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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35015/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12913/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat o in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:cartelle pa- gamento–prescrizione -obbligazione trib., sanzioni, interessi [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Ri- scossioneS.p.a.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ell e Marchen. 1 3 2 0 / 2/ 202 1 , depositata in data 4 / 11 /202 1 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d elle Marche èstato rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro n. 860/1/2016la quale ha parzialmente declinato la giurisdizione del giu- dicetributario per le pretese non tributarie e , per il resto , ha r i gettato ilricorso introduttivo del contribuente avverso l’atto di intimazione per ilversamento degli importi portati da 16 cartelle di pagamento relative ad II.DD., IVA e accessori relativ amente a gli ann i di imposta 20 0 2 - 2009. 2.In particolare, il giudice di prime cure ha riten uto che per il versa- mento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento non potesse essere utilmente invocata la prescrizione quinquennale di cui all’art.2948cod. civ. , trovando applicazione il termine ordinario decennale, non maturato nel caso di specie.

La decisione è stata confermata dal giudiced’appello. 3.Avverso la sentenza propon e ricorso per Cassazione il contribuente perdue motiv i , illustrati con memoria, cui resist e l ’Agenzia con con- troricorso.

Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso – in relazione all’articolo 360 comma 1n. 3 cod. proc. civ. – il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2948 cod. civ. , in correlazione con p art. 1 del DPRn. 600/1973 e P art. 7 del d.P.R. n. 917/1986 e art. 26 del DPR n. 602/1973 da parte della sentenza impugnata, in quanto, a dire del ricorrente, sarebbe applicabile alla fattispecie la prescrizione quin- quennalee non quella ordinaria decennale.

4.1. Il secondo motivo di ricorso – in rapporto all’articolo 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. –deduce la violazione dell’art. 20 comma 3 d.lgs n. 472/1997 in correlazione con l’art. 2948 cod.civ da parte della CTR, la quale avrebbe mancato di riconoscere che il termine di prescrizione quinquiennale del credito per sanzioni sancito dall’art. 20 del d.lgs n. 472/1997avrebbe assoggettato la prescrizione delle cartelle esattoriali a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tri- butarioe la norma, di portata generale, non introdu rrebbe alcuna di- stinzione, per cui la prescrizione quinquiennale riguarda tanto la san- zione che è irrogata insieme al tributo, quanto la sanzione che è irro- gata autonomamente.

5. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e il primo èinfondato, mentre trova accoglimento il secondo mezzo di impugnazione.

Premesso che il contenuto delle cartelle è individuato nelle pagg.2-7 del ricorso, è superata la giurisprudenza invocata dal contribuente, da ultimo nella memoria illustrativa, in quanto è necessario distinguere, ai fini dell’applicazione della prescrizione, tra obbligazione tributaria principalee sanzioni - oltre che interessi , ma quest’ultimo aspetto qui non interessa in quanto non oggetto di specifica censura -.

5.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene in particolare di dover dare continuità a lla re- centesentenza Cass. Sez. 5 , n. 2044 del 2023 espressa dalla Sezione, riassuntiva di orientamenti precedenti,che qui di seguito si riporta nei suoi passaggi più rilevanti, a partire sull’effetto della iscrizione a ruolo con riferimento ai termini diprescrizione dei credit i tributari .

« L a stessa sentenza delle Sezioni Unite(…) (Cass., Sez.

U., 17 novembre 2016, n. 23397) (…)afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione me- diante ruolo, o comunque di riscossione coattiva,[e] produce l'effetto sostanziale della irretrattabilit̀ del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordina- rio (Cass., Sez.

VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez.

V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez.

V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez.

VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez.

VI, 11 dicem- bre 2019, n. 32308; Cass., Sez.

V, 9 febbraio 2007, n. 2941), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte.».

L’adozionedella cartella di pagamento è dunque neutra rispetto ai ter- mini di prescrizione applicabili ai crediti da essa portati, salvo il profilo dell’actio iudicati che nella fattispecie non viene in essere.

Inoltre, il termine di prescrizione decennale vale per la sorte capitale dell’obbligazione tributaria, fatta eccezione per le norm e special i che non sonoindividuate né invocat e da alcuna delle parti nella fattispecie

5.2. Ciò detto, e considerato che il tema degli interessi non è oggetto di ricorso per cassazione, va anche rammentatoin accordo con la citata sentenzache, quanto alle sanzioni accessorie all’obbligazione tributa- ria,«Dispone l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.

La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 di- cembre del quinto anno successivo in cui ̀ avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi).

Come osservatosi in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, pì precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge.

Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (gì di- sciplinata dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tribu- tario».

5.3. Inoltre, sempre quanto alle sanzioni, «l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o deca- denza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni ̀ quello quinquennale, cos ̀ come previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez.

VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez.

VI, Cass., Sez.

V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e ciò dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez.

V, 7 no- vembre 2011, n. 20600).

Tale principio ̀ stato ribadito dalle menzio- nate Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al pì beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., Sez.

V, 2 ottobre 2000, n. 12989). (…)Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie ̀ stata ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabi- lit̀ pubblica, ove si ̀ osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previ- sione)» (Cass., Sez.

U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf.

Cass., Sez.

V, 9 agosto 2016, n. 16730).

Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa. (…)Soccorre sul tema, inoltre, l’interpretazione data dallo stesso Uffi- cio nella Circolare Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (”il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”).

Il regime prescrizionale, in quanto generaliz- zato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non pù , pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento.

Ń si ravvisa sul tema alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte». 6.La pregevole sentenza sopra citata per la sua intrinseca forza per- suasivaa compendio di precedenti orientamenti della Sezione delinea unquadro approfondito e condivisi b ile e, dal momento che vi è neces- sità di tener distinto il termine di prescrizione decennale relativo alla sortecapitale oggetto dell’obbligazione tributaria, da quello quinquen- naleafferente le sanzioni, è fondato il secondo motivo di ricorso men- treper le medesime ragioni la prima censura non può essere accolta. 6.1.La sentenza impugnata non ha infatti operato alcuna distinzione trai termini di prescrizione della sorte capitale delle obbligazioni tribu- tarieportate dalle cartelle impugnate e quell o applicabil e alle sanzioni e,ponendo s i in frizione con il diritto vivente , dev’essere cassata .

7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 secondo comma cod. proc. civ., la controversia va decisa nel merito attraverso l’accoglimento del ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioniper le quali è maturato il termine di prescrizione quinquen- nale,non essendo stat o dedotto alcun atto interruttivo utile .

8. La parziale soccombenza reciprocagiustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

LaCorte: accoglieil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12913/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat o in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 28 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:cartelle pa- gamento–prescrizione -obbligazione trib., sanzioni, interessi [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Ri- scossioneS.p.a.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ell e Marchen. 1 3 2 0 / 2/ 202 1 , depositata in data 4 / 11 /202 1 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d elle Marche èstato rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro n. 860/1/2016la quale ha parzialmente declinato la giurisdizione del giu- dicetributario per le pretese non tributarie e , per il resto , ha r i gettato ilricorso introduttivo del contribuente avverso l’atto di intimazione per ilversamento degli importi portati da 16 cartelle di pagamento relative ad II.DD., IVA e accessori relativ amente a gli ann i di imposta 20 0 2 - 2009. 2.In particolare, il giudice di prime cure ha riten uto che per il versa- mento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento non potesse essere utilmente invocata la prescrizione quinquennale di cui all’art.2948cod. civ. , trovando applicazione il termine ordinario decennale, non maturato nel caso di specie. La decisione è stata confermata dal giudiced’appello. 3.Avverso la sentenza propon e ricorso per Cassazione il contribuente perdue motiv i , illustrati con memoria, cui resist e l ’Agenzia con con- troricorso. Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso – in relazione all’articolo 360 comma 1n. 3 cod. proc. civ. – il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2948 cod. civ. , in correlazione con p art. 1 del DPRn. 600/1973 e P art. 7 del d.P.R. n. 917/1986 e art. 26 del DPR n. 602/1973 da parte della sentenza impugnata, in quanto, a dire del ricorrente, sarebbe applicabile alla fattispecie la prescrizione quin- quennalee non quella ordinaria decennale. 4.1. Il secondo motivo di ricorso – in rapporto all’articolo 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. –deduce la violazione dell’art. 20 comma 3 d.lgs n. 472/1997 in correlazione con l’art. 2948 cod.civ da parte della CTR, la quale avrebbe mancato di riconoscere che il termine di prescrizione quinquiennale del credito per sanzioni sancito dall’art. 20 del d.lgs n. 472/1997avrebbe assoggettato la prescrizione delle cartelle esattoriali a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tri- butarioe la norma, di portata generale, non introdu rrebbe alcuna di- stinzione, per cui la prescrizione quinquiennale riguarda tanto la san- zione che è irrogata insieme al tributo, quanto la sanzione che è irro- gata autonomamente. 5. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e il primo èinfondato, mentre trova accoglimento il secondo mezzo di impugnazione. Premesso che il contenuto delle cartelle è individuato nelle pagg.2-7 del ricorso, è superata la giurisprudenza invocata dal contribuente, da ultimo nella memoria illustrativa, in quanto è necessario distinguere, ai fini dell’applicazione della prescrizione, tra obbligazione tributaria principalee sanzioni - oltre che interessi , ma quest’ultimo aspetto qui non interessa in quanto non oggetto di specifica censura -. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene in particolare di dover dare continuità a lla re- centesentenza Cass. Sez. 5 , n. 2044 del 2023 espressa dalla Sezione, riassuntiva di orientamenti precedenti,che qui di seguito si riporta nei suoi passaggi più rilevanti, a partire sull’effetto della iscrizione a ruolo con riferimento ai termini diprescrizione dei credit i tributari . « L a stessa sentenza delle Sezioni Unite(…) (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397) (…)afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione me- diante ruolo, o comunque di riscossione coattiva,[e] produce l'effetto sostanziale della irretrattabilit̀ del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordina- rio (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188; Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI, 11 dicem- bre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte.». L’adozionedella cartella di pagamento è dunque neutra rispetto ai ter- mini di prescrizione applicabili ai crediti da essa portati, salvo il profilo dell’actio iudicati che nella fattispecie non viene in essere. Inoltre, il termine di prescrizione decennale vale per la sorte capitale dell’obbligazione tributaria, fatta eccezione per le norm e special i che non sonoindividuate né invocat e da alcuna delle parti nella fattispecie 5.2. Ciò detto, e considerato che il tema degli interessi non è oggetto di ricorso per cassazione, va anche rammentatoin accordo con la citata sentenzache, quanto alle sanzioni accessorie all’obbligazione tributa- ria,«Dispone l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 di- cembre del quinto anno successivo in cui ̀ avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi). Come osservatosi in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, pì precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (gì di- sciplinata dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tribu- tario». 5.3. Inoltre, sempre quanto alle sanzioni, «l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o deca- denza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni ̀ quello quinquennale, cos ̀ come previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e ciò dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 no- vembre 2011, n. 20600). Tale principio ̀ stato ribadito dalle menzio- nate Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al pì beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989). (…)Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie ̀ stata ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabi- lit̀ pubblica, ove si ̀ osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previ- sione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa. (…)Soccorre sul tema, inoltre, l’interpretazione data dallo stesso Uffi- cio nella Circolare Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (”il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto generaliz- zato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non pù , pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento. Ń si ravvisa sul tema alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte». 6.La pregevole sentenza sopra citata per la sua intrinseca forza per- suasivaa compendio di precedenti orientamenti della Sezione delinea unquadro approfondito e condivisi b ile e, dal momento che vi è neces- sità di tener distinto il termine di prescrizione decennale relativo alla sortecapitale oggetto dell’obbligazione tributaria, da quello quinquen- naleafferente le sanzioni, è fondato il secondo motivo di ricorso men- treper le medesime ragioni la prima censura non può essere accolta. 6.1.La sentenza impugnata non ha infatti operato alcuna distinzione trai termini di prescrizione della sorte capitale delle obbligazioni tribu- tarieportate dalle cartelle impugnate e quell o applicabil e alle sanzioni e,ponendo s i in frizione con il diritto vivente , dev’essere cassata . 7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 secondo comma cod. proc. civ., la controversia va decisa nel merito attraverso l’accoglimento del ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioniper le quali è maturato il termine di prescrizione quinquen- nale,non essendo stat o dedotto alcun atto interruttivo utile . 8. La parziale soccombenza reciprocagiustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. LaCorte: accoglieil
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