CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e perché presenta motivi volti a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorso, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha accertato che era stata rinvenuta sotto il pianale del tavolo da pranzo del salone dell'abitazione dell'imputato una pistola-giocattolo, che era stata modificata in arma da sparo. Secondo il giudice di merito, pertanto, tale fatto perfeziona il reato di detenzione di arma clandestina, nonché il conseguente reato di ricettazione. A tal fine, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve priva di matricola ed artigianalmente trasformata in arma da sparo (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493). Inoltre, -d possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'assenza della matricola dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). ( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co