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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03859/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, di conferma della sentenza del Tribunale di Fermo che l'ha condannata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali.

2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della operata commisurazione della pena in termini non coincidenti con il minimo edittale, è generico poichè omette il confronto con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha adeguatamente risposto alla doglianza difensiva articolata nell'atto di gravame.

Trattasi, al riguardo, di esercizio di un potere discrezionale che, in quanto motivato e non arbitrario, è insindacabile in sede di legittimità.

In ogni caso, la Corte d'Appello può sempre integrare la motivazione del provvedimento impugnato, quale giudice del secondo grado di merito.

Il motivo di ricorso, infine, è anche formulato in modo superficiale, generico anche dal punto di vista della sua struttura intrinseca.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, di conferma della sentenza del Tribunale di Fermo che l'ha condannata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali. 2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della operata commisurazione della pena in termini non coincidenti con il minimo edittale, è generico poichè omette il confronto con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha adeguatamente risposto alla doglianza difensiva articolata nell'atto di gravame. Trattasi, al riguardo, di esercizio di un potere discrezionale che, in quanto motivato e non arbitrario, è insindacabile in sede di legittimità. In ogni caso, la Corte d'Appello può sempre integrare la motivazione del provvedimento impugnato, quale giudice del secondo grado di merito. Il motivo di ricorso, infine, è anche formulato in modo superficiale, generico anche dal punto di vista della sua struttura intrinseca. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre
Sentenza Cassazione n. 03859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris