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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 18210/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35914/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZAdi CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 369/2018pubblicata il 06/06/2018 RGN . 162/2007 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del reclamo avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi del combinato disposto degli artt. 627 e 630, comma 3, cod. proc. civ. ha accertato l’intervenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) per la riscossione di somme dovute da parte datoriale in forza della sentenza n. 90/98 del Giudice del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] ed ha compensato interamente le spese processuali. 2.In secondo grado la Corte d’Appello ha ritenuto parzialmente fondato l’appello proposto dal lavoratore e ha ristabilito la piena efficacia dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione del processo esecutivo pronunciata dal G.E. (comprensiva altresì, della connessa ordinanza di assegnazione delle somme reclamate dall’odierno ricorrente).

2.1. In particolare, in accoglimento del quarto motivo di gravame, ha reputato censurabile l’operato del giudice di primo grado nella parte in cuiavrebbe dovuto dichiarare la sopravventa carenza di interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. nella proposizione del reclamo, per non avere la stessa fornito la prova circa l’esito del giudizio di opposizione.

Infine, ha dichiarato assorbito il quinto motivo e disposto la compensazione integrale delle spese del secondo grado di giudizio. 3.Per la cassazione della sentenza, propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. 4.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.civ. relativamente al capo della sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte d’Appello ha disposto la compensazione delle spese del di giudizio. 2.Con il secondo motivo si deduce, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 627 e 630 cod. proc. civ., nonché dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Nello specifico, parte ricorrente ha denunciato l’errore di diritto in cui è incorso il giudice del gravame nel respingere il primo motivo di appello, per avere ritenuto che parte datoriale, nel sollevare l’eccezione di decadenza da riassunzione per decorso del termine ai sensi dell’art. 627 cod. proc. civ. abbia inteso, nella sostanza, eccepire l’intervenuta estinzione del processo esecutivo ex art. 630 cod. proc. civ.

La sentenza impugnata sarebbe, cioè, viziata per avere la Corte d’Appello equiparato, quanto agli effetti, due istituti giuridici che sono distinti e incompatibili tenuto conto che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe mai sollevato l’eccezione di cui all’art. 360 cod. proc. civ. ma solo quella di decadenza del lavoratore dal diritto alla riassunzione del processo esecutivo per decorso del termine perentorio secondo quanto previsto dall’art. 627 cod. proc. civ. 3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 630, comma 3, cod. proc. civ. in materia di reclamo; la sentenza di secondo grado sarebbe viziata poiché, nel rigettare il secondo motivo di appello, il giudice non avrebbe rilevato l’inammissibilità e l’improponibilità del reclamo proposto da controricorrente per difetto dei presupposti. 4.Il primo motivo non può trovare accoglimento.

Parte ricorrente si duole dell’assenza dei presupposti che giustificherebbero la compensazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado accolto parzialmente i motivi di gravame da un lato, e per aver, dall’altro, erroneamente valutato la particolarità delle questioni giuridiche sottoposte al proprio vaglio.

A sostegno delle proprie censure, il ricorrente ha richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità -una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr., sul punto, Sent. n.10113 del 2018). 5.In realtà, proprio alla luce al principio enunciato da questo Collegio, l’accoglimento parziale delle censure proposte in secondo grado sotto il profilo quantitativo giustificherebbe, di per sé, la compensazione delle spese di lite poiché, nel caso di specie, è stato accolto uno solo dei cinque motivi di appello proposti dall’odierno ricorrente e articolati in un unico capo. 6.L’odierno ricorrente lamenta, inoltre, che la disposta compensazione delle spese sia erroneamente sorretta dalla ricorrenza di giusti motivi, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, cod. proc. civ..

Tuttavia, sul punto la parte non solo, non ha argomentato il motivo di ricorso, ma si è limitata a sostenere che la materia sia tutt’altro che particolare in quanto afferente semplicemente all’applicazione di istituti relativi al processo esecutivo.

Giova, piuttosto,evidenziare che la scelta in ordine all’opportunità di compensare le spese di lite è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità, essendo inibita esclusivamente la condanna alla rifusione delle spese della parte totalmente vittoriosa, nel rispetto, come nella specie, della normativa ratione temporis applicabile. 7.Va, poi, sottolineato che, in tema di spese processuali, il [OSCURATO:PERSONA] ha, di recente, chiaritoche l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo areciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., sul punto, SU n. 32061 del 2022 e anche sent. n. 516 del 2020).

2. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico –sistematiche, sono inammissibili.

Giova premettere, al riguardo, che in secondo grado la Corte d’Appello ha ritenuto parzialmente fondato l’appello proposto dal lavoratore riconoscendogli esattamente quanto chiedeva, nel ristabilire la piena efficacia dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione del processo esecutivo pronunciata dal G.E. (comprensiva altresì, della connessa ordinanza di assegnazione delle somme reclamate dall’odierno ricorrente). 3.In particolare, in accoglimento del quarto motivo di gravame, ha ritenuto di riformare l’operato del giudice di primo grado nella parte in cuiavrebbe dovuto dichiarare la sopravventa carenza di interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. nella proposizione del reclamo, per non avere la stessa fornito la prova circa l’esito del giudizio di opposizione. 4.Ne consegue la piena applicabilità alla fattispecie di quanto affermato in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. n. 7365 del 2006) e, cioè, che in tema di procedimento civile, l’interesse ad agire, comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio. 5.Alla luce delle su esposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto. 6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 7.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all’39 art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’39 art. 1, comma 17, della L.. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 750,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35914/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZAdi CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 369/2018pubblicata il 06/06/2018 RGN . 162/2007 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento del reclamo avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi del combinato disposto degli artt. 627 e 630, comma 3, cod. proc. civ. ha accertato l’intervenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) per la riscossione di somme dovute da parte datoriale in forza della sentenza n. 90/98 del Giudice del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] ed ha compensato interamente le spese processuali. 2.In secondo grado la Corte d’Appello ha ritenuto parzialmente fondato l’appello proposto dal lavoratore e ha ristabilito la piena efficacia dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione del processo esecutivo pronunciata dal G.E. (comprensiva altresì, della connessa ordinanza di assegnazione delle somme reclamate dall’odierno ricorrente). 2.1. In particolare, in accoglimento del quarto motivo di gravame, ha reputato censurabile l’operato del giudice di primo grado nella parte in cuiavrebbe dovuto dichiarare la sopravventa carenza di interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. nella proposizione del reclamo, per non avere la stessa fornito la prova circa l’esito del giudizio di opposizione. Infine, ha dichiarato assorbito il quinto motivo e disposto la compensazione integrale delle spese del secondo grado di giudizio. 3.Per la cassazione della sentenza, propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. 4.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.civ. relativamente al capo della sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte d’Appello ha disposto la compensazione delle spese del di giudizio. 2.Con il secondo motivo si deduce, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 627 e 630 cod. proc. civ., nonché dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. Nello specifico, parte ricorrente ha denunciato l’errore di diritto in cui è incorso il giudice del gravame nel respingere il primo motivo di appello, per avere ritenuto che parte datoriale, nel sollevare l’eccezione di decadenza da riassunzione per decorso del termine ai sensi dell’art. 627 cod. proc. civ. abbia inteso, nella sostanza, eccepire l’intervenuta estinzione del processo esecutivo ex art. 630 cod. proc. civ. La sentenza impugnata sarebbe, cioè, viziata per avere la Corte d’Appello equiparato, quanto agli effetti, due istituti giuridici che sono distinti e incompatibili tenuto conto che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe mai sollevato l’eccezione di cui all’art. 360 cod. proc. civ. ma solo quella di decadenza del lavoratore dal diritto alla riassunzione del processo esecutivo per decorso del termine perentorio secondo quanto previsto dall’art. 627 cod. proc. civ. 3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 630, comma 3, cod. proc. civ. in materia di reclamo; la sentenza di secondo grado sarebbe viziata poiché, nel rigettare il secondo motivo di appello, il giudice non avrebbe rilevato l’inammissibilità e l’improponibilità del reclamo proposto da controricorrente per difetto dei presupposti. 4.Il primo motivo non può trovare accoglimento. Parte ricorrente si duole dell’assenza dei presupposti che giustificherebbero la compensazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado accolto parzialmente i motivi di gravame da un lato, e per aver, dall’altro, erroneamente valutato la particolarità delle questioni giuridiche sottoposte al proprio vaglio. A sostegno delle proprie censure, il ricorrente ha richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità -una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr., sul punto, Sent. n.10113 del 2018). 5.In realtà, proprio alla luce al principio enunciato da questo Collegio, l’accoglimento parziale delle censure proposte in secondo grado sotto il profilo quantitativo giustificherebbe, di per sé, la compensazione delle spese di lite poiché, nel caso di specie, è stato accolto uno solo dei cinque motivi di appello proposti dall’odierno ricorrente e articolati in un unico capo. 6.L’odierno ricorrente lamenta, inoltre, che la disposta compensazione delle spese sia erroneamente sorretta dalla ricorrenza di giusti motivi, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, cod. proc. civ.. Tuttavia, sul punto la parte non solo, non ha argomentato il motivo di ricorso, ma si è limitata a sostenere che la materia sia tutt’altro che particolare in quanto afferente semplicemente all’applicazione di istituti relativi al processo esecutivo. Giova, piuttosto,evidenziare che la scelta in ordine all’opportunità di compensare le spese di lite è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità, essendo inibita esclusivamente la condanna alla rifusione delle spese della parte totalmente vittoriosa, nel rispetto, come nella specie, della normativa ratione temporis applicabile. 7.Va, poi, sottolineato che, in tema di spese processuali, il [OSCURATO:PERSONA] ha, di recente, chiaritoche l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo areciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., sul punto, SU n. 32061 del 2022 e anche sent. n. 516 del 2020). 2. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico –sistematiche, sono inammissibili. Giova premettere, al riguardo, che in secondo grado la Corte d’Appello ha ritenuto parzialmente fondato l’appello proposto dal lavoratore riconoscendogli esattamente quanto chiedeva, nel ristabilire la piena efficacia dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di estinzione del processo esecutivo pronunciata dal G.E. (comprensiva altresì, della connessa ordinanza di assegnazione delle somme reclamate dall’odierno ricorrente). 3.In particolare, in accoglimento del quarto motivo di gravame, ha ritenuto di riformare l’operato del giudice di primo grado nella parte in cuiavrebbe dovuto dichiarare la sopravventa carenza di interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. nella proposizione del reclamo, per non avere la stessa fornito la prova circa l’esito del giudizio di opposizione. 4.Ne consegue la piena applicabilità alla fattispecie di quanto affermato in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. n. 7365 del 2006) e, cioè, che in tema di procedimento civile, l’interesse ad agire, comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio. 5.Alla luce delle su esposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto. 6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 7.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all’39 art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’39 art. 1, comma 17, della L.. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 750,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessoridi legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
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