (
21
), devono essere menzionate le sentenze Gillard (
22
) e Baldinger (
23
), che vertevano su indennizzi del Belgio e dell’[OSCURATO:PERSONA] a propri cittadini che erano stati prigionieri in guerra nel riconoscimento
dei servizi prestati al proprio paese e delle prove sopportate. In virtù dello stretto collegamento con gli eventi bellici,
in entrambe le cause veniva in risalto il carattere risarcitorio delle erogazioni. Nelle cause principali, invece, non è possibile
trarre automaticamente una siffatta conclusione, tanto più che le prestazioni controverse non sono tipici indennizzi di guerra,
bensì ordinarie pensioni di vecchiaia.
58. Desidero premettere che, diversamente da quanto adombrato dal governo tedesco, un’applicazione dei principi enunciati nelle
sentenze Fossi e Tinelli alle cause odierne non appare opportuna perché in quelle cause la Corte, come osserva correttamente
il giudice a quo, ha dovuto occuparsi di casi di pensioni dovute per surrogazione ai sensi del FRG e non di casi rientranti
nell’odierno [OSCURATO:PERSONA], ciò che rappresenta una fattispecie diversa da quella di cui alla causa a qua. A mio avviso occorre operare
una distinzione fra periodi pensionistici maturati presso enti esteri, completati prendendo in considerazione periodi contributivi
in un regime straniero, e cioè non tedesco, e periodi contributivi maturati nel territorio del Reich, in cui sono stati versati
contributi ad un’istituzione tedesca. Poiché nel caso odierno si presenta la seconda situazione, mi sembra necessaria una
verifica accurata dei requisiti di cui all’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71.
59. Non è convincente il richiamo del governo tedesco e del convenuto al presunto carattere risarcitorio delle prestazioni relative
a periodi contributivi maturati nel territorio del Reich, in quanto il riconoscimento come periodo contributivo non si basa
sul fatto che vi è stata la guerra, bensì, come già rilevato, sul fatto che in passato sono stati versati contributi ad un’istituzione
tedesca. Il motivo dell’erogazione di una pensione di vecchiaia, pertanto, non può risiedere in una mera decisione discrezionale
della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], tesa ad assumere su di sé la propria responsabilità storica nei confronti delle vittime
del regime nazionalsocialista, bensì nella realizzazione di una fattispecie prevista dalla normativa tedesca in materia di
pensioni, e cioè dal [OSCURATO:PERSONA].
60. Deve essere del pari respinta la motivazione addotta dal governo tedesco e dal convenuto, secondo cui le pensioni controverse
fungono da indennizzi erogati ai contribuenti per lo scioglimento, dovuto agli eventi bellici, dell’ex istituzione previdenziale
operante nei territori orientali del Reich tedesco. Nella misura in cui la suddetta motivazione si riferisce all’ex [OSCURATO:PERSONA],
in quanto istituzione previdenziale all’epoca responsabile, si deve eccepire a contrario che ciò non modifica la circostanza
che sono stati indubbiamente versati contributi ad un’istituzione assicurativa statale. A questo riguardo si deve convenire
con la tesi del governo italiano, secondo cui non può comportare alcuna differenza il fatto che le ricorrenti fossero residenti
all’interno del territorio del Reich tedesco (Pomerania) o di un territorio annesso (Sudeti). È determinante solo il fatto
che siano stati versati contributi al [OSCURATO:PERSONA].
61. A mio avviso la soppressione dell’infrastruttura e degli uffici dell’ente previdenziale a seguito dello scorporo territoriale
della Pomerania e dei Sudeti dal Reich tedesco è irrilevante ai fini della valutazione delle presenti cause, poiché un cambiamento
della dotazione di mezzi e risorse umane di un ente, seppure condizionata dalle conseguenze della guerra, non ha alcuna influenza
sulla personalità giuridica dello stesso (
24
). Si deve anche convenire con il giudice a quo nelle cause C‑396/05 e C‑419/05 sul fatto che non può rilevare il capitale
raccolto da un’istituzione previdenziale in passato e il fatto che tale capitale sia eventualmente andato perduto a causa
degli eventi bellici. A mio parere è determinante piuttosto la questione se il [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato
ad esistere come unità amministrativa sotto il profilo organizzativo dopo la fine della guerra.
62. Il governo tedesco ed il convenuto fanno valere nelle proprie memorie che il [OSCURATO:PERSONA] è subentrato, sì, al
[OSCURATO:PERSONA] come successore nelle funzioni, ma non nei rapporti giuridici. Il governo tedesco, su richiesta
della Corte, ha precisato successivamente nell’udienza questa affermazione sostenendo che una successione nelle funzioni si
differenzierebbe concettualmente da una successione nei rapporti giuridici per il fatto che le passività non vengono assunte
dal successore. A prescindere dall’oscurità che discende dall’utilizzo di una siffatta nozione, non mi sembra che questa conclusione
sia condivisibile nel contesto delle affermazioni del giudice del rinvio. Si evince infatti dalle ordinanze di rinvio nelle
cause C‑396/05 e C‑419/05 che, se è pur vero che il [OSCURATO:PERSONA] non esiste più, tuttavia esso aveva la propria
sede a Berlino, e pertanto nel territorio dell’attuale Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e il suo patrimonio (ad esempio gli
immobili e gli edifici dell’amministrazione) è confluito nella proprietà del convenuto. Di conseguenza non si può aderire
alla tesi del governo tedesco e del convenuto circa un parziale scioglimento del [OSCURATO:PERSONA] negli ex territori
orientali. Se si aderisse alla tesi del governo tedesco circa il presunto scioglimento del [OSCURATO:PERSONA] si dovrebbe
a maggior ragione presupporre, come osservato correttamente dal governo italiano, che questa istituzione previdenziale sia
venuta meno nel suo complesso, cioè non solo per gli assicurati residenti negli ex territori orientali, bensì anche per coloro
che erano assicurati presso tale ente e la cui residenza era stabilita nel territorio dell’attuale Repubblica federale di
[OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima cerchia di persone non è tuttavia interessata dalla normativa nazionale controversa, sebbene in entrambi
i casi siano stati versati contributi.
63. Ne consegue che si deve disconoscere qualsiasi natura risarcitoria al pagamento di una pensione relativa ai periodi contributivi
maturati nel territorio del Reich. Da ciò discende che non si tratta al riguardo di una prestazione derivante da un regime
di prestazioni a favore delle vittime di guerra ai sensi dell’art. 4, n. 4, bensì, conformemente agli scopi, al finanziamento
e ai presupposti per la concessione della stessa, di una prestazione previdenziale ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento
n. 1408/71.
– Efficacia giuridica della dichiarazione ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1408/71
64. Questa conclusione è avvalorata dalla dichiarazione effettuata dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 5
del regolamento n. 1408/71, in cui essa, al punto I. 3. a), ha individuato nel codice sociale (Sozialgesetzbuch), libro sesto,
del 18 dicembre 1989 le legislazioni e i regimi ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (
25
). La presa in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, dei periodi contributivi maturati nel territorio del Reich
discende da una norma del suddetto codice, vale a dire l’art. 247, n. 3, primo periodo, [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale sono considerati
periodi contributivi anche i periodi durante i quali sono stati versati contributi obbligatori (periodi contributivi obbligatori)
o contributi volontari ai sensi della normativa del Reich in materia di assicurazione‑pensione.
65. Il fatto che uno Stato membro abbia menzionato una data legge nella sua dichiarazione dev’essere considerato come prova che
le prestazioni designate in base a detta legge sono prestazioni di previdenza sociale ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento
n. 1408/71 (
26
). Le prestazioni notificate rientrano dunque nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento (
27
). La notifica vincola de jure gli Stati membri, per cui essi devono attenersi alle proprie dichiarazioni (
28
).
3. Limitazione della libera circolazione dei lavoratori per mezzo della clausola di residenza
66. L’integrazione della fattispecie di cui all’art. 4, n. 1, determina la conseguenza giuridica di cui all’art. 10, n. 1, del
regolamento n. 1408/71, che vieta agli Stati membri di applicare normative nazionali che prevedano una riduzione delle prestazioni
in denaro per vecchiaia in caso di trasferimento dell’avente diritto in un altro Stato membro. Questo cosiddetto principio
della revoca della clausola di residenza, tuttavia, non è illimitato, come si evince già dal tenore letterale e come la Corte
ha confermato (
29
), bensì si applica solo salvo quanto altrimenti disposto in tale regolamento. Emerge espressamente qualcosa di diverso dalla
disposizione di deroga di cui all’allegato VI, parte D, [OSCURATO:PERSONA], n. l, del regolamento n. 1408/71.
67. Dal momento che entrambe le disposizioni di diritto derivato sono di pari rango dal punto di vista giuridico, non è possibile
valutare la validità dell’allegato VI, parte D, [OSCURATO:PERSONA], n. l, direttamente secondo il metro dell’art. 10, n. 1. Si deve
invece considerare che la funzione dell’art. 10, n. 1, consiste, in adempimento al compito di coordinamento stabilito dall’art. 42 CE,
nell’introdurre nella Comunità un regime normativo che contribuisca a garantire, nel campo della previdenza sociale, la libertà
fondamentale della libera circolazione dei lavoratori sancita dall’art. 39 CE (
30
). L’applicabilità qui acclarata del regolamento n. 1408/71 alle fattispecie oggetto delle cause principali consente pertanto
di verificare la compatibilità di questa clausola di riferimento al territorio tedesco con il diritto comunitario di rango
superiore, cui appartengono gli artt. 39 CE e 42 CE, quali disposizioni determinanti in relazione alla libera circolazione
dei lavoratori, nonché l’art. 18 CE relativamente alla cittadinanza dell’Unione.
68. L’art. 39, primo comma, CE garantisce la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. Questa norma implica
non solo un divieto di discriminazione, bensì esige inoltre che ci si astenga dall’arrecare pregiudizi al diritto di libera
circolazione (
31
). Del resto, la Corte ha più volte dichiarato che l’art. 39 CE costituisce attuazione di un principio fondamentale sancito
dall’art. 3, lett. c), CE, secondo il quale l’azione della Comunità implica l’eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli
alla libera circolazione delle persone (
32
). Per le ricorrenti delle cause principali lo spostamento della residenza in altri Stati membri ha comportato rispettivamente
la perdita, a seguito del nuovo computo dei loro diritti pensionistici, del 60% e del 25% circa della pensione. Una siffatta
perdita di diritti pensionistici legittimamente acquisiti è idonea ad impedire a soggetti aventi diritto, come le ricorrenti,
l’esercizio del diritto di libera circolazione e deve essere pertanto considerata come limitazione della detta libertà fondamentale.
Lo stesso vale per il loro diritto, in quanto cittadine dell’Unione, ad avvalersi della libera circolazione, loro garantita
dall’art. 18, n. 1, CE.
4. Giustificazione alla limitazione della libera circolazione dei lavoratori.
69. Il legislatore tedesco, laddove fa valere la competenza ad adottare norme legislative speciali per un insieme di persone che
hanno maturato periodi contributivi nel territorio del Reich al di fuori della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], è comunque
tenuto a calibrare le decurtazioni operate sulla prestazione piena conseguenti ai periodi pensionistici maturati presso enti
esteri in caso di residenza al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] in modo tale da non violare il diritto di libera circolazione.
70. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
33
) la Corte, senza dovere maggiormente entrare nel merito della validità della disposizione di cui all’allegato VI, parte D,
ha rilevato che gli Stati membri, nel disciplinare i propri sistemi di previdenza sociale devono «rispettare (...) in particolare
le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori (...) o ancora relative alla libertà riconosciuta
a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri».
a) Argomenti delle parti
71. Il governo tedesco adduce a giustificazione della limitazione della libertà di circolazione dei lavoratori l’aspirazione del
legislatore tedesco ad integrare nella società della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] gli sfollati provenienti dagli ex territori
orientali.
72. Esso sostiene inoltre che, richiedendo il requisito della residenza del beneficiario della pensione, il [OSCURATO:PERSONA] trae la conseguenza
dal fatto che le istituzioni previdenziali della [OSCURATO:PERSONA] federale sono sì succedute nelle funzioni ma non già nei rapporti
giuridici delle dismesse istituzioni previdenziali del Reich. Questa successione nelle funzioni potrebbe e dovrebbe tuttavia
intervenire solo ove sussista attualmente competenza per territorio. In caso contrario, a seguito delle vicende del secondo
conflitto mondiale, in cui ampie zone dell’Europa dell’Est sono state oggetto dell’occupazione tedesca, si avrebbe un’immensa
cerchia di persone potenzialmente aventi diritto. Tale cerchia di persone non potrebbe nemmeno essere razionalmente circoscritta
mediante altri criteri oggettivi se non quello della residenza.
73. La disciplina relativa sia ai periodi contributivi maturati nel territorio del Reich sia a quelli maturati ai sensi del FRG
ha pertanto anche la funzione, secondo la tesi del governo tedesco, di prevenire rischi finanziari difficilmente gestibili.
Questi rischi comporterebbero non solo un onere per l’Erario tedesco sotto forma di compensazioni alle casse pensionistiche,
bensì pregiudicherebbero globalmente la natura del regime tedesco di assicurazione pensionistica, basandosi questo al momento
prevalentemente sul finanziamento mediante i contributi degli assicurati.
74. [OSCURATO:PERSONA] è invece dell’avviso che il requisito della residenza quale presupposto per il pagamento di una pensione relativa
ai periodi contributivi maturati nel territorio del Reich costituisca un’ingerenza sproporzionata nella libera circolazione
dei lavoratori sancita dagli artt. 39 CE e 42 CE, ingiustificabile alla luce della giurisprudenza della Corte in materia di
cittadinanza dell’Unione ai sensi dell’art. 18 CE.
b) [OSCURATO:PERSONA]
75. Va condivisa, da un lato, la tesi del governo tedesco quanto alla funzione di integrazione della legislazione nazionale oggetto
della causa principale secondo cui, allo stato attuale del diritto comunitario, in assenza di armonizzazione in materia di
previdenza sociale, gli Stati membri conservano la competenza per definire i requisisti ai fini della concessione delle prestazioni
di previdenza sociale (
34
), per cui spetta loro un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione dei criteri per valutare il legame con la società
di uno Stato (
35
). Il legislatore comunitario non ha volutamente limitato questo potere discrezionale, segnatamente con riguardo alle clausole
di residenza per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. Piuttosto, ha espressamente dichiarato ammissibili
le clausole di residenza all’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 (
36
).
76. D’altro canto si deve eccepire contro questa tesi che tali principi si applicano fondamentalmente solo alle prestazioni speciali
a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 10 bis (
37
). Per contro nelle cause principali in esame è preclusa un’applicazione in via analogica in considerazione della volontà del
legislatore comunitario – chiaramente ravvisabile nel tenore letterale dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 – di
eliminare le clausole di residenza in relazione alle prestazioni in denaro per vecchiaia.
77. L’argomentazione del governo tedesco, infatti, si basa primariamente sulla tesi – già confutata – che le pensioni controverse
sarebbero prestazioni previdenziali cui non corrisponderebbero periodi contributivi maturati nei confronti di un’istituzione
previdenziale, nazionale o estera, tuttora esistente. Nell’ottica del diritto comunitario non può avere alcuna rilevanza se
il [OSCURATO:PERSONA] sia succeduto al [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti giuridici o nelle funzioni, tanto più
che sussistono prove sufficienti di una certa continuità nella struttura del [OSCURATO:PERSONA]. È del pari chiaro che
queste erogazioni non hanno la funzione di riconoscere prestazioni speciali a seguito della guerra, bensì costituiscono prestazioni
di previdenza sociale a norma dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
78. Laddove il governo tedesco fa riferimento a presunti rischi finanziari difficilmente gestibili, va rilevato che esso al riguardo
non ha adempiuto né il dovere di esposizione dei fatti né l’onere della prova ad esso incombente. In particolare, ha mancato
di fornire la prova relativa al numero esatto di persone interessate e alle spese che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe
sostenere nel caso in cui dovesse versare integralmente una pensione di vecchiaia alle persone medesime. A prescindere da
ciò, tale argomentazione non può essere condivisa, in quanto le pensioni avrebbero comunque dovuto essere integralmente corrisposte
qualora gli interessati fossero rimasti nel territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. La normativa tedesca contenuta
nel [OSCURATO:PERSONA] può avere pertanto solo la finalità di impedire un trasferimento degli aventi diritto in altri Stati membri.
79. Occorre inoltre esaminare se il «principio di integrazione», cui, secondo le indicazioni del governo tedesco, si ispira la
normativa contenuta nel [OSCURATO:PERSONA], sia compatibile con la nozione di cittadinanza europea sancita agli artt. 17 CE e 18 CE. L’art. 18 CE
garantisce ai cittadini dell’Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
80. Alla luce di tale disposizione la libertà fondamentale della libera circolazione dei lavoratori si è sviluppata in una completa
libertà di circolazione dei cittadini (
38
). In tal senso, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
39
) la Corte ha riconosciuto per la prima volta alla cittadinanza europea efficacia diretta nell’ambito della previdenza sociale,
occupandosi esclusivamente degli effetti della cittadinanza europea nella verifica dei diritti fatti valere nella specie.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
40
) la Corte ha chiarito che anche l’art. 18 CE deve essere utilizzato come fondamento normativo del regolamento n. 1408/71,
affermando che le disposizioni di queste norme comunitarie contribuiscono sicuramente a garantire la libertà di circolazione
dei lavoratori, ai sensi dell’art. 39 CE, ma anche dei cittadini dell’Unione all’interno della Comunità ai sensi dell’art. 18 CE.
81. Una delle aspirazioni principali della tutela europea in materia sociale e previdenziale – come anche nel settore della libera
circolazione – è costituita dall’integrazione dei lavoratori, e quindi anche dei cittadini dell’Unione, nella vita sociale
di uno Stato membro (
41
). Gli artt. 39 CE e 18, primo comma, CE, sono palesemente violati da una normativa nazionale, come quella in esame, certamente
intesa a realizzare l’integrazione di un determinato gruppo di persone nella società della terra natale, ma allo stesso tempo
volta ad impedirne l’integrazione nelle società degli altri Stati membri.
82. La finalità dell’integrazione dei cittadini dell’Unione risulta compromessa – con conseguente violazione dell’art. 18, n. 1, CE
– qualora uno Stato membro isoli un determinato gruppo di propri cittadini senza motivo apparente e lo ponga in una situazione
di svantaggio rispetto alla maggioranza, rendendo loro più difficile, tramite decurtazioni della pensione, l’esercizio del
diritto di libera circolazione.
83. Non si comprende perché ad un’integrazione nella società della Repubblica federale non possa essere anche associata, allo
stesso tempo, un’integrazione nella comunità dei popoli all’interno dell’Unione europea, tanto più che il Trattato CE si prefigge
lo scopo, ai sensi del primo ‘considerando’, di porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta fra i popoli europei.
84. Di conseguenza, la finalità di integrazione degli sfollati di origine tedesca nella società della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA],
perseguita dalla normativa tedesca di cui al [OSCURATO:PERSONA] in materia di prestazioni relative ai periodi contributivi maturati nel
territorio del Reich, non è giustificabile nella misura in cui essa ostacola l’integrazione dei medesimi soggetti nella società
degli Stati di accoglienza.
85. Poiché la clausola sub D, n. 1, dell’allegato VI del regolamento n. 1408/71, rilevante ai fini del procedimento di rinvio
pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, primo comma, lett. b), CE, si limita meramente a ricalcare la clausola di residenza
contenuta nella normativa nazionale, senza indebolirla o mitigarla, essa deve essere considerata incompatibile con il diritto
comunitario di rango superiore.
B –
Sulla causa C‑450/05
86. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dal [OSCURATO:PERSONA] di Berlino-Brandeburgo si articola, in un certo senso,
su due parti. Occorre verificare se le disposizioni transitorie di cui all’allegato III, parti A e B, n. 35 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],
lett. e) [divenuto a seguito dell’ampliamento a decorrere dal 1° maggio 2004 n. 83, lett. e), sia nella sezione A sia nella
sezione B] e all’allegato VI, C, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, del regolamento n. 1408/71 siano rispettivamente conformi al diritto comunitario
di rango superiore.
1. Prima parte della questione
a) Considerazioni introduttive
87. Il ricorrente della causa principale fa valere di avere perduto vantaggi a seguito delle restrizioni all’equiparazione del
territorio conseguenti alla [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1995, equiparazione sancita dall’art. 4 della previgente
[OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1966 (
42
) in materia di previdenza sociale. La nuova [OSCURATO:PERSONA] tiene conto, nelle proprie disposizioni transitorie, della circostanza
che, mediante l’adesione dell’[OSCURATO:PERSONA] allo Spazio economico europeo (SEE) e all’Unione europea, il regolamento n. 1408/71
è entrato in vigore anche in tale Stato membro sostituendo, ai sensi dell’art. 6 del medesimo, la previgente [OSCURATO:PERSONA] bilaterale.
88. Le disposizioni transitorie di cui all’art. 14, n. 2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1995 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prevedono
sostanzialmente il mantenimento in essere dell’equiparazione dei territori, pur limitatamente ai casi in cui (i) le prestazioni
possano essere già concesse al 1° gennaio 1994, (ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in [OSCURATO:PERSONA]
anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un’assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata
anteriormente al 31 dicembre 1994 (
43
). Il ricorrente non possiede tali requisiti in quanto, sebbene [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1970, ha maturato il diritto a richiedere
una pensione di vecchiaia solo a partire dal 1° agosto 1999, al compimento del 63° anno di età.
89. La suddetta normativa transitoria è confermata dalla clausola, il cui testo è identico alla disposizione appena citata, contenuta
nell’allegato III, parti A e B, n. 35, [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA], lett. e). Il sindacato della Corte nell’ambito del rinvio pregiudiziale
si limita, ai sensi dell’art. 234, primo comma, lett. b), CE, alla questione della validità di tale clausola quale disposizione
all’interno di una norma giuridica di diritto comunitario derivato. Al contrario, non possono costituire oggetto di sindacato
le convenzioni in materia previdenziale stipulate fra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], dovendo tali convenzioni bilaterali essere
ascritte, secondo la giurisprudenza della Corte, al diritto nazionale dei rispettivi Stati interessati (
44
). Esse hanno del pari rilevanza ai fini della soluzione della questione in qual misura siano state sostituite dalle disposizioni
del regolamento n. 1408/71. Il ricorrente non ha pertanto diritto alla corresponsione di una pensione maturata a seguito di
periodi contributivi a norma del FRG fintanto che non risieda nella Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], ove il regolamento n. 1408/71
sia applicabile a questa prestazione e ove non intervenga a suo favore alcuna normativa di deroga.
b) Applicabilità del regolamento n. 1408/71
i) Sfera di applicazione ratione personae e carattere transfrontaliero
90. In quanto ex lavoratore in [OSCURATO:PERSONA] e attuale pensionato il ricorrente rientra, ai sensi dell’art. 2, n. 1, nella sfera di
applicazione ratione personae del regolamento.
91. Sussiste inoltre anche il collegamento comunitario necessario per l’applicazione del regolamento (
45
). Esso presuppone che le persone, i fatti o le richieste abbiano un collegamento giuridico con un altro Stato membro. Tale
collegamento può anche sussistere ove ad una persona sia o sia stata applicata solo la legislazione di un singolo Stato membro,
ma non già quando non sussista alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario ed i cui
elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro (
46
). Ne consegue che sussiste pertanto un rapporto giuridico avente un momento di collegamento internazionale qualora siano applicabili
al lavoratore le disposizioni di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il beneficiario risieda. Ciò deve valere,
ad esempio, quando tale legislazione garantisca al lavoratore il diritto ad una pensione (
47
). Il ricorrente soddisfa tali requisiti. È acclarato che, dopo avere lasciato la Romania, egli ha lavorato e vissuto esclusivamente
in [OSCURATO:PERSONA]. Poiché, tuttavia, l’istituzione previdenziale tedesca gli riconosce i periodi contributivi tedeschi validi ai
fini della pensione secondo le disposizioni del FRG, a decorrere dall’adesione dell’[OSCURATO:PERSONA] sussiste un collegamento giuridico
con un altro Stato membro.
ii) Sfera di applicazione ratione temporis
92. Il regolamento n. 1408/71 è divenuto applicabile alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 1994 in forza dell’accordo sullo
Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (in prosieguo: l’«accordo SEE») (
48
). A partire dal 1° gennaio 1995 esso si applica alla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di Stato membro dell’Unione europea (
49
). Ciò tuttavia non osta all’applicabilità del regolamento a periodi assicurativi e lavorativi completati dal ricorrente prima
di tale data. Ai sensi dell’art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71, infatti, è preso in considerazione ogni periodo di
assicurazione, occupazione o di residenza e dunque anche i periodi compiuti precedentemente al primo giorno di validità del
regolamento. Inoltre l’art. 94, n. 3, del medesimo regolamento prevede che un diritto è acquisito anche se si riferisce ad
un evento verificatosi prima della data d’applicazione dello stesso nel territorio dello Stato membro interessato.
93. L’irretroattività dell’art. 94, n. 1, del regolamento n. 1408/71, secondo cui il detto regolamento non fa sorgere alcun diritto
per un periodo precedente la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, non è rilevante nel
caso di specie, poiché il diritto del ricorrente a richiedere una pensione è sorto solamente a far data dal 1° agosto 1999,
al compimento del 63°anno di vita, e pertanto solo dopo l’entrata in vigore del regolamento in [OSCURATO:PERSONA].
iii) Sfera di applicazione ratione materiae
94. La situazione giuridica del caso di specie deve essere valutata diversamente dai casi che hanno dato spunto alle cause riunite
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], infatti, i periodi pensionistici maturati presso enti esteri a norma del FRG si differenziano
dai periodi contributivi compiuti nel territorio del Reich, in primo luogo perché essi mirano a prendere in considerazione
periodi contributivi compiuti in un regime straniero, e cioè non tedesco. Detto in altri termini, nei casi relativi alle pensioni
dovute per surrogazione, una prestazione statale non corrisponde ad un versamento di contributi effettuato precedentemente
dal beneficiario. A ciò si aggiunge il fatto che la cerchia di persone titolari di diritti ai sensi del FRG è tanto più ampia
in quanto include membri del popolo tedesco che erano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] tedesco.
95. In questo contesto le prestazioni di cui al FRG devono essere esaminate separatamente sotto il profilo della loro precisa
classificazione nelle categorie di prestazioni di cui all’art. 4 del regolamento n. 1408/71. Al riguardo le normative di deroga
ivi contenute, fra cui sono annoverati anche i regimi perequativi per le conseguenze della guerra, devono essere interpretate
in modo restrittivo nell’interesse della realizzazione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori
migranti (
50
).
– Argomenti delle parti
96. [OSCURATO:PERSONA] quanto argomentato dal governo tedesco e dal convenuto, la normativa di cui al FRG deve essere esaminata alla luce
del fatto che le minoranze tedesche [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e in Asia centrale hanno subito un destino particolarmente
avverso durante e dopo la seconda guerra mondiale. [OSCURATO:PERSONA] si farebbe carico di una responsabilità particolare nei confronti
della sorte di queste persone consentendo agli interessati di decidere se vogliono organizzare il proprio futuro nella loro
attuale patria ovvero se desiderano trasferirsi in [OSCURATO:PERSONA] nel contesto delle disposizioni legislative di accoglienza e promuovendo
un’integrazione socialmente accettabile degli sfollati trasferiti in [OSCURATO:PERSONA]. Il FRG farebbe parte di queste misure di integrazione,
laddove si presume che i soggetti interessati abbiano trascorso la propria vita lavorativa in [OSCURATO:PERSONA]. I periodi contributivi
da essi compiuti presso un’istituzione previdenziale straniera verrebbero integrati nel regime giuridico pensionistico tedesco
e remunerati secondo il livello delle pensioni tedesche.
97. L’integrazione dei periodi stranieri nel regime tedesco sarebbe necessaria dal momento che gli enti assicurativi stranieri
competenti non potrebbero esportare le loro pensioni, ovvero le pensioni straniere esportate non sarebbero sufficienti a garantire
agli interessati un reddito minimo in [OSCURATO:PERSONA] per far fronte ai propri bisogni vitali. Sotto questo profilo, le prestazioni
maturate in relazione ai periodi FRG sarebbero finalizzate a garantire una tutela aggiuntiva, suppletiva o complementare contro
il rischio da età correlato con l’ambiente socioeconomico esistente in [OSCURATO:PERSONA].
98. Il governo tedesco fa valere che la concessione di prestazioni nel territorio nazionale a fronte di periodi FRG non dipenderebbe
dalla circostanza che gli interessati abbiano anche versato contributi all’assicurazione pensione tedesca.
99. [OSCURATO:PERSONA] è invece dell’avviso che le suddette prestazioni siano ascrivibili al catalogo delle prestazioni di vecchiaia
ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), e pertanto al settore della previdenza sociale. Essa aggiunge che, sebbene per ricevere
le prestazioni a norma del FRG non sia necessario avere versato contributi, ciò non le trasforma affatto in prestazioni speciali
a carattere non contributivo.
100. Essa deduce inoltre che dopo la fine della guerra fredda non sarebbe più corretto affermare che i profughi non possono esercitare
i diritti previdenziali acquisiti negli Stati di origine perché le istituzioni competenti sono situate al di fuori della [OSCURATO:PERSONA].
In una vasta parte dei territori citati nel BVFG sarebbe nel frattempo entrato in vigore il diritto comunitario e, di conseguenza,
anche il regolamento (CEE) n. 1408/71. L’argomento del mancato esercizio verrebbe pertanto meno in relazione a questi Stati
membri.
– [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle prestazioni per le vittime di guerra e delle sue conseguenze
101. Da un lato, si deve convenire con il governo tedesco, sul fatto che il FRG, nel combinato disposto con il BVFG, era originariamente
improntata all’integrazione nella società della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di quei membri del popolo tedesco che, nel
contesto degli eventi della seconda guerra mondiale, hanno perso la propria residenza all’estero poiché sono stati allontanati,
in particolare con l’espulsione. Il governo tedesco trova riscontro per questa filosofia nella sentenza Tinelli, dalla quale
si evince che il FRG è finalizzata a «facilitare la reintegrazione, in seguito agli eventi connessi al regime nazionalsocialista
ed alla seconda guerra mondiale, degli esiliati e dei rifugiati che contribuivano con il loro lavoro alla ricostruzione nella
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]» (
51
).
102. D’altro canto va condivisa anche la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e del giudice a quo secondo cui questo argomento deve essere
diversamente valutato alla luce delle circostanze odierne. Soprattutto in relazione ai cosiddetti «Spätaussiedler», i quali
non hanno prestato alcun contributo alla ricostruzione nella Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], disposizioni come il FRG oggi
non possono più adempiere questa finalità, bensì mirano piuttosto ad un’integrazione nel regime normativo tedesco di assicurazione
vecchiaia degli assicurati con periodi pensionistici maturati presso enti esteri (
52
).
103. Appare inoltre obsoleto l’argomento addotto dal governo tedesco nell’odierna causa, secondo cui le prestazioni erogate ai
sensi del FRG sarebbero destinate ad indennizzare il fatto che gli interessati non possono fare valere i diritti acquisiti
negli Stati di origine perché le istituzioni competenti si trovano al di fuori della [OSCURATO:PERSONA]. Questa motivazione, già posta
a fondamento delle sentenze Fossi e Tinelli, non è più corretta, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], dopo la fine
della guerra fredda e dei due ultimi allargamenti dell’Unione europea. In una vasta parte dei territori dell’Europa orientale
citati nella Bundesvertriebenengesetz è nel frattempo entrato in vigore il diritto comunitario e pertanto anche il regolamento
n. 1408/71. Ai sensi del suddetto regolamento, ciascuno Stato membro concede una pensione pro rata corrispondente ai periodi
assicurativi completati secondo la propria legislazione, esportabile negli altri Stati membri ai sensi dell’art. 10 del regolamento.
Ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 94 del regolamento, ciò vale anche per i periodi assicurativi completati
e per i fatti sopravvenuti prima dell’adesione di un paese all’Unione europea. Con l’adesione della Romania, il 1° gennaio
2007, il ricorrente avrebbe potuto – almeno da quel momento – fare valere una pensione rumena sulla base dei propri periodi
assicurativi rumeni. Pertanto l’argomento del mancato esercizio viene meno in relazione a questi Stati membri.
104. Alla luce delle suesposte considerazioni, nel caso delle prestazioni conseguenti a periodi pensionistici maturati presso enti
esteri ai sensi del FRG, non si può parlare di un regime di prestazioni per le vittime di guerra e delle sue conseguenze nell’accezione
dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71.
Distinzione rispetto alle prestazioni speciali a carattere non contributivo
105. Si deve invece prendere in considerazione una classificazione delle prestazioni conseguenti a periodi pensionistici maturati
presso enti esteri ai sensi del FRG nella categoria delle prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4,
n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71. A tal fine è necessario che ciascuna prestazione sia menzionata nell’allegato II bis
e che siano soddisfatti i requisiti materiali per la sussistenza di una prestazione speciale a carattere non contributivo
ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 (
53
).
106. Induce ad optare per una qualificazione di questo tipo innanzi tutto la modalità di finanziamento, poiché la concessione di
prestazioni in ragione di periodi pensionistici maturati all’estero a norma del FRG non è subordinata alla circostanza che
gli interessati abbiano versato anche contributi al regime tedesco di assicurazione vecchiaia. Queste prestazioni sono finanziate
con risorse pubbliche in quanto, ai sensi dell’art. 291b [OSCURATO:PERSONA] (
54
), lo Stato federale rimborsa alle istituzioni responsabili dell’assicurazione pensioni le spese sostenute per le prestazioni
erogate a norma del FRG. Tuttavia, ai fini di una chiara differenziazione rispetto alle prestazioni di previdenza sociale
di cui all’art. 4, n. 1, non ci si può fondare esclusivamente su questa caratteristica, tanto più che dall’art. 4, n. 2, discende
che il regolamento n. 1408/71 si applica ai regimi di previdenza sociale contributivi e non contributivi.
107. Ai fini di una classificazione come prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del
regolamento n. 1408/71 rileva poi se la rispettiva prestazione rivesta carattere di prestazione speciale. A tal fine, essa
deve costituire una sostituzione o un’integrazione di una prestazione previdenziale e presentare i caratteri di un aiuto sociale
giustificato da motivi economici e sociali. È poi necessario che tale prestazione si fondi su una base normativa che fissi
criteri obiettivi (
55
). Le prestazioni derivanti da periodi pensionistici maturati presso enti esteri a norma del FRG sono configurate come pensioni
di vecchiaia ed in quanto tali equiparate ad una determinata prestazione di sicurezza sociale ai sensi dell’art. 4, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 1408/71. Vero è che esse sono finalizzate, fra l’altro, all’integrazione sociale degli aventi
diritto anche sotto il profilo economico, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, non presentano
le caratteristiche che contraddistinguono l’aiuto sociale (
56
). Ciò vale ad esempio per il nesso con la caratteristica dell’indigenza, poiché le prestazioni conseguenti a periodi pensionistici
maturati presso enti esteri ai sensi del FRG sono erogate prescindendo da un’eventuale verifica dell’indigenza del singolo
o di un determinato gruppo di persone. Inoltre, la concessione delle stesse si basa su un calcolo globale dei periodi di attività
lavorativa che l’avente diritto ha completato nel suo paese di origine, ciò che depone a sfavore di un’analogia con l’aiuto
sociale.
108. A sfavore di una classificazione delle prestazioni conseguenti a periodi pensionistici maturati presso enti esteri ai sensi
del FRG nella categoria delle prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del regolamento
n. 1408/71 depone infine il fatto che esse non figurano nell’allegato II bis. Una prestazione sociale può essere invece ascritta
a questa categoria solo se i requisiti materiali e l’inserimento di ciascuna prestazione nell’allegato II bis sono presenti
cumulativamente (
57
).
109. Da tutte le considerazioni che precedono si deve concludere che le prestazioni derivanti da periodi pensionistici maturati
presso enti esteri ai sensi del FRG debbono essere ascritte alla categoria delle prestazioni di previdenza sociale ai sensi
dell’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71.
110. Pertanto il regolamento n. 1408/71 è applicabile, in linea di principio, al presente caso di specie.
c) Esistenza di una deroga
i) Sulla disciplina transitoria di cui alla [OSCURATO:PERSONA] bilaterale del 1995 e all’allegato III del regolamento n. 1408/71
111. L’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 in [OSCURATO:PERSONA] ha comportato, ai sensi dell’art. 6, lett. a), che esso ha preso
il posto della [OSCURATO:PERSONA] bilaterale del 1966. A livello dei rapporti tra Stati quest’ultima è stata sostituita dapprima
dalla [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1995, entrata in vigore il 1° ottobre 1998. Per motivi di tutela del legittimo affidamento è stata
inserita una disciplina transitoria all’art. 2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] per i casi pregressi.
112. A livello comunitario questa normativa transitoria è assicurata da una clausola, dal testo identico, nell’allegato III, parti
A e B, n. 35, [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA], lettera e) [rispettivamente allegato III, parti A e B, n. 33, lett. e), dopo l’allargamento
del 1º maggio 2004]. Come fondamento normativo per una clausola nell’allegato III si può tuttavia invocare soltanto l’art. 7,
n. 2, lett. c). In forza di questa norma, nonostante quanto disposto nell’articolo 6, rimangono infatti applicabili le disposizioni
delle convenzioni di previdenza sociale menzionate nell’allegato III. Da ciò si deduce che l’articolo 7, n. 2, lett. c), si
applica solo alle convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, mentre è riservata agli Stati
membri, a norma dell’art. 8, la possibilità di stipulare nuove convenzioni anche dopo l’entrata in vigore del regolamento (
58
). L’art. 8, dunque, non si applica alle convenzioni citate nell’allegato III. [OSCURATO:PERSONA] fra Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] sulla previdenza sociale del 4 ottobre 1995, essendo stata firmata dopo l’entrata in vigore della regolamento
n. 1408/71 in [OSCURATO:PERSONA], costituisce, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], solo una nuova convenzione e pertanto, in linea di principio,
non potrebbe essere inserita nell’allegato III. Questa opinione è avvalorata, da un lato, dal fatto che il preambolo della
[OSCURATO:PERSONA] fa espresso riferimento all’art. 8 del regolamento n. 1408/71 e cita l’intenzione delle parti contraenti «di concludere
una nuova convenzione sulla sicurezza sociale che prend[a] il posto della [OSCURATO:PERSONA] del 22 dicembre 1966».
113. D’altro canto l’art. 14, n. 2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA], e quindi anche la clausola contenuta nell’allegato III, riguarda
solo le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] del 1966 il cui contenuto normativo resta sostanzialmente immutato, e per le quali
vengono soltanto introdotti termini per garantire le prestazioni se gli interessati risiedono al di fuori del territorio della
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 14, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce espressamente che, con la sua entrata in vigore,
la [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1966 fra Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza sociale cessa di
avere vigore, ad eccezione del disposto di cui al n. 2. Sotto questo profilo si può ravvisare nell’art. 14, n. 2, lett. b),
della [OSCURATO:PERSONA] del 1995 il mantenimento in essere, entro determinati termini, della vigenza della precedente normativa.
Conseguentemente, la clausola contenuta nell’allegato III non deve essere contestata.
ii) Limitazione della libera circolazione dei lavoratori
– Perdita di un vantaggio sociale
114. Resta invece da esaminare la questione dell’eventuale violazione del diritto comunitario sostanziale. Adducendo la perdita
di vantaggi dovuta alla limitazione del principio dell’equiparazione dei territori, il ricorrente della causa principale fa
valere la violazione del proprio diritto di libera circolazione.
115. L’art. 4, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] del 1966 prevedeva una equiparazione dei territori dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] che non
risulta dal regolamento n. 1408/71. Infatti, l’equiparazione dei territori, pur prevista ai sensi dell’art. 10 del regolamento,
è nuovamente revocata dalla clausola contenuta nell’allegato VI, sezione D, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, proprio per le prestazioni controverse.
Dal momento che l’equiparazione, a norma della convenzione del 1966, avrebbe comportato il pagamento in [OSCURATO:PERSONA] di una pensione
sulla base dei periodi pensionistici completati all’estero ai sensi del FRG, ciò rappresenta un beneficio sociale non previsto
in quanto tale dal regolamento.
116. È pur vero che la norma transitoria prevede nell’allegato III una deroga all’allegato VI del regolamento – sino alla sua perdita
di efficacia il 5 maggio 2005 – tuttavia non nei casi in cui la pensione è corrisposta per la prima volta dopo il 1° gennaio
1995. Rientra in questo caso la situazione in cui si trova il ricorrente, poiché egli percepisce una pensione per la prima
volta a far data dal 1999. Il ricorrente, pertanto, non può invocare l’equiparazione dei territori di cui alla [OSCURATO:PERSONA]
del 1966 perché il regolamento non la prevede per siffatte prestazioni in forza della clausola contenuta nell’allegato VI,
e perché il regolamento, nella clausola di cui all’allegato III, non prevedeva alcuna normativa transitoria in casi analoghi
a quelli del ricorrente ed infine perché l’equiparazione dei territori per i nuovi casi è stata abolita nei rapporti bilaterali
dall’entrata in vigore della nuova [OSCURATO:PERSONA] nell’ottobre 1998, dal momento che questa [OSCURATO:PERSONA] – al pari dell’allegato
III del regolamento n. 1408/71 – presuppone che una pensione sia erogata per la prima volta nel 1994.
117. Nonostante l’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, il ricorrente potrebbe invocare il mantenimento in essere delle
disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza sociale del 1966 qualora le clausole contenute negli allegati III e VI fossero
incompatibili con il diritto comunitario di rango superiore, in particolare con le disposizioni relative alla libera circolazione
dei lavoratori.
– Violazione della libera circolazione dei lavoratori
118. [OSCURATO:PERSONA] costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni in materia di libera circolazione ostano a che un lavoratore,
il quale abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione, perda vantaggi previdenziali a causa dell’inapplicabilità
di una convenzione vigente tra due Stati membri ed integrata al loro diritto nazionale, per effetto dell’entrata in vigore
del regolamento (
59
). Questa giurisprudenza è basata sulla considerazione che il lavoratore interessato ha potuto sviluppare un affidamento meritevole
di tutela aspettandosi, anche dopo avere esercitato il diritto alla libera circolazione, di potere beneficiare di normative
più favorevoli dettate dalle convenzioni. La Corte, nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (
60
), Thévenon (
61
), [OSCURATO:PERSONA] e a. (
62
) e [OSCURATO:PERSONA] (
63
) ha enunciato i requisiti in presenza dei quali le disposizioni di precedenti convenzioni bilaterali continuano ad essere
applicate nonostante la normativa implicitamente abrogativa di cui all’art. 6 del regolamento n. 1408/71.
119. Nella sentenza 9 novembre 1995 nella causa Thévenon la Corte ha precisato la propria giurisprudenza discendente dalla sentenza
[OSCURATO:PERSONA] nel senso che il principio della tutela del legittimo affidamento non può valere per lavoratori che fino all’entrata
in vigore del regolamento n. 1408/71 hanno maturato periodi assicurativi in un solo Stato membro e hanno esercitato il proprio
diritto di libera circolazione solo dopo l’entrata in vigore del suddetto regolamento (
64
).
120. Nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultava con certezza che gli interessati lavoravano in [OSCURATO:PERSONA] già prima
che il regolamento n. 1408/71 entrasse in vigore in questo Stato membro con l’adesione della Spagna il 1° gennaio 1986 e conseguentemente
sostituisse in linea di principio, ai sensi dell’art. 6, le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] tedesco-spagnola. [OSCURATO:PERSONA] la Corte,
questa sostituzione non può privare gli interessati dei diritti e vantaggi derivanti ad essi in virtù della convenzione (
65
).
121. Da questa giurisprudenza si può desumere che la sostituzione delle disposizioni derivanti da convenzioni in materia di previdenza
sociale stipulate fra Stati membri da parte di regolamenti comunitari ha in linea di principio carattere inderogabile (
66
) e, prescindendo dai casi indicati espressamente nei regolamenti, ammette una deroga solo nel caso in cui essa comporterebbe
che un lavoratore che abbia precedentemente esercitato il diritto di libera circolazione perda vantaggi previdenziali che
gli spetterebbero in virtù di convenzioni vigenti fra due o più Stati membri integrate al loro diritto nazionale per effetto
dell’entrata in vigore del regolamento.
122. In questo contesto giova ricordare che tali principi sono stati ricavati da un’interpretazione degli artt. 39 CE e 42 CE,
che la ratio di questa giurisprudenza può pertanto consistere esclusivamente nel garantire l’esercizio della libera circolazione
dei lavoratori (
67
). Conseguentemente, necessario presupposto per la sua applicazione è l’esercizio di questa libertà fondamentale da parte degli
interessati. Diversamente dalle cause C‑396/05 e C‑419/05, il ricorrente della causa principale nella causa C‑450/03 ha risieduto
e lavorato soltanto in Romania e in [OSCURATO:PERSONA] e pertanto non si è spostato fisicamente fra due Stati membri dell’Unione. La
normativa comunitaria in materia di libera circolazione è però applicabile anche laddove l’attività di cui è causa è sì svolta
fuori dall’Unione europea, ma il rapporto di lavoro presenta nondimeno un carattere geografico o un nesso abbastanza stretto
con il diritto di uno Stato membro e pertanto con le pertinenti norme del diritto comunitario. Così la Corte nella causa Boukhalfa (
68
) ha riconosciuto un nesso abbastanza stretto, fra l’altro, qualora un lavoratore che eserciti un’attività in uno Stato terzo
sia integrato nel regime previdenziale di uno Stato membro. Nel caso di specie, il ricorrente è stato riconosciuto come sfollato
ai sensi delle pertinenti disposizioni del BVFG, e pertanto egli aveva, in linea di principio, diritto ad una pensione di
vecchiaia, per cui i suoi periodi contributivi maturati in Romania dovevano essere presi in considerazione a norma del FRG.
123. Ai fini dell’applicabilità della normativa comunitaria sulla libera circolazione è sufficiente il passaggio dei confini della
prestazione stessa, non essendo necessario l’esercizio fisico della libertà fondamentale da parte di persone, poiché ciò potrebbe
altrimenti comportare esiti differenti non giustificabili. Così la Corte, nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
69
), ha riconosciuto l’applicabilità del regolamento n. 1408/71 e, di conseguenza, delle disposizioni relative alla libera circolazione
dei lavoratori nel caso di una persona che risiedeva in uno Stato membro senza avervi svolto un’attività lavorativa, ma che
percepiva invece una pensione erogata da un altro Stato membro come impiegato pubblico in quiescenza. Nel caso di specie la
prestazione varca il confine di due Stati membri. Al ricorrente, il quale aveva esercitato un’attività lavorativa in [OSCURATO:PERSONA],
spettava infatti a norma delle leggi tedesche una pensione di vecchiaia, fino all’entrata in vigore della nuova [OSCURATO:PERSONA]
nel 1998, senza che questo vantaggio fosse collegato ad un requisito di residenza.
124. Il ricorrente si è trasferito dalla Romania in [OSCURATO:PERSONA] nel 1970 confidando nel fatto che, nel 1999, al raggiungimento dell’età
pensionabile gli sarebbe stata erogata una pensione in [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei periodi contributivi maturati in Romania in
virtù della [OSCURATO:PERSONA] del 1966. Mediante l’introduzione del regolamento, unitamente alle disposizioni di cui all’allegato
III, il ricorrente è stato privato di un vantaggio.
125. Una siffatta privazione si rivela, alla luce della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], una violazione dei diritti sanciti dagli artt. 18 CE,
39 CE e 42 CE, poiché i titolari di una pensione perdono vantaggi che potevano ancora rivendicare mentre era vigente una convenzione
bilaterale, quando esercitano il proprio diritto di libera circolazione prima della cessazione del vigore di questa convenzione
e prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. In virtù della [OSCURATO:PERSONA] bilaterale del 1966 il ricorrente ha
acquisito uno status giuridico in virtù del quale la sua decisione di risiedere e vivere in [OSCURATO:PERSONA] invece che in [OSCURATO:PERSONA]
non poteva risolversi in uno svantaggio in occasione della realizzazione del rischio sotto il profilo dei suoi diritti alla
pensione basati su periodi pensionistici maturati all’estero.
126. Dal momento che gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1408/71 ostano all’applicazione delle disposizioni più favorevoli dell’accordo
bilaterale, il diritto comunitario di rango superiore, vale a dire gli artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE, ostano a che il ricorrente,
in virtù della norma transitoria di cui all’allegato III, parti A e B, n. 35 (successivamente n. 83), lett. e), ed in virtù
dell’art. 14, n. 2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] bilaterale 1995, non possa invocare la norma più favorevole della [OSCURATO:PERSONA]
bilaterale 1966.
127. Conseguentemente le disposizioni transitorie contenute nell’allegato III, parti A e B, n. 35, [OSCURATO:PERSONA]–[OSCURATO:PERSONA], lett. e) [divenuto
a seguito dell’ampliamento, a decorrere dal 1° maggio 2004, sia nella sezione A, sia nella sezione B, n. 83, lett. e)], sono
in contrasto con le norme di diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori e di cittadinanza dell’Unione
ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE.
2. Seconda parte della questione
128. In quanto prestazioni di previdenza sociale ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, le prestazioni
derivanti dei periodi pensionistici maturati all’estero ai sensi del FRG sono soggette all’obbligo di coordinamento di cui
all’art. 10, n. 1, del regolamento stesso. Ciò comporta l’obbligo degli Stati membri di revocare le clausole nelle legislazioni
nazionali che subordinano la concessione di prestazioni al requisito della residenza nel rispettivo Stato membro.
129. Conformemente alle considerazioni relative alle cause C‑396/05 e C‑419/05, anche nel caso di specie l’allegato VI, sezione
D, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, del regolamento n. 1408/71 deve essere esaminato sotto il profilo della sua compatibilità con l’art. 42 CE,
in quanto diritto comunitario di rango superiore, per cui occorre tenere conto dell’obiettivo comunitario dell’istituzione
della libertà di circolazione dei lavoratori più completa possibile.
130. Diversamente dalla clausola contenuta nell’allegato III, che consente la concessione di prestazioni derivanti da periodi pensionistici
maturati all’estero per beneficiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di transizione, la clausola contenuta nell’allegato
VI, parte D, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, nel combinato disposto con le disposizioni della normativa tedesca (artt. 110, n. 2, 113, n. 1
e 272, [OSCURATO:PERSONA]) prevedono un’esclusione generale dell’esportazione delle pensioni dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
131. Per il ricorrente della causa principale, questa normativa di deroga non ha un effetto sostanzialmente dissimile rispetto
alle ricorrenti nelle cause C‑396/05 e C‑419/05. La decurtazione o la soppressione totale di una pensione di vecchiaia determinata
dal mero spostamento di residenza all’estero, in quanto intervento finanziario incisivo nella previdenza per la vecchiaia,
sono idonee a fare desistere una persona dall’avvalersi del proprio diritto di libera circolazione discendente dagli artt. 39 CE
e 42 CE, per cui in questo provvedimento deve essere ravvisata una limitazione della suddetta libertà fondamentale.
132. Il governo tedesco, per giustificare le disposizioni nazionali relative al mancato pagamento all’estero delle pensioni derivanti
da periodi pensionistici maturati all’estero ai sensi del FRG, cui si riferisce la disciplina di deroga nell’allegato VI,
sezione D, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, adduce sostanzialmente gli stessi argomenti illustrati per le prestazioni relative ai periodi contributivi
maturati nel territorio del Reich, che sono soggette alle norme del [OSCURATO:PERSONA]. Il governo tedesco invoca in primo luogo la necessità
di integrare gli sfollati nella società della Repubblica federale e, in secondo luogo, la prevenzione del pericolo di un numero
immenso di potenziali aventi diritto.
133. Anche qui occorre sottolineare che gli Stati membri nell’esercizio della competenza volta a disciplinare il loro sistema di
previdenza sociale devono rispettare le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori o ancora
relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (
70
). Pertanto l’integrazione degli sfollati di origine tedesca, cui aspira il legislatore tedesco, non può avere ripercussioni
sulle libertà fondamentali. Ciò vale a maggior ragione se ad essi spetta, in quanto cittadini degli Stati membri, la tutela
particolare offerta dalla cittadinanza dell’Unione ai sensi dell’art. 18 CE. Uno dei principali interessi della tutela della
normativa sociale europea – come anche nel settore della libera circolazione – è rappresentato dall’integrazione dei lavoratori
e, di conseguenza, anche dei cittadini dell’Unione nella vita sociale di uno Stato membro. Gli artt. 39 CE e 18, n. 1, CE,
sono pertanto violati da una normativa nazionale come quella di cui è causa, che mira ad impedire l’integrazione di un determinato
gruppo di cittadini nelle società degli altri Stati membri.
134. Nella misura in cui il governo tedesco fa inoltre riferimento a presunti rischi finanziari difficilmente gestibili, occorre
notare che esso al riguardo non ha adempiuto né il dovere di esposizione dei fatti né l’onere della prova a lui incombente.
Pertanto il suddetto argomento deve essere respinto in quanto non sufficientemente sviluppato.
VI –
Conclusione
135. Sulla base di quanto sopra esposto, suggerisco che la Corte voglia:
1. risolvere la questione pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] di Berlino nelle cause C‑396/05 e C‑419/05 nei seguenti termini:
Una normativa come quella di cui all’allegato VI, parte D, [OSCURATO:PERSONA], n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, è incompatibile con gli artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE, nella misura in cui esclude la corresponsione della pensione
relativa a periodi contributivi maturati nel territorio del Reich e nella misura in cui la deroga ivi contenuta in merito
alla revoca della clausola di residenza è idonea a indurre una persona a non esercitare il proprio diritto di libera circolazione;
2. risolvere le questioni pregiudiziali del [OSCURATO:PERSONA] di Berlino‑Brandeburgo nella causa C‑450/05 nel seguente modo:
a) la limitazione al mantenimento in essere della Convezione fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1966 in materia di previdenza
sociale in casi in cui
i) le prestazioni siano già state concesse o possano essere concesse al 1° gennaio 1994,
ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di
pensioni a titolo di un’assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994,
nell’allegato III, parti A e B, n. 35 (successivamente n. 83), [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], lett. e), del regolamento n. 1408/71, è incompatibile
con gli artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE;
b) la stessa limitazione nell’art. 14, n. 2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1995 in materia di
previdenza sociale è incompatibile con gli artt. 18 CE, 39 CE, e 42 CE;
c) l’allegato VI, sezione D, [OSCURATO:PERSONA], n. l, del regolamento n. 1408/71, è incompatibile con gli artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE,
laddove mediante esso la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata a non garantire prestazioni ai sensi del Fremdrentengesetz
agli aventi diritto residenti fuori del suo territorio.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata
ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1).
3
– Schuler, R.,
[OSCURATO:PERSONA]
(a cura di [OSCURATO:PERSONA]), 4ª edizione, art. 10, punto 13, sottolinea che l’allegato VI del regolamento n. 1408/71 contiene
deroghe al principio dell’esportazione delle prestazioni.
4
– L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 esclude qualsiasi compressione del diritto a motivo della residenza in un altro
Stato membro. Esso cita praticamente tutte le possibili limitazioni vietate previste da normative nazionali che stabiliscano
un requisito di residenza nel rispettivo Stato membro. V. sentenze 20 giugno 1991, causa C‑356/89, Newton (Racc. pag. I‑3017,
punto 23), 24 febbraio 1987, cause riunite da 379/85 a 381/85 e 93/86, Giletti e a. (Racc. pag. 955, punto 17), e 10 giugno
1982, causa 92/81, Camera (Racc. pag. 2213, punto 16). Attraverso questa revoca delle clausole di residenza nel diritto degli
Stati membri si consegue, in ultima analisi, un’equiparazione dei territori nazionali degli Stati membri sotto il profilo
della legittimazione alla prestazione. Formulato positivamente, ciò implica che questa disposizione obbliga gli Stati membri
a trasferire in altri Stati membri tutte le prestazioni citate nell’art. 10, n. 1, che rientrano nel campo di applicazione
ratione materiae del regolamento n. 1408/71. Taluni autori vi ravvisano una rinuncia al tradizionale principio di territorialità
nel diritto della previdenza sociale. V. Schuler, R., op.cit. (nota 3), art. 10, punto 3; Louven, K./Louven, C., «[OSCURATO:PERSONA]
im [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] für Arbeitsrecht
, 1991, fascicolo 13, pag. 497; Eichenhofer, E., «[OSCURATO:PERSONA] von Sozialleistungen nach Gemeinschaftsrecht»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 1999, pag. 57.
5
– Senza il calcolo complessivo dei periodi assicurativi e l’esportazione delle prestazioni in denaro un lavoratore che si
avvalga della libera circolazione perderebbe i diritti previdenziali se e nella misura in cui questi ultimi fossero fondati
sulla normativa dello Stato della sua passata occupazione. La Corte ha perciò affermato, nella sentenza 7 novembre 1973, causa
51/73, Smieja (Racc. pag. 1213, punti 14‑15): «L'art. 10, n. 1, garantisce ai lavoratori migranti il pieno godimento di determinate
prestazioni in denaro acquisite in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, anche se gli interessati risiedono
in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'ente debitore. Scopo di tale disposizione è quello di garantire all'interessato
il diritto di fruire di dette prestazioni anche se egli trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro, ad esempio
nel suo paese d'origine». [OSCURATO:PERSONA] quanto affermato dalla Corte nella sentenza 10 giugno 1980, causa 92/81, Caracciolo (Racc pag. 2213,
punto 14) la finalità dell’esportazione senza restrizioni delle prestazioni in denaro è che «non soltanto l'interessato conserv[i]
il diritto di fruire delle pensioni, delle rendite e degli assegni acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati
membri, anche dopo aver stabilito la propria residenza in un altro stato membro, ma inoltre non [possa] essergli precluso
l'acquisto di un siffatto diritto per l'unico motivo che egli non risiede nel territorio dello Stato in cui si trova l'istituzione
debitrice. (...) L’art. 10, n. 1 (...) va interpretato nel senso che l'ente assicurativo dello Stato d'origine non può applicare
alle prestazioni d'invalidità il principio della territorialità cui si riferisce la legislazione nazionale». [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] des EU‑Wirtschaftsrechts
(a cura di Dauses, M. A.), Monaco 2004, volume 1, D. II., punto 64, le norme in materia previdenziale creano pertanto una
necessaria integrazione del diritto alla libera circolazione. Ruland, F., «[OSCURATO:PERSONA]», in Schulze, B./Zacher, H.
(a cura di),
Wechselwirkungen zwischen dem [OSCURATO:PERSONA] und dem [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] für Internationales und [OSCURATO:PERSONA]
, volume 12, Berlino 1991, pag. 75, definisce pertanto il diritto sociale europeo «fiancheggiatore della libera circolazione».
Il diritto sociale europeo conterrebbe «norme di raccordo» che sarebbero necessarie nel caso dei lavoratori migranti per trasformare
le biografie parziali maturate nei singoli paesi membri in una biografia previdenziale unitaria.
6
– Eichenhofer, E., op. cit., (nota 4), pag. 58, sottolinea che l’art. 10 del regolamento n. 1408/71 non prescrive un obbligo
generale di esportare tutte le prestazioni, come sembra in realtà prescrivere l’art. 42 CE.
7
– Nelle sentenze 5 marzo 1998, causa C‑194/96, Kulzer (Racc. pag. I‑895, punto 24), e 31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik
(Racc. pag. 1977, punto 4), la Corte ha ritenuto che la nozione di «lavoratore» ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento
n. 1408/71, ha portata generale e si estende a qualsiasi persona che, sia che eserciti un'attività lavorativa sia che non
la eserciti, possieda lo status di assicurato in forza della legislazione in materia previdenziale di uno o più Stati membri.
Ne consegue che i titolari di una pensione o di una rendita che ne abbiano diritto in forza della legislazione di uno o più
Stati membri rientrano anche quando non esercitino alcuna attività lavorativa, in ragione della loro iscrizione ad un regime
previdenziale, nella sfera di applicazione delle disposizioni del regolamento relative ai «lavoratori», a meno che ad essi
non si applichino disposizioni speciali.
8
– La Corte ha ripetutamente statuito che la distinzione fra prestazioni escluse dall’ambito di applicazione del regolamento
n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano si fonda essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare
i suoi scopi e i requisiti per la sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come prestazione
di previdenza sociale da una legge nazionale. Nella sentenza 5 luglio 1983, causa 171/82, Valentini (Racc. pag. 2157, punto 13),
la Corte ha ad esempio negato l’appartenenza alle prestazioni di vecchiaia nell’accezione dell’art. 4, n. 1, lett. c), del
regolamento n. 1408/71, in quanto un aiuto perseguiva uno scopo connesso alla politica dell'occupazione poiché contribuiva
a rendere disponibili posti di lavoro occupati da lavoratori dipendenti vicini al pensionamento a profitto di persone più
giovani prive di lavoro. V. anche sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx (Racc. pag. 973, punto 11); 4 giugno 1987,
causa 375/85, Campana (Racc. pag. 2387); 16 luglio 1992, causa C‑78/91, Hughes (Racc. pag. I‑4839, punto 14), e 10 ottobre
1996, cause riunite C‑245/94 e C‑312/94, Hoever e Zachow (Racc. pag. I‑4895, punto 17).
9
– [OSCURATO:PERSONA], M.,
op. cit.
(nota 3), art. 4, punti 13 e 14 sentenza Valentini (cit. alla nota 8, punto 13).
10
– Sentenza 31 marzo 1977, causa 79/76, Fossi (Racc. pag. 667).
11
– Sentenza 22 febbraio 1979, causa 144/78, Tinelli (Racc. pag. 757).
12
– [OSCURATO:PERSONA] 4 novembre 1997, causa C‑20/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6057, punti 33, 42 e 43); 11 giugno 1998, causa C‑297/96,
Partridge (Racc. pag. I‑3467, punto 34); 31 maggio 2001, causa C‑43/99, Leclere e Deaconescu (Racc. pag. I‑4265, punto 32),
e 29 aprile 2004, causa C‑160/02, Skalka (Racc. pag. I‑5613, punto 25).
13
– Le sentenze 8 marzo 2001, causa C‑215/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1901, punti 32 e 33); Skalka (cit. alla nota 12, punto 28),
e 16 gennaio 2007, causa C‑265/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑347, punto 36), riguardavano rispettivamente il pagamento di
un assegno di assistenza (a carattere contributivo) e il riconoscimento di un’integrazione compensativa della pensione (a
carattere non contributivo) in [OSCURATO:PERSONA], nonché il riconoscimento di un assegno supplementare da parte di un fondo di solidarietà
(riconoscimento del carattere non contributivo in linea di principio, valutazione più precisa demandata al giudice nazionale)
in Francia.
14
– La norma disciplina la partecipazione finanziaria dello Stato federale alle spese dell’assicurazione pensione generale.
In attuazione del principio dello Stato sociale lo Stato federale ha creato un regime di assicurazione pensionistica basato
in modo assolutamente prevalente sull’obbligatorietà. Esso ha pertanto l’obbligo di organizzare in modo sopportabile gli oneri
derivanti da tale regime. Il contributo federale è volto a garantire le prestazioni dell’assicurazione pensionistica e a tutelare
i contribuenti da oneri eccessivi. Esso assolve pertanto ad una funzione di garanzia e salvaguardia (Diel, U.,
Sozialgesetzbuch VI
, a cura di Hauck, K./Noftz, W., volume 2, Berlino 2006, K art. 213, punti 8 e 9, pag. 4).
15
– Il sistema a ripartizione è un metodo di finanziamento delle assicurazioni sociali, in particolare della previdenza per
vecchiaia, ma anche dell’assicurazione contro le malattie e la disoccupazione. I contributi versati vengono impiegati direttamente
per finanziare le prestazioni erogate, per cui possono essere costituite da parte dell’istituzione assicurativa riserve solo
in misura ridotta (ad es. riserva di durata dell’assicurazione pensionistica legale). A fronte della propria contribuzione
il contribuente acquista un diritto alla prestazione in caso di bisogno (disoccupazione, malattia, vecchiaia). Presupposto
del sistema è il cosiddetto «patto tra generazioni». Con questo concetto si indica il fatto che i contribuenti di un determinato
periodo forniscono i mezzi di sussistenza alla generazione di coloro che sono pensionati in quel periodo e possono con ciò
maturare a loro volta il diritto – o meglio l’aspettativa legittima – ad essere aiutati successivamente in modo analogo dall’attuale
generazione di bambini [Finke, H.,
Sozialgesetzbuch VI,
op.cit. (nota 14), volume 2, Berlino 2006, K art. 153, punto 20, pag. 7].
16
– V. sentenza 22 ottobre 1978, causa 10/78, Belbouab (Racc. pag. 1915, punto 5).
17
– [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni (Racc. pag. 1149, punto 13); 3 febbraio 1977; causa 62/76, Strehl (Racc. pag. 211);
10 gennaio 1980, causa 69/79, Jordan‑Vosters (Racc. pag. 75); 12 giugno 1980, causa 733/79, CCAF/Laterza (Racc. pag. 1915);
23 febbraio 1986, causa 254/84, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 671, punto 15), e 14 dicembre 1989, causa 168/88, Dammer (Racc. pag. 4553,
punto 21).
18
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 13, punto 20), e 25 febbraio 1986, causa 284/84, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 685, punti 18 e segg.).
19
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 13, punto 21), e 21 febbraio 2006, causa C‑286/03, Hosse (Racc. pag. I‑1771, punti 24 e
25).
20
– Sentenza Fossi (cit. alla nota 10, pag. 667).
21
– Sentenza Tinelli (cit. alla nota 11, pag. 757).
22
– Sentenza 6 luglio 1978, causa 9/78, Gillard (Racc. pag. 1661).
23
– Sentenza 16 settembre 2004, causa C‑386/02, Baldinger (Racc. pag. I‑8411).
24
– [OSCURATO:PERSONA] für Angestellte fu istituito nel 1912 a Berlino come istituzione preposta all’assicurazione
obbligatoria statale per gli impiegati nel settore privato. In quanto ente di diritto pubblico con prerogative amministrative,
esso era inizialmente soggetto alla vigilanza del cancelliere federale, mentre dal 1919 divenne un’istituzione del settore
subordinato del Ministero del lavoro del Reich. Nel 1934 il [OSCURATO:PERSONA] venne posto alle dipendenze del Reichsversicherungsamt
(ufficio previdenziale del Reich) e acquisì, oltre alle competenze ad esso attribuite sino a quel momento, anche la vigilanza
sulle Ersatzkassen (casse mutue ausiliarie) per l’assicurazione malattia degli impiegati nel settore privato. Gli enti di
diritto pubblico sono associazioni di persone di natura iuspubblicistica tenute ad amministrarsi autonomamente, sgravando
in tal modo al contempo l’amministrazione dello Stato. Non si riferiscono alla caratteristica generale della residenza o dello
stabilimento in un determinato territorio, bensì accolgono i propri membri sulla base di considerazioni specifiche, e cioè
professionali, economiche, sociali culturali o d’altro tipo. Pertanto essi, contrariamente agli enti territoriali, sono denominati
anche associazioni di persone. Nell’ambito della previdenza e assistenza sociale, vi rientrano le [OSCURATO:PERSONA]
(casse malattia locali generali) e le Ersatzkassen ad esse equipollenti, le Berufsgenossenschaften (associazioni professionali),
i Landesversicherungsanstalten (enti regionali di assicurazione) ed il Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio
federale di assicurazione per impiegati nel settore privato) (Maurer, H.,
[OSCURATO:PERSONA]
, 12ª edizione, Monaco 1999, art. 23, punto 30). Koja, F.,
[OSCURATO:PERSONA]
, 3ª edizione, Vienna 1996, pag. 322, sottolinea che le istituzioni preposte alla previdenza sociale occupano una posizione
intermedia fra le associazioni di persone e le comunità d’interessi, sebbene presentino anche elementi di un ente. Al pari
degli enti pubblici, esse rappresentano una commistione organizzativa di amministratori e strumenti materiali (edifici, impianti,
apparecchiature tecniche) finalizzata ad un’unità amministrativa autonoma.
25
– Dichiarazione della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] rilasciata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai
loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU C 210 del 5 settembre 2003, pag. 1, punto I. 3. a). Da ciò consegue
che le disposizioni che disciplinano l’assicurazione pensionistica legale, contenute nel «codice sociale, sesto libro, del
18 dicembre 1989» fanno parte delle legislazioni e dei regimi cui si riferisce l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento.
26
– Sentenza 29 novembre 1977, causa 35/77, Beerens (Racc. pag. 2249, punto 9).
27
– Brechmann, W.,
Kommentar zum EUV/EGV
, 1ª edizione (1999), art. 42, pag. 647, punto 11, sottolinea che con il rilascio della dichiarazione le legislazioni e i
regimi nel loro complesso ricadono necessariamente nel campo di applicazione del regolamento. La Corte ha inoltre affermato,
nelle sentenze 5 maggio 1977, causa 104/76, Jansen (Racc. pag. 829, punto 7); 27 gennaio 1981, causa 70/80, Vigier (Racc. pag. 229,
punti 12 e segg.), e 18 maggio 1995, causa C‑327/92, Rheinhold e Mahla (Racc. pag. I‑1235, punti 15 e segg.), che l’art. 4,
n. 1, del regolamento n. 1408/71 definisce la sfera di applicazione delle disposizioni del menzionato regolamento con termini
dai quali risulta che sono sottoposti all'applicazione delle norme comunitarie i regimi nazionali di previdenza sociale nel
loro complesso.
28
– V. sentenze Partridge, cit. alla nota 12, punto 35; 22 febbraio 1990, causa 228/88, Bronzino (Racc. pag. I‑531, punto 11)
e causa C‑12/89, Gatto (Racc. pag. I-557). [OSCURATO:PERSONA], M.,
op. cit.
(nota 3), art. 5, punto 5; Brall, N.,
[OSCURATO:PERSONA] von Leistungen der sozialen Sicherheit in der [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] 2003, pag. 153.
29
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 12, punto 39).
30
– Brall, N.,
op. cit.
, pag. 28. [OSCURATO:PERSONA], B.,
[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] 1996, pag. 252, il compito del legislatore comunitario di adottare norme di coordinamento si evince, oltre che
dal tenore letterale dell’art. 42 CE, soprattutto da un’interpretazione teleologica della norma nonché dal suo nesso finalistico
con l’art. 39 CE.
31
– Langer, R.,
[OSCURATO:PERSONA], op. cit.
(nota 3.), art. 39, punto 1.
32
– V. conclusioni presentate dall’avvocato generale Saggio il 13 aprile 2000 nella causa C‑135/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10409,
paragrafo 25) e sentenza 26 gennaio 1999, causa C‑18/95, Terhoeve (Racc. pag. I-345, punto 36).
33
– [OSCURATO:PERSONA] cit. alla nota 32, punto 33); analogamente sentenze 28 aprile 1998, causa C‑120/95, Decker (Racc. pag. I‑1831,
punto 23), e causa C‑158/96, Kohll (Racc. pag. I‑1931, punto 19); 12 maggio 1998, causa C‑85/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2708,
punto 33), e 7 febbraio 2002, causa C‑28/00, Kauer (Racc. pag. I‑1343, punto 45).
34
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 12, punto 45.
35
– Nelle conclusioni presentate il 30 marzo 2006 nella causa C‑192/05, Tas‑Hagen (Racc. pag. I‑10451, paragrafi 61 e 62),
l’avvocato generale Kokott ha spiegato che uno Stato membro, così come è generalmente libero di determinare i requisiti per
la concessione di prestazioni sociali non disciplinate dal diritto comunitario, dispone altresì di un ampio potere discrezionale
quanto all’apprezzamento e alla determinazione del grado di integrazione che l’interessato deve dimostrare. Come criterio
per dimostrare il legame con la società dello Stato membro erogatore della prestazione si può far riferimento, in linea di
principio, alla residenza dell’interessato. La sua integrazione nella rispettiva società può quindi essere considerata dimostrata
dalla constatazione che egli si è trattenuto per un determinato periodo in tale Stato membro. V., al riguardo, sentenza 15
marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar (Racc. pag. I‑2119, punto 57); v. anche sentenze 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D’Hoop
(Racc. pag. I‑6191, punto 38); 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins (Racc. pag. I‑2703, punto 67), e 15 settembre 2005,
causa C‑258/04, Ioannidis (Racc. pag. I‑8275, punto 30). V., da ultimo, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott
il 29 marzo 2007 nella causa C‑287/05, Hendrix (Racc. pag. I‑6909, paragrafo 72).
36
– V., da ultimo, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella causa, Hendrix cit. alla nota 35, paragrafo 72.
37
– V. sentenze Leclere e Deaconescu, cit. alla nota 12, punto 32; [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 12, punto 42, e 27 settembre 1988,
causa 313/86, Lenoir (Racc. pag. 5391, punto 16), in cui la Corte ha sottolineato che, per quanto riguarda le prestazioni
speciali a carattere non contributivo, il legislatore comunitario è libero di adottare, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 42 CE,
disposizioni che derogano al principio dell'esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale. In particolare, come la
Corte ha già riconosciuto, il requisito di residenza nello Stato dell'istituzione competente può essere legittimamente imposto
ai fini della concessione di prestazioni strettamente connesse con l'ambiente sociale. L’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71
consente di includere nel coordinamento prestazioni di natura mista, così come esse sono attualmente definite all’art. 4,
n. 2 bis, senza per questo assoggettarle allo stesso tempo all’obbligo di esportazione delle prestazioni. Tali prestazioni
sono erogate esclusivamente nel territorio dello Stato membro di residenza, in base alla legislazione di tale Stato e a carico
dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza della Corte si tratta di prestazioni che, per alcune caratteristiche, assomigliano
all’assistenza sociale, essendo l’indigenza un criterio fondamentale per la concessione delle stesse, e che non si basano
sulla totalizzazione dei periodi lavorativi o contributivi, mentre per altre caratteristiche si avvicinano alle prestazioni
della previdenza sociale in quanto non sono prestazioni discrezionali, ai beneficiari è concessa una posizione giuridica de
jure, e rientrano allo stesso tempo sia nella categoria della previdenza sociale sia in quella dell’assistenza sociale [v.
Schuler, R., op. cit. (nota 3), art. 10 bis, punti 1 e 2, e [OSCURATO:PERSONA], S.,
La sécurité sociale des travailleurs européens – Principes directeurs et grands arrets de la Cour de justice des Communautés
européennes
, Bruxelles 2001, pagg. 28 e segg.)].
38
– Brall, N., op. cit. (nota 27), pagg. 30 e segg.
39
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 33.
40
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 32, punto 35.
41
– [OSCURATO:PERSONA], op. cit. (nota 5), punti 81 e 82.
42
– L’art. 4, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1966 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in materia di previdenza sociale prevedeva che,
salvo quanto diversamente disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa, la legislazione di uno Stato contraente che assoggettasse
alla residenza sul territorio
la nascita di diritti alle prestazioni o la concessione di prestazioni o il pagamento di prestazioni in denaro
non si applicava alle persone indicate nell’art. 3, residenti nel territorio dell'altro Stato contraente. L’art. 3, lett. a),
stabiliva che, nell'applicare la legislazione di uno Stato contraente,
i cittadini di tale Stato erano equiparati ai cittadini dell'altro Stato contraente
. Il combinato disposto dell’art. 4, n. 1, e dell’art. 3, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi interpretato quale
revoca della clausola di residenza a favore dei cittadini di entrambi gli Stati contraenti. Di fatto, con tale normativa i
territori della [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] venivano considerati come un unico territorio ai fini della gestione dei diritti alle
prestazioni sotto il profilo del diritto previdenziale (equiparazione dei territori).
43
– L’art. 14, n. 2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA] fra la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] in materia
di previdenza sociale (BGBl. tedesco, 1998 II, pag. 313 BGBl. austriaco, III, n. 138/1998) stabilisce quanto segue: «(2) Le
seguenti disposizioni continuano nondimeno ad applicarsi: (…) b) articolo 4, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] indicata al paragrafo
1 per quanto concerne la normativa tedesca in virtù della quale gli infortuni (e le malattie professionali) sopravvenuti fuori
del territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno diritto
o danno diritto soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedano al di fuori del
territorio della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], ovvero nel caso in cui: i) le prestazioni siano già state concesse o possano
essere concesse alla data dell’entrata in vigore del regolamento nei confronti di entrambi gli Stati contraenti; ii) la persona
interessata abbia stabilito la propria residenza in [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento nei
confronti di entrambi gli Stati membri e la concessione di pensioni a titolo di un'assicurazione pensioni e infortuni inizi
entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento rispetto ad entrambi gli Stati membri; ciò vale anche per i periodi di
riscossione di un'altra pensione, compresa una pensione di reversibilità, in sostituzione della prima, allorché i periodi
di riscossione si susseguano senza interruzione».
44
– Nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C‑227/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑323, punto 29), la Corte parla di «convenzioni vigenti
tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale». Költzsch, M., [OSCURATO:PERSONA] des EuGH und ihre Folgen
für das internationale [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]–Urteil des EuGH,
[OSCURATO:PERSONA]
, 1992, pag. 593, trae la conseguenza dalla massima della sentenza [OSCURATO:PERSONA] che la Corte ascrive le convenzioni in materia
di previdenza sociale al diritto nazionale dei rispettivi Stati interessati. Ciò sarebbe corretto anche secondo la filosofia
giuridica tedesca, essendo la legge fondamentale tedesca improntata alla teoria dualistica relativamente al rapporto fra diritto
internazionale e diritto nazionale.
45
– Eichenhoffer, E.,
op. cit. (nota 3)
, art. 2, punto 6, sottolinea che un altro presupposto per l’applicazione del regolamento n. 1408/71 è costituito dalla sussistenza
di una fattispecie transfrontaliera. Tale requisito sarebbe stato espresso nella formulazione dell’art. 2, n. 2, in base al
quale questa premessa vale per individui «che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri». Tale premessa
dovrebbe essere intesa nel senso che un’applicazione delle norme sul coordinamento delle prestazioni di sicurezza sociale
verrebbe in rilievo solo per fattispecie transfrontaliere.
46
– Sentenza 11 ottobre 2001, causa C‑95/99, Khalil (Racc. pag. I‑7413, punti 68 e 69).
47
– Nella sentenza 10 maggio 2001, causa C‑389/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3731, punto 35), la Corte ha affermato che una persona
che risieda in uno Stato membro senza avervi esercitato un’attività lavorativa e vi percepisca una pensione erogata da un
altro Stato membro come impiegato pubblico in quiescenza rientra nel campo di tutela del regolamento n. 1408/71.
48
– GU 1994, L 1, pag. 3.
49
– V. sentenza Kauer, cit. alla nota 33, punto 3.
50
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 18, punti 18 e segg.; [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 13, punto 21, e Hosse, cit. alla nota 19, punti 24
e 25.
51
– Sentenza Tinelli, cit. alla nota 11, punto 7.
52
– La disciplina tedesca in materia di pensioni dovute per surrogazione si applica all’assicurazione pensioni e infortuni.
Il suo fondamento normativo è costituito oggi dal FRG, che ha sostituito il Fremdrenten‑ und Auslandsrentengesetz (legge sulle
pensioni dovute per surrogazione e pensioni estere, in prosieguo: il «FAG»). Eichenhoffer, E.,
[OSCURATO:PERSONA] des Sozialversicherungsrechts
(a cura di Schulin, B.), volume 3, Monaco 1999, § 76, punto 51, sottolinea che, mentre il FAG mirava ancora ad indennizzare
gli sfollati per perdita, nel paese che li aveva espulsi, dei diritti in materia di previdenza sociale mediante periodi e
diritti tedeschi, il FRG, nelle intenzioni del legislatore tedesco, sarebbe permeata dallo sforzo di integrare gli sfollati:
gli sfollati – indipendentemente dalla propria posizione sotto il profilo della previdenza sociale determinato dalle condizioni
individuali e sociopolitiche della propria patria – non dovrebbero essere risarciti in primo luogo per i pregiudizi conseguenti
l’espulsione, bensì essere collocati nella posizione previdenziale che avrebbero occupato se avessero trascorso la propria
vita assicurativa in [OSCURATO:PERSONA] invece che nei territori da cui sono stati espulsi. Per questa ragione i periodi completati
dalle persone nei territori da cui sono stati espulsi devono essere integrati nel regime legale di assicurazione vecchiaia
come periodi contributivi a norma dell’art. 15 FRG. L’autore ne deduce che il FRG è sì improntata ancora all’idea dell’indennizzo,
ma è tuttavia completata e dominata dall’idea dell’integrazione.
53
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 13, punti 32 e 33).
54
– L’art. 291b [OSCURATO:PERSONA] (Rimborso di prestazioni non contributive) recita quanto segue: «Lo Stato federale rimborsa alle istituzioni
responsabili dell’assicurazione pensioni dei lavoratori e degli impiegati del settore privato gli esborsi per le prestazioni
erogate a norma della disciplina sulle pensioni dovute per surrogazione». Questa norma riguarda le prestazioni che devono
essere erogate da parte dell’assicurazione pensioni ai sensi della disciplina sulle pensioni dovute per surrogazione e pertanto
un numero definito di prestazioni a carattere non contributivo – o estranee all’assicurazione – che gravano sull’assicurazione
pensioni (v. al riguardo Finke, H.,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] einschließlich Übergangsrecht für das Beitrittsgebiet
, 3° volume, dispensa 4/06, art. 291b, punto 1).
55
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 12, punti 33, 42 e 43; Partridge, cit. alla nota 12, punto 34; Leclere e Deaconescu, cit.
alla nota 12, punto 32, e Skalka, cit. alla nota 12, punto 25.
56
– La Corte ha considerato elemento qualificante di un aiuto sociale la concessione di una prestazione contemplata da una
disposizione normativa a prescindere dal compimento di periodi di attività lavorativa, di iscrizione o di contribuzione assicurativa.
V. sentenza Newton, cit. alla nota 4, punto 13.
57
– Nelle conclusioni presentate il 20 ottobre 2005 nella causa Hosse (cit. supra, nota 19, paragrafo 30) l’avvocato generale
Kokott ha chiarito, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che le norme che prevedono deroghe all’esportabilità
delle prestazioni di previdenza sociale devono essere interpretate restrittivamente. [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato generale questa regola
interpretativa vale a maggior ragione quando una disposizione di deroga come l’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71
comporterebbe addirittura l'inapplicabilità generale del regolamento. Pertanto, oltre alla menzione di una prestazione nell’allegato
II, parte III, del regolamento, devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti materiali per sottrarre una
prestazione di cui all'art. 4, n. 2 ter, dal campo di applicazione del regolamento: la prestazione deriva da una normativa
che si applica soltanto in una parte del territorio di uno Stato membro; la prestazione è erogata indipendentemente dal versamento
di contributi e presenta le caratteristiche di una prestazione speciale. V. sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 13, punto 21, e
Hosse, cit. alla nota 19, punto 25. [OSCURATO:PERSONA], M., op. cit. (nota 9), art. 4, punto 27, evidenzia che le prestazioni speciali
a carattere non contributivo elencate nell'art. 4, n. 2 bis, sono erogate in contanti ed esclusivamente nello Stato di residenza
a norma della legislazione di quest’ultimo, ove tali prestazioni figurino nell'allegato II bis.
58
– Sia dagli artt. 6, 7, e 8, del regolamento n. 1408/71, sia dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'art. 8 riguarda
soltanto le convenzioni stipulate dagli Stati membri dopo l'entrata in vigore del regolamento. V., al riguardo, sentenze 28
aprile 1994, causa C‑305/92, Hoorn (Racc. pag. I‑1525, punto 19), e 2 agosto 1993, causa C‑23/92, Grana‑Novoa (Racc. pag. I‑4505,
punto 22).
59
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 43, punto 23. Questa sentenza rappresenta l’evoluzione di una giurisprudenza precedente
(in particolare delle sentenze Petroni, cit. alla nota 17, punto 13, [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 17, punto 15, e Dammer, cit.
alla nota 17, punto 21), secondo cui lo scopo degli artt. 48–51 del Trattato CEE non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come
conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero esser privati dei vantaggi previdenziali garantiti
loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro. La Corte ha tratto un’ulteriore conseguenza dalla sentenza 9 luglio
1980, causa 807/79, Gravina (Racc. pag. 2205, punto 7), nella quale ha dedotto da questa considerazione che la normativa comunitaria
non può essere applicata in modo da dar luogo ad una riduzione delle prestazioni attribuite in forza della legislazione di
uno Stato membro. Kessler, F., Pensions d’invalidité de droit communautaire et conventions bilatérales de sécurité sociales
– des précisions,
Revue de droit sanitaire social
, gennaio–marzo 1996, pag. 148, è dell’avviso che la Corte abbia ivi applicato una specie di «principio di convenienza» in
caso di conflitto fra una norma del regolamento n. 1408/71 e una convenzione bilaterale di previdenza sociale.
60
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 44.
61
– Sentenza 9 novembre 1995, causa C‑475/93, Thévenon (Racc. pag. I‑3813, punto 26).
62
– Sentenza 9 ottobre 1997, cause riunite da C‑31/96 a C‑33/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5501, punto 27).
63
– Sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑153/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8645).
64
– Cit. supra, nota 61, punto 26.
65
– [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 62, punto 29, e [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 63, punto 29.
66
– [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 1973, causa 82/72, Walder (Racc. pag. 599, punti 6 e 7), e Thévenon, cit. alla nota 64 [63 nell’originale,
N.d.T.], punto 15.
67
– Lo scopo di questa giurisprudenza, invece, non può consistere nel garantire ai lavoratori tutti i vantaggi meramente ipotizzabili
conseguenti alle convenzioni di previdenza sociale e alle legislazioni nazionali. [OSCURATO:PERSONA], S., «Les rapports entre
le règlement (C.E.E.) N. 1408/71 et les conventions internationales dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs
circulant à l´intérieur de la Communauté»,
Cahiers de droit européen
, 1991, pag. 466, fa ad esempio riflettere sul fatto che, anche se è pacifico che l’art. 42 CE non consente al Consiglio,
nel quadro della funzione legislativa di quest’ultimo, di privare i lavoratori di diritti già conferiti loro, lo scopo prioritario
dell’art. 42 CE consiste nel sostituire i regimi tradizionali con un meccanismo di coordinamento dei regimi di previdenza
sociale nazionali per garantire la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. Ottevaere, A., «Le règlement
1408/71 et les conventions de sécurité sociale: suite et fin des incertitudes – l’arrêt Thévenon»,
Revue belge de sécurité sociale
, 1996, pag. 849, individua il pericolo che il lavoratore scelga fra l’applicabilità del regolamento n. 1408/71 e delle convenzioni
bilaterali di previdenza sociale per rivendicare per sé i vantaggi auspicati. L’autore plaude pertanto alla precisazione della
giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza Thévenon.
68
– Sentenza 30 aprile 1996, causa C‑214/94, Boukhalfa (Racc. pag. I‑2253, punto 15). Questa causa aveva ad oggetto una cittadina
belga che lavorava, come impiegata assunta in loco, presso l’ufficio passaporti dell’ambasciata tedesca di Algeri e già prima
della stipulazione del contratto di lavoro era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] preteso l' applicazione nei suoi
confronti del medesimo trattamento riservato al personale assunto in loco avente cittadinanza tedesca, ciò che era stato negato
dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] adducendo come motivazione il fatto che il diritto comunitario non poteva essere invocato
per inapplicabilità territoriale. La Corte ha invece ricordato che, secondo la giurisprudenza, le norme di diritto comunitario
possono trovare applicazione in relazione ad attività lavorative esercitate al di fuori del territorio della Comunità quando
il rapporto di lavoro conservi un nesso abbastanza stretto con il territorio della Comunità. Tale principio va inteso nel
senso che esso riguarda parimenti i casi in cui il rapporto di lavoro presenta un collegamento abbastanza stretto con il diritto
di uno Stato membro e, di conseguenza, con le pertinenti norme del diritto comunitario. La Corte ha conseguentemente rilevato
che, nei casi come quello della ricorrente, il diritto comunitario, e quindi il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza
sancito dalle menzionate norme comunitarie, si applica a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro disciplinati dal diritto
di uno Stato membro.
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– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 47, punto 35. Questa causa aveva ad oggetto un dipendente pubblico svedese in quiescenza
che percepiva una pensione di dipendente pubblico erogata dalla Svezia e che si era stabilito in Finlandia prima ancora dell'entrata
in vigore del regolamento n. 1408/71 in questo Stato. La Corte ha chiarito che la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse
cessato l'attività lavorativa e trasferito la propria residenza dalla Svezia in Finlandia anteriormente alla data di entrata
in vigore del regolamento n. 1408/71 in Finlandia non era idonea a sottrarlo alla sfera di applicazione ratione temporis,
personae e materiae del regolamento medesimo. Al riguardo è stato chiaramente decisivo il fatto che l'interessato percepisse
una pensione di dipendente pubblico erogata da un altro Stato membro. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato applicabile a
questo caso il regolamento n. 1408/71.
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– Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 32, punto 33; analogamente, sentenze Decker, cit. alla nota 33, punto 23; Kohll, cit. alla
nota 33, punto 19; [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 33, punto 33, e Kauer, cit. alla nota 33, punto 45.