Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1308/2021
ECLI:EU:C:2021:194
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0400
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
11 marzo 2021 (
*1
)
«Inadempimento di uno Stato – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 34 TFUE – Prezzo di vendita dei prodotti agroalimentari – Margini di profitto minimi da applicare nel commercio al dettaglio di tali prodotti»
Nella causa C‑400/19,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 23 maggio 2019,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da A. Sipos, X. Lewis ed E. Manhaeve, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata inizialmente da M.Z. Fehér, G. Koós e Zs. Wagner, successivamente da M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (relatore) e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2020,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 novembre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA], adottando l’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (legge XCV del 2009 che vieta le pratiche commerciali sleali applicate nei confronti dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari; in prosieguo: la «legge XCV del 2009») e limitando così le modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli e alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 34 TFUE e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU 2013, L 347, pag. 671
).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
2
Il considerando 172 del regolamento n. 1308/2013 così recita:
«Date le peculiarità del settore agricolo e la sua dipendenza dal corretto funzionamento dell’intera catena di approvvigionamento alimentare, compresa l’efficace applicazione delle norme sulla concorrenza in tutti i settori correlati nell’insieme della filiera alimentare, che può essere altamente concentrata, è opportuno dedicare particolare attenzione all’applicazione delle norme sull’applicazione delle regole in materia di concorrenza di cui all’articolo 42 TFUE. (...)».
3
L’articolo 83, paragrafo 5, di tale regolamento, dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell’Unione a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell’Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci, e fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (
GU 1998, L 204, pag. 37
)]».
Diritto ungherese
4
L’articolo 1 della legge XCV del 2009 precisa che lo scopo di detta legge è quello di garantire che nei rapporti tra i soggetti che commerciano prodotti agricoli e alimentari e i loro fornitori venga data prova di un comportamento commerciale leale.
5
L’articolo 2, paragrafo 1, di tale legge si riferisce, da un lato, alle imprese che producono, trasformano o vendono senza trasformazione prodotti agricoli e alimentari e, dall’altro, alle imprese che vendono tali prodotti ai consumatori finali. Quest’ultima categoria comprende tutti i rivenditori, indipendentemente dalle loro dimensioni, e quindi si applica sia agli ipermercati che ai piccoli negozi che vendono prodotti agricoli e alimentari.
6
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), di detta legge prevede quanto segue:
«Sono considerate pratiche commerciali sleali:
(...)
u)
qualsiasi fissazione discriminatoria, sulla base del paese di origine dei prodotti, del prezzo al quale vengono venduti al consumatore finale prodotti identici per composizione e proprietà organolettiche».
Procedimento precontenzioso
7
Il 12 gennaio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera alle autorità ungheresi al fine di ottenere informazioni sull’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della legge XCV del 2009 (in prosieguo: la «misura controversa»). L’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale lettera il 23 marzo 2015.
8
Ritenendo che fossero necessarie informazioni supplementari, il 7 luglio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA] una richiesta di informazioni, alla quale tale Stato membro ha risposto il 22 luglio 2015.
9
Il 16 febbraio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida, nella quale ha espresso dubbi sulla compatibilità di talune disposizioni della legge XCV del 2009 con il regolamento n. 1308/2013 e con l’articolo 34 TFUE.
10
Il 7 giugno 2017 l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tale lettera di diffida contestando l’inadempimento addebitatole.
11
Il 9 marzo 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato, nel quale ha confermato la posizione che aveva esposto nella lettera di diffida. Essa ha invitato tale Stato membro ad adottare, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale parere, le misure necessarie per conformarvisi. L’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto a detto parere l’11 maggio 2018, ribadendo la sua posizione, secondo la quale la sua normativa è conforme al diritto dell’Unione.
12
Non ritenendosi soddisfatta di tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso per inadempimento.
Sul ricorso
13
A sostegno del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che la misura in questione è incompatibile con il regolamento n. 1308/2013 e con l’articolo 34 TFUE. Occorre, in un primo momento, esaminare la censura relativa alla violazione di tale regolamento e, in un secondo momento, quella relativa alla violazione dell’articolo 34 TFUE.
Sulla prima censura, relativa alla violazione del regolamento n. 1308/2013
Argomenti delle parti
14
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che la misura controversa prevede, in sostanza, che i prezzi di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da un determinato paese debbano includere lo stesso margine di profitto applicato a prodotti identici provenienti da un altro paese, cosicché essa vieta la fissazione di margini diversi per prodotti identici provenienti da paesi diversi, laddove la nozione di «prodotti identici» è definita con riferimento alla composizione e alle proprietà organolettiche del prodotto (in prosieguo: i «prodotti identici»).
15
Tale istituzione rileva che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri rimangano, in linea di principio, competenti ad adottare talune misure non previste dal regolamento n. 1308/2013, resta il fatto che simili misure non devono essere tali da derogare o violare detto regolamento oppure tali da ostacolare il suo corretto funzionamento.
16
Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, da un lato, in mancanza di un meccanismo di fissazione dei prezzi, la libera determinazione dei prezzi di vendita attraverso il libero gioco della concorrenza è una componente del regolamento n. 1308/2013 e costituisce l’espressione del principio di libera circolazione delle merci in condizioni di concorrenza effettiva. Dall’altro, essa sostiene che qualsiasi organizzazione comune di mercato (in prosieguo: l’«OCM») si basa sul principio di un mercato aperto, al quale ogni produttore ha liberamente accesso in condizioni di concorrenza effettiva.
17
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, da una parte, che la misura controversa pregiudichi l’attuazione del regolamento n. 1308/2013 in quanto essa è incompatibile con il principio della libera determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli sulla base di una concorrenza leale e, dall’altra, che il margine di profitto sia parte integrante della determinazione del prezzo al dettaglio. A tal riguardo, essa afferma che una disposizione che vieta, come nel caso di specie, la fissazione di margini di profitto diversi al momento della vendita al dettaglio di prodotti identici impedisce ai prodotti importati di entrare in un determinato mercato nazionale mediante prezzi di vendita al dettaglio allettanti.
18
Se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] ammette che l’obiettivo di vietare le pratiche commerciali sleali può rappresentare un obiettivo di interesse generale che esula dall’ambito di applicazione delle norme dell’OCM, essa ricorda che le misure restrittive adottate per raggiungere tale obiettivo devono, tuttavia, essere proporzionate.
19
Su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la misura controversa non è né idonea ad assicurare la realizzazione dell’obiettivo da raggiungere né proporzionata a detto obiettivo, il quale consiste nel garantire il rispetto di un comportamento commerciale leale e nel migliorare la posizione dei produttori nella filiera alimentare.
20
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce, da un lato, che la pratica consistente nel fissare margini diversi non costituisce, a suo avviso, una pratica commerciale sleale. Dall’altro, essa ritiene che la misura controversa interferisca in modo significativo con la libertà dei rivenditori in materia di fissazione dei margini, mentre l’esercizio di tale libertà non può essere considerato equivalente a una vendita sottocosto, in quanto quest’ultima pratica può essere limitata senza che sia violato il diritto dell’Unione.
21
Inoltre, la misura controversa non sarebbe idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, dal momento che la fissazione dei margini di profitto di vendita al dettaglio non assicura in alcun modo che i fornitori ne traggano un vantaggio.
22
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], detta misura eccede, in ogni caso, quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito e produce, in concreto, un effetto discriminatorio, avendo un impatto negativo più significativo sulle merci importate.
23
Dal canto suo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la misura controversa mira a garantire pari condizioni di concorrenza per i prodotti agricoli e alimentari nazionali e per quelli provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Essa ricorda che la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (
GU 2019, L 111, pag. 59
) autorizza espressamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri a mantenere le misure relative alle pratiche commerciali non contemplate da tale direttiva, purché esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno. Pertanto, tale Stato membro ritiene che detta misura, la quale, affinché i prodotti di cui trattasi possano competere sul mercato nazionale sulla base del loro rapporto costo/efficacia, vieta ai rivenditori di fissare il loro prezzo di vendita in modo discriminatorio in funzione del paese di origine dei prodotti, sia conforme al regolamento n. 1308/2013.
24
L’[OSCURATO:PERSONA] afferma che la legge XCV del 2009 è stata adottata in un contesto caratterizzato dalla dipendenza e dalla vulnerabilità economica dei fornitori nei confronti degli esercizi commerciali di grandi dimensioni, il che si è tradotto in un’asimmetria nella loro posizione negoziale e ha condotto a pratiche commerciali sleali. Tale Stato membro sostiene che, prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, i rivenditori potevano dettare ai fornitori le condizioni di commercializzazione dei loro prodotti e che, in concreto, essi chiedevano ai fornitori di pagare spese aggiuntive o di soddisfare esigenze ad hoc che essi imponevano loro, dando così prova di un comportamento abusivo. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], l’obiettivo perseguito da detta legge consiste nel tutelare i fornitori nei confronti dei rivenditori che, abusando di un più ampio potere contrattuale, attuano pratiche lesive della concorrenza leale nel mercato interessato, che non possono tuttavia essere sanzionate dal diritto della concorrenza.
25
L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la nozione di «prodotto identico» comprende i prodotti alimentari di base che sono omogenei e che non possono essere distinti gli uni dagli altri per composizione e gusto. La misura controversa riguarderebbe solo i prodotti identici in tutte le loro caratteristiche, cosicché in generale essa si riferirebbe ai prodotti alimentari di base rientranti in una categoria di prezzo inferiore e meno trasformati, ma non ai prodotti cosiddetti «di marca». L’[OSCURATO:PERSONA] afferma che, nei limiti in cui tali prodotti sono identici, le preferenze dei consumatori sono meno rilevanti e la differenza di prezzo dei prodotti può essere determinante nella scelta dei consumatori. Dal momento che, per quanto riguarda detti prodotti, la concorrenza è basata sul loro prezzo, tale Stato membro ritiene che la misura controversa consenta di garantire che tale concorrenza sia leale.
26
Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] considera che detta misura impedisca che la concorrenza nel mercato dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari sia influenzata da criteri propri del rivenditore, ivi compresa la simpatia soggettiva che egli può provare per un fornitore o per i prodotti da esso venduti.
27
Tuttavia, tale Stato membro sottolinea che il fornitore e il rivenditore restano del tutto liberi di determinare il prezzo di acquisto dei prodotti, giacché la misura controversa impedisce le distorsioni della concorrenza vietando che il prezzo pagato dal consumatore di un prodotto, acquistato dal rivenditore a un prezzo inferiore a quello di un prodotto identico, sia artificialmente elevato, a causa dell’applicazione di un margine di profitto maggiore da parte di tale rivenditore.
28
Poi, il succitato Stato membro sottolinea che la misura controversa non applica limitazioni alla vendita dei prodotti di cui trattasi a un prezzo promozionale speciale.
29
Per quanto riguarda la compatibilità di detta misura con il regolamento n. 1308/2013, l’[OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non individua la disposizione concreta di detto regolamento che sarebbe stata violata.
30
Orbene, l’[OSCURATO:PERSONA] asserisce che la misura controversa preserva pienamente la libertà di fissazione dei prezzi al momento dell’acquisto dei prodotti agricoli e alimentari da parte dei rivenditori, cosicché essa non viola la giurisprudenza costante secondo la quale le misure nazionali che arrecano pregiudizio alle relazioni concorrenziali impedendo a una parte dei produttori o degli importatori di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori, al fine di proporre più allettanti prezzi di vendita al minuto, sono in contrasto con il diritto dell’Unione. Tale Stato membro aggiunge che il principio su cui si fonda il regolamento n. 1308/2013 riguarda non già la fissazione dei prezzi, bensì la garanzia della libera circolazione delle merci, di modo che la misura controversa, che mira a garantire l’effettività della concorrenza, non viola tale regolamento.
31
A questo proposito, l’[OSCURATO:PERSONA] rileva che la misura controversa, formalmente, interviene al termine della filiera di distribuzione, nella fase del rapporto tra il rivenditore e il consumatore, ma produce i suoi effetti nella fase del rapporto tra il fornitore e il rivenditore, cosicché essa risponde alla stessa finalità della direttiva 2019/633. Tale Stato membro afferma che detta misura è idonea a conseguire l’obiettivo enunciato, in quanto tutela i produttori, impedendo che la competitività dei loro prodotti presso i consumatori possa essere neutralizzata da una tecnica di tariffazione discriminatoria ad opera del rivenditore.
32
L’[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che detta misura non elimina la libertà di scelta dei rivenditori, dal momento che questi ultimi conservano la possibilità di applicare riduzioni di prezzo in occasione del lancio di un prodotto e di utilizzare strumenti di marketing basati su una riduzione di prezzo transitoria, a condizione che i margini di prezzo applicati ai prodotti siano uniformati su un periodo di sei mesi.
33
Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non sia riuscita a dimostrare, da un lato, che la misura controversa distingue la commercializzazione dei prodotti importati dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri da quella dei prodotti nazionali e, dall’altro, che, nel caso dei prodotti di base, è il prezzo del prodotto a svolgere un ruolo decisivo nella scelta dei consumatori. A questo proposito, tale Stato membro ritiene che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale detta misura è indirettamente discriminatoria in quanto sfavorisce i prodotti importati, si fondi sul ragionamento secondo cui i consumatori preferiscono in generale i prodotti nazionali, ai quali sono già abituati, senza tuttavia dimostrare sotto quale profilo tale ragionamento possa essere applicato a prodotti che sono identici per composizione e proprietà organolettiche.
Giudizio della Corte
34
In via preliminare, si deve rilevare che, nell’ambito della politica agricola comune, che rappresenta, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE, un settore di competenza concorrente tra l’Unione europea e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, questi ultimi dispongono di un potere legislativo che permette loro, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, TFUE, di esercitare la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria (sentenza del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] narių grupė,
C‑2/18
,
EU:C:2019:962
, punto
28
e giurisprudenza ivi citata).
35
Inoltre, secondo una costante giurisprudenza della Corte, in presenza di un regolamento che istituisce un’OCM in un determinato settore, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi misura che possa costituirne una deroga o una violazione. Sono parimenti incompatibili con un’OCM le disposizioni che ostino al suo buon funzionamento, anche se la materia in esame non è stata disciplinata tassativamente da tale OCM (sentenza del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] narių grupė,
C‑2/18
,
EU:C:2019:962
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata).
36
A tal riguardo, occorre preliminarmente ricordare che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non deduca la violazione di una disposizione specifica del regolamento n. 1308/2013, ma la violazione di tale regolamento nel suo complesso, resta il fatto che, in mancanza di un meccanismo di fissazione dei prezzi, la libera determinazione del prezzo di vendita attraverso il libero gioco della concorrenza è una componente di detto regolamento e costituisce l’espressione del principio della libera circolazione delle merci in condizioni di concorrenza effettiva (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] narių grupė,
C‑2/18
,
EU:C:2019:962
, punto
37
e giurisprudenza ivi citata).
37
Tuttavia, l’instaurazione di un’OCM non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare norme nazionali che perseguano uno scopo d’interesse generale diverso da quelli perseguiti da tale OCM, nemmeno se tali norme possono avere un’incidenza sul funzionamento del mercato interno nel settore interessato, purché siano idonee a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per il raggiungimento di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] narių grupė,
C‑2/18
,
EU:C:2019:962
, punti
30
e
56
e giurisprudenza ivi citata).
38
Nel caso di specie, la misura controversa vieta, per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari rientranti nel suo ambito di applicazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della legge XCV del 2009, qualsiasi fissazione discriminatoria, sulla base del paese di origine dei prodotti, del prezzo al quale vengono venduti al consumatore finale prodotti identici.
39
La misura controversa, poiché vieta l’applicazione di margini di profitto diversi per la vendita al dettaglio di prodotti identici provenienti da [OSCURATO:PERSONA] membri diversi, incide sulla formazione dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari venduti ai consumatori dai rivenditori, cosicché limita la libertà di fissazione dei prezzi al dettaglio di tali prodotti.
40
Infatti, come affermato in sostanza dalla [OSCURATO:PERSONA], tale misura interferisce con la libertà dei rivenditori di fissare i loro margini di profitto, impedendo loro di vendere prodotti identici, ma provenienti da paesi diversi, con un maggiore o minore margine di profitto e, in tal modo, di poter trarre profitto da prezzi di acquisto inferiori su taluni prodotti agricoli e alimentari, identici ad altri prodotti, oppure di compensare, mediante l’applicazione di margini di profitto più bassi, lo svantaggio concorrenziale risultante da prezzi di acquisto più elevati su tali prodotti.
41
Tale constatazione non può essere messa in discussione dall’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la misura controversa non vieta le vendite promozionali. Infatti, come rilevato in sostanza dalla [OSCURATO:PERSONA], tale misura ha l’effetto di privare i rivenditori di un metodo di promozione dei prodotti che essi intendono mettere in evidenza, tra cui in particolare i prodotti di nuova commercializzazione. Orbene, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, per un rivenditore può rivelarsi necessario, in determinate circostanze, ricorrere a una strategia di prezzo allo scopo di incrementare le vendite a lungo termine di un nuovo prodotto che entra nel mercato.
42
Pertanto, occorre constatare che la misura controversa è in contrasto con il principio della libera fissazione del prezzo di vendita attraverso il libero gioco della concorrenza, il quale, come risulta dal punto 36 della presente sentenza, è una componente del regolamento n. 1308/2013, e può quindi violare tale regolamento.
43
Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che detta misura è giustificata dalla lotta contro le pratiche commerciali sleali, poiché impedisce che i rivenditori, nel fissare il loro margine di profitto in modo discrezionale, privilegino taluni prodotti e, di conseguenza, si inseriscano nel gioco della concorrenza tra i produttori. Il suddetto Stato membro ritiene che tale comportamento debba essere considerato costitutivo di una pratica commerciale sleale lesiva degli interessi dei produttori di prodotti agricoli e alimentari, che devono essere in grado di offrire i loro prodotti in condizioni di concorrenza leale, il che implica che quest’ultima non sia falsata dai rivenditori.
44
Orbene, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la circostanza, legittima alla luce del diritto dell’Unione, che un rivenditore applichi margini di profitto diversi a prodotti identici, provenienti da fornitori diversi, stabiliti in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi, costituisca una pratica commerciale sleale.
45
Infatti, la scelta, per un rivenditore, di variare il margine di profitto applicato a prodotti agricoli e alimentari identici può essere guidata da diversi motivi commerciali, quali la promozione di prodotti nuovi per quanto riguarda la loro provenienza, o l’attrazione di nuovi clienti mediante prezzi al dettaglio più bassi.
46
Pertanto, la giustificazione della misura controversa addotta dall’[OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta.
47
Anzitutto, l’esame della proporzionalità della misura controversa deve essere effettuato tenendo conto, in particolare, degli obiettivi della politica agricola comune, nonché del buon funzionamento dell’OCM, il che impone un bilanciamento tra tali obiettivi e quello perseguito da detta misura, che è quello di contrastare le pratiche commerciali sleali (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] narių grupė,
C‑2/18
,
EU:C:2019:962
, punto
57
e giurisprudenza ivi citata).
48
Per quanto riguarda poi la questione se la misura controversa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito, si deve rilevare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Germania,
C‑377/17
,
EU:C:2019:562
, punto
89
e giurisprudenza ivi citata).
49
Nel caso di specie, occorre constatare che, come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale misura, la quale interviene nella fase finale della filiera di approvvigionamento di prodotti agricoli e alimentari, vale a dire la vendita ai consumatori, non rafforza il potere contrattuale dei produttori o dei fornitori, che il legislatore ungherese considera le parti più deboli al momento della vendita dei loro prodotti ai rivenditori.
50
Pertanto, detta misura non vieta ai produttori di prodotti agricoli e alimentari di competere sui prezzi utilizzando pratiche diverse da quella vietata dalla misura controversa, idonee a costituire pratiche commerciali sleali, quali, segnatamente, la fissazione del prezzo di vendita di tali prodotti al rivenditore al loro prezzo di costo o al loro costo marginale di produzione, indipendentemente dall’efficacia dei metodi di produzione, la cui promozione era tuttavia voluta dal legislatore ungherese.
51
Inoltre, dato che la misura controversa richiede soltanto che un margine di profitto identico sia applicato a prodotti identici provenienti da paesi diversi, essa non impedisce ai rivenditori di applicare un margine di profitto diverso a prodotti identici provenienti dallo stesso paese, pregiudicando così la coerenza stessa di detta misura, poiché, in tal caso, l’obiettivo della medesima non può essere raggiunto.
52
Date tali circostanze, non si può affermare che la misura controversa sia idonea a conseguire l’obiettivo della lotta contro le pratiche commerciali sleali in modo coerente e sistematico.
53
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’[OSCURATO:PERSONA], adottando la misura controversa e limitando così le modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli e alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 1308/2013.
Sulla seconda censura, relativa alla violazione dell’articolo 34 TFUE
54
Tenuto conto di quanto precede, non occorre esaminare la misura controversa alla luce dell’articolo 34 TFUE.
Sulle spese
55
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’[OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’[OSCURATO:PERSONA], adottando l’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (legge XCV del 2009 che vieta le pratiche commerciali sleali applicate nei confronti dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari) e limitando così le modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli e alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.