Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 03194/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 dicembre 2023, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è stata depositata il 20 marzo 2024, entro il termine di novanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) da tale ultima data, non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01); - ragion per cui esso spirava il 5 maggio 2024 ed era già decorso in data 13 maggio 2024, allorché è stato presentato il ricorso, da ritenersi inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 dicembre 2023, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è stata depositata il 20 marzo 2024, entro il termine di novanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) da tale ultima data, non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01); - ragion per cui esso spirava il 5 maggio 2024 ed era già decorso in data 13 maggio 2024, allorché è stato presentato il ricorso, da ritenersi inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Decreto Cassazione n. 03194/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris