CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 29213/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Catania, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di minaccia. 2. La difesa propone tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione all'art. 612 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice ha escluso la natura minacciosa delle frasi pronunciate dall'imputato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in ragione del contesto conflittuale nel quale le stesse erano state dette, senza considerare che, a cagione del comportamento del [OSCURATO:PERSONA], la vittima era stata costretta a cambiare dimora. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice è pervenuto alla decisione di assoluzione senza considerare correttamente le testimonianze rese a dibattimento da quanti assistettero ai fatti o, quantomeno, ascoltarono le frasi pronunciate dall'imputato, nonché le dichiarazioni rese dalla parte civile. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice, con argomentazioni contraddittorie, inizialmente ha definito minacciose le espressioni pronunciate dall'imputato, per poi qualificarle come meramente ingiuriose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. 2. Nel caso di specie, va evidenziato che, con la recente pronuncia n. 23406 del 30/01/2025, Salerno, in fase di massimazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato è legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa». 2.1 La Corte, nella sua formazione più alta, dopo aver analizzato approfonditamente i diversi orientamenti che si agitano in merito alla questione se, anche dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa possa o meno essere appellata, agli effetti della responsabilità civile, dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, ovvero se la stessa sia solo ricorribile per cassazione, è giunta ad affermare che «l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, stabilita dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 593 cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente all'imputato e al pubblico ministero, e non riguarda, invece, la parte civile, che rimane legittimata a proporre appello, ai soli fini della responsabilità civile, avverso qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, in forza della norma di cui all'art. 576 cod. proc. pen.». 2.2.. Ne deriva che alla parte civile è attribuito il potere di proporre appello e che, di conseguenza, il ricorso per cassazione proposto dalla stessa contro la sentenza del giudice di pace per reati puniti con pena pecuniaria o pena alternativa deve essere ritenuto un ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen., sicché, ai sensi del terzo comma di quest'ultimo articolo, nel caso in cui la parte denunzi anche il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso si converte in appello. 3. In applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, cui il Collegio intende uniformarsi, il ricorso per cassazione proposto dalla costituita parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di Catania - denunziando anche vizio di motivazione -, deve essere qualificato come appello e dello stesso va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il relativo giudizio. P.Q.M. Convertito il ricorso per cassazione in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per il giudizio di