CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 20453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITE N [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 1-4 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini veliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare del.a custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso in estorsione aggravata dalla circostanza di cui all'art. 415-bis cod. pen. (capi Al e A2). Si contesta all'indagato di aver partecipato ad un sistema mafi DSO di spartizione di lavori nell'edilizia attraverso il quale venivano effettuate estorsioni in forma "silente" dirette a stabilire chi potesse intervenire in alcuni cantieri per effettuare i relativi lavori edilizi, così controllando il territorio nei vari settori del mercato. Dalle comunicazioni intercettate nel corso delle indagini emerge il coinvolgimento di famiglie storiche di 'ndrangheta le quali, attraverso i propri referenti territoriali, stabilivano criteri di divisione dei lavori nell'interesse di singoli imprenditori e del gruppo criminale a cui erano legati da rapporti di cointeresse per l'esecuzione dei lavori o lo svolgimento di servizi correlati con l'imposizione di prezzi e condizioni di lavoro. La vicenda che riguarda il [OSCURATO:PERSONA] vede l'impresa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] quali vittime di detto sistema criminale. La posizione dell'indagato è, quale imprenditore edile titolare della [OSCURATO:PERSONA], relativa alla gettata del calcestruzzo favorita dall'intervento di [OSCURATO:PERSONA] (rappresentante della cosca di Sant'Onofrio) che veniva controllato in numerosi accessi presso i locali della D.R. Service per trattare con i fratelli D'Amico. Dai servizi di osservazione svolti presso il cantiere del costruendo complesso parrocchiale di Palmi, interessato dall'estorsione mafiosa, veniva r:levata la presenza di più automezzi delle ditte Prestanicola (favorito da [OSCURATO:PERSONA]) e dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Dalle intercettazioni emergeva come il [OSCURATO:PERSONA] volesse imporre la ditta del [OSCURATO:PERSONA] nelle forniture di cemento e come questo ultimo si rivolgesse al coindagato D'Amico (interessato al movimento terra che era intervenuto sul direttore dei lavori dicendogli che "per lavorare tranquillo" non doveva sbagliare a scegliere le ditte) il quale lo aggiornava sugli accordi raggiunti in suo favore consigliandogli di muoversi per far ottenere alla sua ditta l'inserimento nella cd. "white list" così da poter subentrare alla ditta del Prestanicola per le forniture di calce.struzzo, assicurandogli che lui avrebbe potuto avere la maggior parte delle forniture necessarie, nonostante l'iniziale fornitura effettuata dall'altra ditta concorrente, anche grazie all'intervento del boss [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, oniedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza sulla base di cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 292, 192 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale per il riesame, confermando il rigetto opposto dal Gip del medesimo Tribunale alla richiesta di revoca o modrica della misura cautelare, ha ritenuto ribadire le ragioni dell'ordinanza genetica senza alcun vaglio critico e senza considerare gli argomenti difensivi. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606„ comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 292, 192 e :273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull'ipotesi estorsiva. L'ordinanza ha motivato la sussistenza dei gravi indizi riportando il contenuto di più intercettazioni di cui una gran parte non riferibile direttamente al [OSCURATO:PERSONA] il quale, non disponendo dell'inserimento nella cd. "white list", non avrebbe effettuato alcun tipo di fornitura al cantiere interessato, come dimostrato anche dall'errore commesso dagli inquirenti nell'individuare come suo un mezzo che, invece, non lo era. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 416-bis 1 cod. pen., nonché vizio di motivazione sull'aggravante mafiosa. L'aggravante del metodo mafioso contestata non sarebbe provata in assenza di una sua esteriorizzazione e, considerata la natura soggettiva dell'aggravante, non può essere estesa in modo automatico a tutti i coindagati necessitando peraltro della sussistenza del dolo specifico. Da ciò deriverebbe la non sufficienza deil'asserita consapevolezza dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla criminalità organizzata, nor, essendo stato chiarito quale fosse la condotta e il contributo personale consapevole offerto ;n chiave agevolativa. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis, 192 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla partecipazione all'associazione di tipo mafioso. Si contesta che l'interessamento del Barbieri per favorire la ditta dell'indagato non sia sufficiente a integrare la fattispecie contestata ovvero l'esecuzione di un disegno criminoso riconducibile alla criminalità organizzata non essendovi ulteriori indizi che possano confortare l'ipotesi investigativa, anzi, in diverse indagini detta contestazione è stata smentita. 2.5. Con il quinto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. sulla carenza motivazionale delle esigenze cautelari e sulla necessità della custodia in carcere essendo stata utilizzata una mera clausola di stile senza alcun vaglio critico degii elementi che avrebbero deposto in senso contrario. 2.6. Venivano depositati, inoltre, motivi aggiunti relativi alle argomentazioni già esposte con il secondo motivo 2.7. Veniva, infine richiesta la trattazione orale dell'udienza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è, in parte, generico e, in parte, infondato e va, perciò, rigettato. 5. Rispetto al primo e al secondo motivo la difesa si limita a contestare la fondatezza delle conclusioni a cui erano, concordemente, giunti i giudici del merito cautelare sulla base del complesso di comunicazioni oggetto di captazione. Peraltro, l'assunto difensivo non viene specificato in relazione a tutto il compendio indiziario, ma dedotto in termini generici. Anche il rilievo sull'errore commesso nell'individuare erroneamente un mezzo rilevato nel cantiere oggetto dell'estorsione non muta il quadro generale del quale il Tribunale ha ricostruito, sulla base delle interlocuzioni dei diversi protagonisti della vicenda criminale, l'accordo spartitorio concluso dagli esponenti delle cosche locali imposto a [OSCURATO:PERSONA] con la minaccia che, non sottostando all'imposizione deile ditte da loro indicate, il cantiere sarebbe andato incontro a "problemi". Con riferimento allo specifico compendio probatorio valorizzato dall'ordinanza impugnata in cui emerge la consapevolezza dell'indagato dell'accordo criminale a cui intendeva partecipare, ricevendo anche consigli ed assicurazioni in tal senso, la difesa non si confronta specificatamente, limitandosi a sostenere argomenti di diritto in modo generico e non determinante. 6. Il terzo motivo sull'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. e il quarto motivo sulla partecipazione all'associazione di tipo mafioso propongono asserzioni per lo più generiche sul compendio indiziario. La lettura, incompleta, proposta dalla difesa non si confronta con quanto osservato dall'ordinanza genetica, a cui il Tribunale fa esplicito richiamo, laddove si è argomentato in relazione ai dati significativi della consapevolezza in capo all'indagato dell'intervento di più referenti delle cosche locali, sino al boss della cosca Mancuso, nonché del diretto interessamento del ricorrente a garantirsi un profitto dalle attività da svolgere all'interno dei cantieri interessati. Il fatto che, in indagini diverse dall'attuale, dette contestazioni siano state escluse non riverbera alcun effetto pregiudiziale, anzi, in qualche modo conferma la posizione di partecipante consapevole al sodalizio mafioso di cui sollecita l'intervento a suo favore in un rapporto sinallagmatico rispetto alle forniture e i relativi prezzi imposti dalle cosche. 7. Rispetto al quarto motivo sulle esigenze cautelari ed i relativi criteri di scelta delle misure, il Tribunale ha rilevato, con motivazione logica immune da censure, che la presunzione normativa è comunque riscontrata dai dati specifici attestanti la complessità dell'operazione criminosa e la contiguità con sodalizio riconducibile alla così detta "mafia storica" locale. Il ricorso contesta, in modo generico, detta sussistenza, senza però indicare quegli elementi "neutralizzanti" che, invece, dovrebbero escludere detta presunzione. Si tratta di una prospettazione che attiene al merito e non articola alcun rilievo rispetto alla struttura della motivazione che ha giustificato in positivo, al di là della presunzione di legge, il giudizio sul pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e sulla necessità della custodia in carcere. 8. Sulla base di queste considerazioni va rigettato il ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma. n 25 PtAa 2921 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaq. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d.sp. att. cod. proc. pen. Così deciso in data 10 novembre 2021