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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 33512/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 590-bis e 583 cod. pen.

Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente.

Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante invocata, laddove evidenzia come il risarcimento sia stato effettuato dalla società assicuratrice senza che sia intervenuto alcun atto o comportamento del ricorrente dal quale si evinca la volontà di questi di farlo proprio).

Ritenuto che la motivazione offerta in sentenza è conforme all'orientamento sostenuto da questa Corte di legittimità (ex multis Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284327 - 01: "Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato, anche se soggetto diverso dall'assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 590-bis e 583 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante invocata, laddove evidenzia come il risarcimento sia stato effettuato dalla società assicuratrice senza che sia intervenuto alcun atto o comportamento del ricorrente dal quale si evinca la volontà di questi di farlo proprio). Ritenuto che la motivazione offerta in sentenza è conforme all'orientamento sostenuto da questa Corte di legittimità (ex multis Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284327 - 01: "Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato, anche se soggetto diverso dall'assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 33512/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris