Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48087/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 8 novembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Venezia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) (art.640 cod. pen.) per intervenuta prescrizione ed ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo B) (art. 648 cod. pen.), rideterminando la pena.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti, sicché le doglianze si traducono in enunciati volti aN. proporre una ricostruzione fattuale alternativa della vicenda sub iudice, non consentita in sede di legittimità.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione sulla scorta della valutazione complessiva degli elementi fattuali che connotano la vicenda criminosa (si veda, in particolare, pag. 3, ove si fa riferimento alla omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, alla partecipazione del prevenuto alla precedente e prodromica operazione truffaldina, alla scelta del giorno di sabato, in cui a causa della chiusura delle banche "non era agevole" verificare la genuinità del titolo di credito, e l'immediata esportazione dell'autovettura).

Pertanto, le doglianze in esame risultano anche meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici sul punto, sicché i vizi denunciati si traducono in enunciati volti a proporre una alternativa lettura della fattispecie concreta già idoneamente svolta e non consentita in sede di legittimità.

In particolare, la Corte di merito, sulla scorta di una valutazione complessiva avente riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto di reato, ha ritenuto ostative alla configurazione dell'ipotesi di ricettazione lieve la particolare intensità del dolo, dimostrata dalla preordinazione dettagliata dell'attività criminosa, e la capacità a delinquere del reo, desunta dai plurimi precedenti penali da cui risulta essere gravato (pag. 4 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 8 novembre 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Venezia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) (art.640 cod. pen.) per intervenuta prescrizione ed ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui al capo B) (art. 648 cod. pen.), rideterminando la pena. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti, sicché le doglianze si traducono in enunciati volti aN. proporre una ricostruzione fattuale alternativa della vicenda sub iudice, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione sulla scorta della valutazione complessiva degli elementi fattuali che connotano la vicenda criminosa (si veda, in particolare, pag. 3, ove si fa riferimento alla omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, alla partecipazione del prevenuto alla precedente e prodromica operazione truffaldina, alla scelta del giorno di sabato, in cui a causa della chiusura delle banche "non era agevole" verificare la genuinità del titolo di credito, e l'immediata esportazione dell'autovettura). Pertanto, le doglianze in esame risultano anche meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici sul punto, sicché i vizi denunciati si traducono in enunciati volti a proporre una alternativa lettura della fattispecie concreta già idoneamente svolta e non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte di merito, sulla scorta di una valutazione complessiva avente riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto di reato, ha ritenuto ostative alla configurazione dell'ipotesi di ricettazione lieve la particolare intensità del dolo, dimostrata dalla preordinazione dettagliata dell'attività criminosa, e la capacità a delinquere del reo, desunta dai plurimi precedenti penali da cui risulta essere gravato (pag. 4 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48087/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris