CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 36727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2021, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato articolando un unico motivo con il quale è denunziata l'inosservanza dell'articolo 192 comma 3 cod. proc. pen.. Sostiene la difesa che le dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non sono state sottoposte al necessario riscontro di altri elementi di prova al fine di determinarne l'attendibilità.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Diversamente da quanto sostenuto dal difensore nelle note conclusive, l'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. Va allora ribadito che è inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 3. Va comunque rilevato che le doglianze proposte, oltre ad essere meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2022 Il consiglié