CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 18618/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica del difensoree l’istanza volta all’oscuramento dei dati personali ai sensi dell’art. 52 D.Lgs 196/2003 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’Appello di Milano, rilevata la propria incompetenza funzionale a conoscere dell’istanza di restituzione in termini presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], disponeva la trasmissione della stessa alla Corte di Cassazione. 1.1 [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore , ha chiesto di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza n. 2541/24 emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 17/4/2024 in sede di rinvio, per la sola determinazione della pena, a seguito d’annullamento di questa Corte con contestuale riqualificazione dei fatti originariamente ascritti ai sensi degli artt. 640, 61 n. 7 cod.pen.Il difensore sostiene che l’inutile decorrenza del termine, scaduto il 16 luglio 2024, per la proposizione di ricorso per Cassazione è da ascrivere a caso fortuito in quanto la bozza dell’impugnazione era stata tempestivamente predisposta, sottoposta al Ferrara per sue eventuali osservazioni, e successivamente integrata. Infine l’atto, a cura dello stesso difensore, veniva lasciato sulla scrivania della segretaria, temporaneamenteassente, perché provvedesse al suo deposito a mezzo Pec, adempimento non eseguito. Secondo il ricorrente il mancato rispetto del termine è dovuto ad una serie di casualità fortuite che hanno indotto a ritenere erroneamente depositato un ricorso già completo in tutte le sue parti e che vanno ricondotte nell’alveo del caso fortuito alla luce della giurisprudenza interna, non potendo ravvisarsi un atteggiamento colposo in capo al difensore e all’imputato, e dei principi dettati dalla Corte EDUsecondo cui i diritti processuali fondamentali dell’imputato devono essere restaurati nelle ipotesi di manifeste carenze difensive. 3.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il difensore assume l’ascrivibilità a caso fortuito della mancata presentazione dell’impugnazione, già predisposta e il cui deposito a mezzo PEC era stato delegato al personale di segreteria. Alla luce del risalente e consolidato insegnamento giurisprudenziale il caso fortuito si identifica in un'accidentalitàche opera come causa non conoscibile, ineliminabile con l'uso delle comuni prudenza e diligenzae, trattandosi di avvenimento eccezionale ed atipico, lo stesso deve verificarsi in modo del tutto improvviso,imprevisto ed imprevedibile,tale cioè da impedire all'agente di adeguare tempestivamente la propria condotta alla situazione creatasi (Sez. 5, n. 65 del 20/01/1969, Cagna, Rv. 110735 – 01 ; Sez. 4, n. 1058 del 07/05/1973, dep. 1974, Tabanelli, Rv. 126097 – 01; n. 756 del 05/05/1975, dep. 1976, Scivolone, Rv. 131923 -01). caso fortuitosi caratterizza, pertanto , per l’esistenza del nesso di causalit à materiale fra la condotta e l'evento, e per il difetto di colpa, in quanto l'agente non ha voluto l'evento, nélo ha causato per negligenza o imprudenza (Sez. 5, n. 12072 del 31/03/1978, Lauro, Rv. 140090 –01; Sez. 4, n. 5096 del 17/10/2007, dep. 2008, Bertolotto, Rv. 238584 -01). 3.1La giurisprudenza ha,altresì, affermato con orientamento costante che i l mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore -che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini -poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione, segnalando ulteriormente la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez. 5, n. 43277 del 06/07/2011, Mangano, Rv. 251695 –01; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438 –01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738 – 01; Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 –01; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 20 22, Coppola, Rv. 282667 - 01) . Nella specie,alla luce delle allegazioni difensive non ricorre alcuna circostanza suscettibile di essere ricondotta al fortuito quale evento eccezionale ed imprevedibile, dovendo ascriversi la maturata decadenza piuttostoaun difetto di vigilanza sugli adempimenti delegati al personale dello studio legale. 3.2 Appare,inoltre, inconferente il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU e in particolare alla decisione della Prima Sezione in data 9/4/2015 nel caso Vamvakasc/Grecia concernente l’ipotesi della mancata comparizione in giudizio del difensore d’ufficio designato all’imputato. La Corte di Strasburgo ha ricordato che lo scopo della Convenzione è quello di proteggere i concreti ed effettivi diritti dell’accusatoin relazione al quale non è sufficiente la sola nomina di un difensore. Precisava al riguardo che,se non può addebitarsi allo Stato la responsabilità per tutte le carenze di un avvocato d’ufficio, spettando essenzialmente all’accusato e al legale (d’ufficio o di fiducia) la scelta della linea difensiva, l’art. 6 par. 3 c) impone alle autorità nazionali competenti di intervenire “se la inadeguatezza dell’avvocato d’ufficio appare manifesta o se le stesse ne sono sufficientemente informate in altro modo” (Daudc. Portogallo, 21 aprile 1998, § 38 ) . [OSCURATO:PERSONA] rte EDU rammentava che lo Stato “ deve agire e non rimanere passivo quando i problemi relativi alla rappresentanza in giudizio” sono portati a conoscenza delle autorità competenti,le quali “hanno l’obbligo odi sostituire il legale inadeguato odi indurlo a compiere il proprio dovere“ onde evitare che l’assistenza giudiziaria gratuita si riveli un’espressione vuota (Artico c. Itali a , 13 ma ggio 1980, § 33 ; [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, 26 aprile2007, e Iglin c. Ucraina, 12 gennaio 2012) e che la procedura nel suo insieme possa essere considerata priva di effettività e concretezza con lesione dell’art. 6§3 c). Aggiungeva che un avvocato, anche se designato d’ufficio,deve usare la massima diligenzaquando decide di non insistere su una questione o è impedito a presentarsi ad un’udienza, dovendo in tal caso avvisare l’autorità che l’ha designato e compiere tutti gli atti urgenti al fine di preservare i diritti e gli interessi del cliente. Nel caso scrutinatola violazione convenzionale veniva ravvisata nel fatto che la Corte di Cassazione greca non avesse approfondito le ragioni della mancata comparizione dell’avvocato del ricorrente e non si fosse assicurata che i diritti dell’accusato fossero stat i salvaguardati Nella fattispecie a giudizionon si verte in ipotesi di rappresentanza in giudizio e ditutela dell’effettività e concretezza dei diritti di difesa ma viene in rilievo i l rispetto dei tempi di esercizio del diritto di impugnazione fissati dalla legge, derogabili esclusivamente nelle ipotesi previste tassativamente dall’art. 175, comma 1, cod.proc.pen.,di cui non paiono ricorrere i presupposti. 3. Alla luce delle considerazioni che precedonoil ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. Non sussistono le condizioni per disporre l’oscuramento richiesto dal difensore in considerazione della mancata ostensione nel corpo del provvedimento di dati sensibili atti a giustificarlo. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Maggio2025 Sentenza a motivazione semplificata La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]