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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44667/2022

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ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 settembre 1947; avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli del 9 dicembre 2021; letti gli atti di causa, il provvedimento impugnato e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamentop con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento reso in data 9 dicembre 2021, la Settima Sezione penale, Collegio C), del Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di astensione presentata da [OSCURATO:PERSONA], imputato in un procedimento penale in corso di svolgimento di fronte a tale Giudice, ha provveduto disponendo la trasmissione della richiesta agli atti, ritenendo non sussistere gli estremi per l'accoglimento della stessa.

Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Varriale, movendo a carico di esso un unico, complesso, motivo di doglianza.

Lo stesso ha, infatti, censurato il provvedimento in questione, sostenendone la erroneità sotto il profilo della applicazione normativa nonché la contraddittorietà della motivazione, in quanto, secondo il ricorrente, il quale è giunto alle conclusioni che si esporranno al termine di una ampia ma non per questo chiara esposizione in fatto, nella quale risultano affastellate una serie di informazioni in ordine a vicende processuali ed a soggetti che ad esse sono interessati, informazioni del tutto decontestualizzate ed apparentemente avulse rispetto al presente thema decidendum, "a fronte di un'articolata e documentata istanza ex art. 36 cod. proc. pen., il Tribunale si limita ad asserire, in maniera apodittica, che non sussistono i presupposti dell'invocata astensione, senza alcuna articolazione motivazionale, venendo in tal modo meno anche a tale obbligo giuridico". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è radicalmente inammissibile.

Come è indubbio, provenendo detta informazione espressamente dal testo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la impugnazione formulata di fronte a questo Giudice dalla difesa del Varriale ha come proprio oggetto il provvedimento, datato 9 dicembre 2021, con il quale il Collegio C) della Settima Sezione del Tribunale di Napoli - composto dalle dott.sse [OSCURATO:PERSONA], con funzioni di Presidente del Collegio giudicante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali componenti del Collegio in questione - ha ritenuto, essendo stato investito da una ampia richiesta di astensione, presentata in data 7 dicembre 2021, sottoscritta personalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta essere imputato in un procedimento penale pendente di fronte al predetto Collegio (nel corso del quale il Varriale ha, d'altra parte, presentato una istanza di ricusazione del summentovato Presidente del Collegio definita, nel senso della inammissibilità della stessa, con provvedimento reso in data 3 novembre 2021 dalla Terza Sezione penale del Tribunale partenopeo), di non dare seguito alla richiesta stessa in quanto non sussistevano, ad avviso del Collegio, i presupposti per dichiarare la astensione dal giudizio de quo di alcuno dei componenti del Collegio medesimo.

Questo essendo l'attuale argomento sul quale questa Corte di legittimità è chiamata a rispondere, cioè la legittimità del provvedimento del 9 dicembre 2021, deve rilevarsi la inammissibilità della questione sottoposta al suo esame.

Osserva, invero, questa Corte come il provvedimento reso da! Tribunale di Napoli, del quale - giova precisarsi - non è stata dedotta la eventuale abnormità ma, semplicemente, la illegittimità in quanto lo stesso sarebbe stato emesso in violazione di norme penali e con motivazione contraddittoria, non è, ontologicamente, suscettibile di impugnazione.

Ed invero, non diversamente da quanto questa Corte ha segnalato in ordine al provvedimento con il quale sia stato accolta la dichiarazione di astensione formulata, ritenuta la ricorrenza delle ragioni indicata dall'art. 36 cod. proc. pen., da un magistrato svolgente le funzioni di giudice in un determinato processo (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 giugno 2002, n. 23355, secondo la quale: è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente di sezione penale del Tribunale, che abbia deciso ed accolto la dichiarazione di astensione di un giudice monocratico, provvedendo, altresì, ad assegnare la causa ad altro giudice, non rientrando detto provvedimento nel novero degli atti impugnabili in sede di legittimità), parimenti non è suscettibile di impugnazione, in sede di legittimità (né, invero, in altra diversa sede giurisdizionale) il provvedimento con il quale il giudice, essendogli stata segnalata da una delle parti la esistenza di una presunta ragione di astensione, avendo ritenuto che la stessa non abbia le caratteristiche per giustificare la scelta da parte sua di richiedere di potersi astenere da un determinato giudizio, disponga semplicemente la allegazione agli atti del giudizio pendente dell'atto contenente la segnalazione.

Né, si aggiunge per mero scrupolo sistematico, una tale insindacabilità, peraltro coerente con il carattere meramente ordinatoria del provvedimento in questione, potrebbe porre le basi per la assoluta intangibilità di eventuali decisioni di tipo "domestico" in ordine alla segnalazione di sussistenza delle ragioni militanti per la opportunità della dichiarazione di astensione, posto che, laddove queste ragioni abbiano una loro "serietà", peraltro normativamente individuata, le stesse potranno essere fatte valere, ricorrendone le necessarie condizioni, processuali e sostanziali legittimanti, sia attivando la procedura, peraltro già, come detto, infruttuosamente in parte esperita dal Varriale, volta a far valere le ragioni di ricusazione del preteso iudex suspectus, sia per ottenere l'eventuale rimessione del processo ad altra curia ai sensi degli artt. 45 e ss cod. proc. pen.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 settembre 1947; avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli del 9 dicembre 2021; letti gli atti di causa, il provvedimento impugnato e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamentop con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento reso in data 9 dicembre 2021, la Settima Sezione penale, Collegio C), del Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di astensione presentata da [OSCURATO:PERSONA], imputato in un procedimento penale in corso di svolgimento di fronte a tale Giudice, ha provveduto disponendo la trasmissione della richiesta agli atti, ritenendo non sussistere gli estremi per l'accoglimento della stessa. Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Varriale, movendo a carico di esso un unico, complesso, motivo di doglianza. Lo stesso ha, infatti, censurato il provvedimento in questione, sostenendone la erroneità sotto il profilo della applicazione normativa nonché la contraddittorietà della motivazione, in quanto, secondo il ricorrente, il quale è giunto alle conclusioni che si esporranno al termine di una ampia ma non per questo chiara esposizione in fatto, nella quale risultano affastellate una serie di informazioni in ordine a vicende processuali ed a soggetti che ad esse sono interessati, informazioni del tutto decontestualizzate ed apparentemente avulse rispetto al presente thema decidendum, "a fronte di un'articolata e documentata istanza ex art. 36 cod. proc. pen., il Tribunale si limita ad asserire, in maniera apodittica, che non sussistono i presupposti dell'invocata astensione, senza alcuna articolazione motivazionale, venendo in tal modo meno anche a tale obbligo giuridico". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è radicalmente inammissibile. Come è indubbio, provenendo detta informazione espressamente dal testo dell'atto introduttivo del presente giudizio, la impugnazione formulata di fronte a questo Giudice dalla difesa del Varriale ha come proprio oggetto il provvedimento, datato 9 dicembre 2021, con il quale il Collegio C) della Settima Sezione del Tribunale di Napoli - composto dalle dott.sse [OSCURATO:PERSONA], con funzioni di Presidente del Collegio giudicante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali componenti del Collegio in questione - ha ritenuto, essendo stato investito da una ampia richiesta di astensione, presentata in data 7 dicembre 2021, sottoscritta personalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta essere imputato in un procedimento penale pendente di fronte al predetto Collegio (nel corso del quale il Varriale ha, d'altra parte, presentato una istanza di ricusazione del summentovato Presidente del Collegio definita, nel senso della inammissibilità della stessa, con provvedimento reso in data 3 novembre 2021 dalla Terza Sezione penale del Tribunale partenopeo), di non dare seguito alla richiesta stessa in quanto non sussistevano, ad avviso del Collegio, i presupposti per dichiarare la astensione dal giudizio de quo di alcuno dei componenti del Collegio medesimo. Questo essendo l'attuale argomento sul quale questa Corte di legittimità è chiamata a rispondere, cioè la legittimità del provvedimento del 9 dicembre 2021, deve rilevarsi la inammissibilità della questione sottoposta al suo esame. Osserva, invero, questa Corte come il provvedimento reso da! Tribunale di Napoli, del quale - giova precisarsi - non è stata dedotta la eventuale abnormità ma, semplicemente, la illegittimità in quanto lo stesso sarebbe stato emesso in violazione di norme penali e con motivazione contraddittoria, non è, ontologicamente, suscettibile di impugnazione. Ed invero, non diversamente da quanto questa Corte ha segnalato in ordine al provvedimento con il quale sia stato accolta la dichiarazione di astensione formulata, ritenuta la ricorrenza delle ragioni indicata dall'art. 36 cod. proc. pen., da un magistrato svolgente le funzioni di giudice in un determinato processo (cfr., infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 giugno 2002, n. 23355, secondo la quale: è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente di sezione penale del Tribunale, che abbia deciso ed accolto la dichiarazione di astensione di un giudice monocratico, provvedendo, altresì, ad assegnare la causa ad altro giudice, non rientrando detto provvedimento nel novero degli atti impugnabili in sede di legittimità), parimenti non è suscettibile di impugnazione, in sede di legittimità (né, invero, in altra diversa sede giurisdizionale) il provvedimento con il quale il giudice, essendogli stata segnalata da una delle parti la esistenza di una presunta ragione di astensione, avendo ritenuto che la stessa non abbia le caratteristiche per giustificare la scelta da parte sua di richiedere di potersi astenere da un determinato giudizio, disponga semplicemente la allegazione agli atti del giudizio pendente dell'atto contenente la segnalazione. Né, si aggiunge per mero scrupolo sistematico, una tale insindacabilità, peraltro coerente con il carattere meramente ordinatoria del provvedimento in questione, potrebbe porre le basi per la assoluta intangibilità di eventuali decisioni di tipo "domestico" in ordine alla segnalazione di sussistenza delle ragioni militanti per la opportunità della dichiarazione di astensione, posto che, laddove queste ragioni abbiano una loro "serietà", peraltro normativamente individuata, le stesse potranno essere fatte valere, ricorrendone le necessarie condizioni, processuali e sostanziali legittimanti, sia attivando la procedura, peraltro già, come detto, infruttuosamente in parte esperita dal Varriale, volta a far valere le ragioni di ricusazione del preteso iudex suspectus, sia per ottenere l'eventuale rimessione del processo ad altra curia ai sensi degli artt. 45 e ss cod. proc. pen. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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