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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08960/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3222-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° PIETRO, [OSCURATO:PERSONA], 2021 D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRATTARELLI 3631 GIULIO, [OSCURATO:PERSONA], GESUE' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5264/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2015 R.G.N. 2745/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG n. 3222 del 2016 RITENUTO

I. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, cui resiste il Ministero della giustizia con controricorso, assistito da memoria, è proposto da più lavoratori tutti dipendenti del Ministero della giustizia, inquadrati nella posizione economica B3 dell'Area B (in applicazione del CCNL relativo al [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001) con profilo professionale di cancelliere, posizione economica B3, in virtù del contratto integrativo 5 aprile 2000.

Sono dedotti quattro motivi di impugnazione.

2. La Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dai medesimi lavoratori avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda con cui, impugnando le norme del CCI 29 luglio 2010 nella parte in cui istituivano i profili di cancelliere e funzionario giudiziario, era stato chiesto di ridare vigenza e quindi applicare le disposizioni del CCI del 5 aprile 2000, relativamente ai profili di cancelliere B3 e Cl, con condanna dell'Amministrazione a portare a termine le procedure concorsuali per l'accesso alla posizione Cl profilo di cancelliere, sospendendo il nuovo ordinamento.

3. La Corte d'Appello ha affermato che le domande dei ricorrenti prendevano le mosse dalla prospettazione del comportamento illegittimo dell'Amministrazione che, con il CCI del 29 luglio 2010, in violazione di quanto espressamente previsto dal CCNL e dal CCI, avrebbe omesso di effettuare i passaggi giuridici ed economici previsti, provocando un grave pregiudizio agli appellati, come si leggeva nell'atto di appello.

Poiché non aveva costituito oggetto di specifica impugnazione quanto affermato dal Tribunale, laddove ascriveva alle numerose impugnazioni il mancato svolgimento delle procedure di passaggio all'area C, veniva meno in radice qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione convenuta anche in ordine ai successivi comportamenti dei quali i ricorrenti lamentano l'illegittimità.

Rilevava la Corte d'Appello, inoltre, che il CCI del 29 luglio 2010 appariva immune da vizi, in quanto rispondeva ad esigenze di riorganizzazione recepite dall'autonomia collettiva, che non ledevano alcun diritto soggettivo ei ricorrenti, bloccati nel precedente inquadramento unicamente per effetto della sopravvenuta impossibilità di dare corso alla procedura di passaggio precedentemente prevista.

Inoltre il nuovo inquadramento costituiva effetto diretto della tabella di trasposizione prevista dal CCNL 2007.

Neppure era ravvisabile demansionamento.

CONDIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 10, comma 4, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] RG n. 3222 del 2016 2006/2009, degli artt. 13 e 15 del CCNL 1998/2001.

Protocollo d'intesa 9 novembre 2006, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Assumono i ricorrenti che l'Amministrazione, prima di operare i reinquadramenti di cui al CCNL 2006/2009, aveva l'obbligo di completare le procedure di riqualificazione del personale previste dal CCNL.

Se in effetti vi era state pronunce che aveva avuto ad oggetto le procedure di riqualificazione, tuttavia, l'Amministrazione successivamente non aveva operato per rimuovere gli ostacoli alle riqualificazioni.

Il comportamento omissivo era stato censurato.

I ricorrenti ripercorrono le disposizioni contrattuali richiamate, evidenziando come le stesse valorizzino la capacità del pubblico dipendente e siano tese a sanare il pregresso blocco degli avanzamenti, mentre l'Amministrazione aveva omesso di prevedere i procedimenti di riqualificazione e di passaggio di area disciplinati dal CCNL 1998/2001 e dal CCI del 5 aprile 2000, così violando gli obblighi contrattuali.

Viene, quindi, censurata la mancata attivazione di procedure selettive corrette, idonee a concretizzare le disposizioni degli accordi sindacali.

Era errata l'affermazione che il CCI del luglio 2010 fosse immune da vizi, in quanto l'art. 10, comma 4, del CCNL 2006/2009, aveva lo scopo di tutelare le posizioni soggettive e i diritti alla progressione.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 10, comma 4, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, degli artt. 13 e 15 del CCNL 1998/2001.

Protocollo d'intesa 9 novembre 2006, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Prospettano i ricorrenti che l'inserimento nelle nuove aree non poteva essere di ostacolo alla ricomposizione del profilo di cancelliere, come poteva desumersi dall'art. 10, comma 6, del CCNL 2006/2009.

Dunque, l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui il nuovo inquadramento era effetto diretto della tabella di trasposizione prevista dal CCNL del 2007 era errata.

3. Con il terzo motivo di appello è prospettata la violazione dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 10, comma 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, degli arti. 13 e 15 del CCNL 1998/2001.

Protocollo d'intesa 9 novembre 2006, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Assumono i ricorrenti, sempre con riguardo alla domanda relativa alla illeceità della scomposizione, di cui al secondo motivo di ricorso, che l'estrema sinteticità delle RG n. 3222 del 2016 argomentazioni della sentenza di appello, rispetto alle doglianze proposte con il ricorso in appello facevano ritenere integrata la fattispecie ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 40, comma 3, 3- ter, 3-quinquie.s', del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 8, comma 2, lettere a) e b), e 10, commi 4 e 6, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, degli artt. 13 e 15 del CCNI, 1998/2001.

Protocollo d'intesa 9 novembre 2006, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

I ricorrenti ripercorrono le disposizioni contrattuali richiamate ed affermano che la ricomposizione doveva essere disposta, e che la separazione operata dal CCI del 2010 tra il cancelliere ex B3 e ex Ci e C2 non era coerente con i profili professionali di tali figure.

Osservano, inoltre, che era intervenuta la violazione da parte del CCI del 2010, dei limiti posti dal citato art. 10, comma 6, che imponeva la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse mediante le progressioni professionali tra aree.

Da ciò doveva derivare l'applicazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.

5. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati.

6. Analoghe questioni sono già state sottoposte a questa Corte (Cass.. n. 21902 del 2018, n. 30872 del 2017, n. 984 del 2020, n. 33395 del 2021) e ai principi assunti con le relative decisioni si intende dare continuità condividendoli.

7. È opportuno, quindi, ricordare che, come già affermato da questa Corte (Cass., n. 33395 del 2021) già il CCNL di comparto del 5.4.2000 (primo contratto integrativo per il personale del Ministero della Giustizia, successivo al CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva introdotto un sistema di classificazione del personale articolato su tre aree.

La seconda area (Area funzionale BC) comprendeva la posizione economica B3 (-lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata del magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori").

La terza area (Area funzionale CC) comprendeva la posizione economica CI ("Lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli RG n. 3222 del 2016 strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell'area immediatamente inferiore; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell'ambito degli uffici di cancelleria o di quest'ultima nel suo complesso quando, per le dimensioni dell'ufficio, non sia necessaria o opportuna la sua ulteriore articolazione") e la posizione economica C2 ("Lavoratori con compiti di diretto supporto alla giurisdizione, i quali, avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, compiono tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata dell'area inferiore quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell'ufficio; lavoratori cui è affidata la direzione degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di una unità organica quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente").

Dunque, il lavoratore B3 esplica compiti di collaborazione del magistrato, in particolare, assistendolo nell'attività istruttoria e nel dibattimento ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere non riservati a professionalità superiori; il lavoratore CI fornisce una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere, compresi quelli di competenza del lavoratore B3; il lavoratore C2 ha compiti di diretto supporto alla giurisdizione e svolge tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di CI e B3.

Già nel CCNI del 2000 vi era, allora, una differenza, nell'ambito della figura del cancelliere, tra le funzioni dei B3 e Cl.

A termini del suddetto sistema di classificazione, il lavoratore B3 svolge, in particolare, attività di assistenza al magistrato nell'attività istruttoria e nel dibattimento e compie anche gli atti di competenza del cancelliere non riservata a lavoratori di superiore livello (C1 e C2); il lavoratore CI non svolge la precipua attività demandata al lavoratore B3 (assistenza al magistrato in istruttoria e in dibattimento) ma esegue gli atti attribuiti alla specifica competenza del cancelliere di Ci (e, all'occorrenza anche quelli del cancelliere B3): anche il lavoratore C2 non svolge la precipua attività demandata al RG n. 3222 del 2016 lavoratore B3 ma esegue gli atti attribuiti alla specifica competenza del cancelliere di C2 (e, all'occorrenza anche quelli del cancelliere B3 e C1).

Il descritto sistema di classificazione è stato ribadito dall'art. 6 del CCNL 2006/2009 che ha egualmente istituito tre aree.

Per quanto qui rileva, nella seconda area funzionale (profilo di 'cancelliere') sono confluite le ex posizioni Bl, B2, B3 e B3S; nella terza area funzionale (profilo di 'funzionario giudiziario") sono confluite le ex posizioni Cl, C1S, C2, C3 e C3S.

A ben guardare, dunque, una distinzione tra lavoratori ex B3 e ex CI - con l'inserimento in aree diverse - è già contenuta nel CCNL e non è stata introdotta ex novo dal CCNL del 29.7.2010.

L'art. 8 del medesimo CCNL 2006/2009, ha, poi, previsto la possibilità di accorpamento di mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche di ciascuna area e ciò: - per superare l'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici; - per individuare all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse; - per semplificare i contenuti delle mansioni attraverso l'utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate; - per attualizzare le mansioni in relazione ai processi di ammodernamento delle amministrazioni ed alle nuove tecnologie adottate.

Questa Corte, nell'interpretare proprio il CCNL del 14 settembre 2007, ha affermato che esso ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; il predetto sistema, in cui tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è di immediata applicazione (Cass. n. 12498 del 2020; Cass. n. 33141 del 2019).RG n. 3222 del 2016 Il CCI 29 luglio 2010, in attuazione della previsione di cui all'art. 8 del CCNL 2006/2009, ha accorpato nella seconda area il profilo di assistente giudiziario (ex B2 e B3) e quello del cancelliere (ex B3 e B3S), mentre ha accorpato nell'area terza, profilo di funzionario giudiziario, gli ex cancellieri Ci e Cl S; le mansioni attribuite a tali nuove figure professionali corrispondono a quelle che erano le declaratorie di B3 e Cl.

Il suddetto CCNI ha così definito il contenuto professionale della figura del cancelliere: "Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata del magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali".

Rispetto alla precedente declaratoria, manca la frase "ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori".

La formulazione di cui al CCNI è del tutto in linea con il citato art. 8 del CCM, e con la prevista "semplificazione dei contenuti delle mansioni attraverso l'utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizione dei compiti analitiche e dettagliante".

In sostanza, si è trattato di semplice descrizione delle precedenti mansioni in forma più sintetica.

Inoltre la stessa non configura un demansionamento, né in astratto (giacché appare evidente che il cancelliere è abilitato al compimento degli atti previsti dalla normativa primaria e regolamentare per tale figura, né potrebbe essere diversamente), né in concreto (atteso che gli attori non hanno idoneamente specificato e tampoco dimostrato quale attività da loro prima svolta sia stata poi preclusa con il nuovo inquadramento).

Peraltro, non v'è alcuna disposizione né del CCNL né del CCNI che lasci intendere che le parti abbiano voluto ridefinire i compiti del cancelliere, sottraendo alcune delle mansioni prima loro assegnate, sicché, essendo stata mantenuta immutata la figura del 'cancelliere', è evidente che, ad onta della mancata reiterazione dell'inciso sopra evidenziato, il lavoratore ex B3 potrà continuare a svolgere le funzioni proprie del cancelliere, non specificamente devolute a professionalità superiori.

Si ricorda che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo applicabile ratione temporis), nel regolare i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione collettiva integrativa, abilita RG n. 3222 del 2016 quest'ultima a fornire una disciplina solamente per le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti.

È questo, e solo questo, il limite alla contrattazione collettiva integrativa il cui eventuale superamento deve essere vagliato in questa sede, in cui non si possono invece sindacare le scelte della contrattazione collettiva in tema di individuazione del contenuto professionale delle singole qualifiche, in particolare confrontando il contenuto di contratti integrativi succedutisi nel tempo, i quali si pongono allo stesso livello della gerarchia delle fonti e, dunque, non possono costituire l'uno il criterio di legittimità dell'altro.

Si aggiunga che, come evidenziato da questa Corte (Cass. n. 13865 del 2015), il contratto integrativo nazionale per il Ministero della Giustizia (in quel caso si discuteva del contratto integrativo del 2000 ma la situazione non muta con rifermento a quello del 2010) non ha una funzione meramente 'attuativa' del contratto del comparto Ministeri, ma in una serie di materie, compresa quella in esame, ha una funzione 'integrativa'.

Tanto esclude che il CCNI 2010 si ponga in contrasto con i limiti ed i vincoli previsti dalla contrattazione collettiva di livello superiore.

Le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, del resto, sottratte al sindacato giurisdizionale e lo stesso principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (v.

Cass., SU, n. 16038 del 2010; Cass. n. 10105 del 2013; Cass. n. 1241 del 2016).

Né, i dipendenti appellati hanno dimostrato che, per effetto del nuovo inquadramento del CCNI, abbiano mutato le mansioni svolte, essendo stati esautorati da quelle più qualificanti.

Quanto alle doglianze afferenti ad un preteso pregiudizio per la riqualificazione giuridica (invero solo genericamente espresse), va osservato, in termini generali, che la mancata realizzazione della tornata contrattuale prevista dal CCNL precedente a quello che ha previsto la collocazione in aree e la previsione di una nuova tornata contrattuale, fondata sul CCNL 2006/2009 e sul CCNI 2010, non è certo tale da ledere diritti soggettivi alla qualifica superiore, addirittura ipotizzati dal ricorrente in termini di 'diritti soggettivi perfetti': non è certo ravvisabile la sussistenza di un diritto soggettivo all'attribuzione di una posizione che, a tutto voler concedere, sarebbe stata conseguita solo previo esperimento di una procedura concorsuale.RG n. 3222 del 2016 Per completezza si ricorda che in materia è stato emanato l'art. 21 quater della legge 132/2015 (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria), il cui primo comma prevede che "Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.1.) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del c.c.n.l. compatto Ministeri 1998/2001.

Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive".

L'indicata disposizione non ha riguardato la qui dedotta ipotesi di nullità del CCNI 29 luglio 2010, in relazione agli artt. 8 e 10 del CCNL, per la scomposizione della figura del cancelliere nei tre diversi profili cancelliere/funzionario giudiziario/direttore amministrativo.

7. Quanto al passaggio tra aree, va ricordato che, come già affermato da questa Corte (Cass., n. 984 del 2020), il CCNL 16 febbraio 1999, nel disciplinare i passaggi fra aree e all'interno dell'area, non poneva a carico delle Amministrazioni l'obbligo di indire le procedure perché, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare «in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali ... o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili» (art. 15, lett. b), e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2).RG n. 3222 del 2016 È indubbio, pertanto, il carattere meramente programmatico della disposizione, che non riconosceva un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione professionale né obbligava l'amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, perché, al contrario, la disciplina, al pari di quella relativa ad altri istituti (si rimanda a Cass. n. 28860 e 29269 del 2008 quanto alle posizioni organizzative), richiedeva di essere integrata da atti successivi, da compiersi nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 20 del CCNL, che a sua volta rimetteva alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle selezioni e, quanto alla individuazione dei contingenti, poneva a carico dell'amministrazione un obbligo di informazione preventiva e di concertazione.

Non si può sostenere che la posizione giuridica soggettiva dei dipendenti sia mutata a seguito della pubblicazione degli avvisi di selezione, perché il principio secondo cui il bando, che costituisce un'offerta al pubblico, impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 14275 del 2014 e Cass. n. 18685 del 2015 e fra le più recenti Cass. n. 4436 del 2018), non può essere utilmente invocato nei casi in cui l'avviso sia affetto da vizi genetici che incidono alla radice sulla sua validità, posto che non è predicabile, all'evidenza, un diritto soggettivo alla conclusione di una procedura concorsuale o selettiva contra ius, diritto a maggior ragione non ravvisabile nella fattispecie, nella quale si sostiene che l'amministrazione nella determinazione dei contingenti non avrebbe rispettato i limiti posti dall'art. 97, ultimo comma, Cosi.

D'altro canto non può essere neppure svalutata la circostanza, alla quale la Corte territoriale ha ritenuto di non dovere attribuire rilievo per escludere l'inadempimento dell'Amministrazione, che nella specie l'illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del Ministero bensì dal contenuto degli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa.

8. Il ricorso deve essere rigettato.

9. In ragione delle questioni trattate sussistono le condizioni per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.o RG n. 3222 del 2016 PQM La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3222-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° PIETRO, [OSCURATO:PERSONA], 2021 D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRATTARELLI 3631 GIULIO, [OSCURATO:PERSONA], GESUE' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5264/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2015 R.G.N. 2745/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG n. 3222 del 2016 RITENUTO I. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, cui resiste il Ministero della giustizia con controricorso, assistito da memoria, è proposto da più lavoratori tutti dipendenti del Ministero della giustizia, inquadrati nella posizione economica B3 dell'Area B (in applicazione del CCNL relativo al [OSCURATO:PERSONA] 1998/2001) con profilo professionale di cancelliere, posizione economica B3, in virtù del contratto integrativo 5 aprile 2000. Sono dedotti quattro motivi di impugnazione. 2. La Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dai medesimi lavoratori avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda con cui, impugnando le norme del CCI 29 luglio 2010 nella parte in cui istituivano i profili di cancelliere e funzionario giudiziario, era stato chiesto di ridare vigenza e quindi applicare le disposizioni del CCI del 5 aprile 2000, relativamente ai profili di cancelliere B3 e Cl, con condanna dell'Amministrazione a portare a termine le procedure concorsuali per l'accesso alla posizione Cl profilo di cancelliere, sospendendo il nuovo ordinamento. 3. La Corte d'Appello ha affermato che le domande dei ricorrenti prendevano le mosse dalla prospettazione del comportamento illegittimo dell'Amministrazione che, con il CCI del 29 luglio 2010, in violazione di quanto espressamente previsto dal CCNL e dal CCI, avrebbe omesso di effettuare i passaggi giuridici ed economici previsti, provocando un grave pregiudizio agli appellati, come si leggeva nell'atto di appello. Poiché non aveva costituito oggetto di specifica impugnazione quanto affermato dal Tribunale, laddove ascriveva alle numerose impugnazioni il mancato svolgimento delle procedure di passaggio all'area C, veniva meno in radice qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione convenuta anche in ordine ai successivi comportamenti dei quali i ricorrenti lamentano l'illegittimità. Rilevava la Corte d'Appello, inoltre, che il CCI del 29 luglio 2010 appariva immune da vizi, in quanto rispondeva ad esigenze di riorganizzazione recepite dall'autonomia collettiva, che non ledevano alcun diritto soggettivo ei ricorrenti, bloccati nel precedente inquadramento unicamente per effetto della sopravvenuta impossibilità di dare corso alla procedura di passaggio precedentemente prevista. Inoltre il nuovo inquadramento costituiva effetto diretto della tabella di trasposizione prevista dal CCNL 2007. Neppure era ravvisabile demansionamento. CONDIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 10, comma 4, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] RG n. 3222 del 2016 2006/2009, degli artt. 13 e 15 del CCNL 1998/2001. Protocollo d'intesa 9 novembre 2006, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assumono i ricorrenti che l'Amministrazione, prima di operare i reinquadramenti di cui al CCNL 2006/2009, aveva l'obbligo di completare le procedure di riqualificazione del personale previste dal CCNL. Se in effetti vi era state pronunce che aveva avuto ad oggetto le procedure di riqualificazione, tuttavia, l'Amministrazione successivamente non aveva operato per rimuovere gli ostacoli alle riqualificazioni. Il comportamento omissivo era stato censurato. I ricorrenti ripercorrono le disposizioni contrattuali richiamate, evidenziando come le stesse valorizzino la capacità del pubblico dipendente e siano tese a sanare il pregresso blocco degli avanzamenti, mentre l'Amministrazione aveva omesso di prevedere i procedimenti di riqualificazione e di passaggio di area disciplinati dal CCNL 1998/2001 e dal CCI del 5 aprile 2000, così violando gli obblighi contrattuali. Viene, quindi, censurata la mancata attivazione di procedure selettive corrette, idonee a concretizzare le disposizioni degli accordi sindacali. Era errata l'affermazione che il CCI del luglio 2010 fosse immune da vizi, in quanto l'art. 10, comma 4, del CCNL 2006/2009, aveva lo scopo di tutelare le posizioni soggettive e i diritti alla progressione. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 10, comma 4, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, degli artt. 13 e 15 del CCNL 1998/2001. Protocollo d'intesa 9 novembre 2006, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Prospettano i ricorrenti che l'inserimento nelle nuove aree non poteva essere di ostacolo alla ricomposizione del profilo di cancelliere, come poteva desumersi dall'art. 10, comma 6, del CCNL 2006/2009. Dunque, l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui il nuovo inquadramento era effetto diretto della tabella di trasposizione prevista dal CCNL del 2007 era errata. 3. Con il terzo motivo di appello è prospettata la violazione dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 10, comma 4 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, degli arti. 13 e 15 del CCNL 1998/2001. Protocollo d'intesa 9 novembre 2006, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Assumono i ricorrenti, sempre con riguardo alla domanda relativa alla illeceità della scomposizione, di cui al secondo motivo di ricorso, che l'estrema sinteticità delle RG n. 3222 del 2016 argomentazioni della sentenza di appello, rispetto alle doglianze proposte con il ricorso in appello facevano ritenere integrata la fattispecie ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 40, comma 3, 3- ter, 3-quinquie.s', del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 8, comma 2, lettere a) e b), e 10, commi 4 e 6, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, degli artt. 13 e 15 del CCNI, 1998/2001. Protocollo d'intesa 9 novembre 2006, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. I ricorrenti ripercorrono le disposizioni contrattuali richiamate ed affermano che la ricomposizione doveva essere disposta, e che la separazione operata dal CCI del 2010 tra il cancelliere ex B3 e ex Ci e C2 non era coerente con i profili professionali di tali figure. Osservano, inoltre, che era intervenuta la violazione da parte del CCI del 2010, dei limiti posti dal citato art. 10, comma 6, che imponeva la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse mediante le progressioni professionali tra aree. Da ciò doveva derivare l'applicazione dell'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001. 5. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 6. Analoghe questioni sono già state sottoposte a questa Corte (Cass.. n. 21902 del 2018, n. 30872 del 2017, n. 984 del 2020, n. 33395 del 2021) e ai principi assunti con le relative decisioni si intende dare continuità condividendoli. 7. È opportuno, quindi, ricordare che, come già affermato da questa Corte (Cass., n. 33395 del 2021) già il CCNL di comparto del 5.4.2000 (primo contratto integrativo per il personale del Ministero della Giustizia, successivo al CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva introdotto un sistema di classificazione del personale articolato su tre aree. La seconda area (Area funzionale BC) comprendeva la posizione economica B3 (-lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata del magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali, ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori"). La terza area (Area funzionale CC) comprendeva la posizione economica CI ("Lavoratori che, nell'ambito di direttive di massima ed avvalendosi anche degli RG n. 3222 del 2016 strumenti informatici in dotazione all'ufficio, forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell'area immediatamente inferiore; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell'ambito degli uffici di cancelleria o di quest'ultima nel suo complesso quando, per le dimensioni dell'ufficio, non sia necessaria o opportuna la sua ulteriore articolazione") e la posizione economica C2 ("Lavoratori con compiti di diretto supporto alla giurisdizione, i quali, avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, compiono tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata dell'area inferiore quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell'ufficio; lavoratori cui è affidata la direzione degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di una unità organica quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente"). Dunque, il lavoratore B3 esplica compiti di collaborazione del magistrato, in particolare, assistendolo nell'attività istruttoria e nel dibattimento ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere non riservati a professionalità superiori; il lavoratore CI fornisce una collaborazione qualificata alla giurisdizione compiendo tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere, compresi quelli di competenza del lavoratore B3; il lavoratore C2 ha compiti di diretto supporto alla giurisdizione e svolge tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di CI e B3. Già nel CCNI del 2000 vi era, allora, una differenza, nell'ambito della figura del cancelliere, tra le funzioni dei B3 e Cl. A termini del suddetto sistema di classificazione, il lavoratore B3 svolge, in particolare, attività di assistenza al magistrato nell'attività istruttoria e nel dibattimento e compie anche gli atti di competenza del cancelliere non riservata a lavoratori di superiore livello (C1 e C2); il lavoratore CI non svolge la precipua attività demandata al lavoratore B3 (assistenza al magistrato in istruttoria e in dibattimento) ma esegue gli atti attribuiti alla specifica competenza del cancelliere di Ci (e, all'occorrenza anche quelli del cancelliere B3): anche il lavoratore C2 non svolge la precipua attività demandata al RG n. 3222 del 2016 lavoratore B3 ma esegue gli atti attribuiti alla specifica competenza del cancelliere di C2 (e, all'occorrenza anche quelli del cancelliere B3 e C1). Il descritto sistema di classificazione è stato ribadito dall'art. 6 del CCNL 2006/2009 che ha egualmente istituito tre aree. Per quanto qui rileva, nella seconda area funzionale (profilo di 'cancelliere') sono confluite le ex posizioni Bl, B2, B3 e B3S; nella terza area funzionale (profilo di 'funzionario giudiziario") sono confluite le ex posizioni Cl, C1S, C2, C3 e C3S. A ben guardare, dunque, una distinzione tra lavoratori ex B3 e ex CI - con l'inserimento in aree diverse - è già contenuta nel CCNL e non è stata introdotta ex novo dal CCNL del 29.7.2010. L'art. 8 del medesimo CCNL 2006/2009, ha, poi, previsto la possibilità di accorpamento di mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche di ciascuna area e ciò: - per superare l'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici; - per individuare all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse; - per semplificare i contenuti delle mansioni attraverso l'utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate; - per attualizzare le mansioni in relazione ai processi di ammodernamento delle amministrazioni ed alle nuove tecnologie adottate. Questa Corte, nell'interpretare proprio il CCNL del 14 settembre 2007, ha affermato che esso ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; il predetto sistema, in cui tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è di immediata applicazione (Cass. n. 12498 del 2020; Cass. n. 33141 del 2019).RG n. 3222 del 2016 Il CCI 29 luglio 2010, in attuazione della previsione di cui all'art. 8 del CCNL 2006/2009, ha accorpato nella seconda area il profilo di assistente giudiziario (ex B2 e B3) e quello del cancelliere (ex B3 e B3S), mentre ha accorpato nell'area terza, profilo di funzionario giudiziario, gli ex cancellieri Ci e Cl S; le mansioni attribuite a tali nuove figure professionali corrispondono a quelle che erano le declaratorie di B3 e Cl. Il suddetto CCNI ha così definito il contenuto professionale della figura del cancelliere: "Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata del magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali". Rispetto alla precedente declaratoria, manca la frase "ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori". La formulazione di cui al CCNI è del tutto in linea con il citato art. 8 del CCM, e con la prevista "semplificazione dei contenuti delle mansioni attraverso l'utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizione dei compiti analitiche e dettagliante". In sostanza, si è trattato di semplice descrizione delle precedenti mansioni in forma più sintetica. Inoltre la stessa non configura un demansionamento, né in astratto (giacché appare evidente che il cancelliere è abilitato al compimento degli atti previsti dalla normativa primaria e regolamentare per tale figura, né potrebbe essere diversamente), né in concreto (atteso che gli attori non hanno idoneamente specificato e tampoco dimostrato quale attività da loro prima svolta sia stata poi preclusa con il nuovo inquadramento). Peraltro, non v'è alcuna disposizione né del CCNL né del CCNI che lasci intendere che le parti abbiano voluto ridefinire i compiti del cancelliere, sottraendo alcune delle mansioni prima loro assegnate, sicché, essendo stata mantenuta immutata la figura del 'cancelliere', è evidente che, ad onta della mancata reiterazione dell'inciso sopra evidenziato, il lavoratore ex B3 potrà continuare a svolgere le funzioni proprie del cancelliere, non specificamente devolute a professionalità superiori. Si ricorda che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo applicabile ratione temporis), nel regolare i rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e contrattazione collettiva integrativa, abilita RG n. 3222 del 2016 quest'ultima a fornire una disciplina solamente per le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti. È questo, e solo questo, il limite alla contrattazione collettiva integrativa il cui eventuale superamento deve essere vagliato in questa sede, in cui non si possono invece sindacare le scelte della contrattazione collettiva in tema di individuazione del contenuto professionale delle singole qualifiche, in particolare confrontando il contenuto di contratti integrativi succedutisi nel tempo, i quali si pongono allo stesso livello della gerarchia delle fonti e, dunque, non possono costituire l'uno il criterio di legittimità dell'altro. Si aggiunga che, come evidenziato da questa Corte (Cass. n. 13865 del 2015), il contratto integrativo nazionale per il Ministero della Giustizia (in quel caso si discuteva del contratto integrativo del 2000 ma la situazione non muta con rifermento a quello del 2010) non ha una funzione meramente 'attuativa' del contratto del comparto Ministeri, ma in una serie di materie, compresa quella in esame, ha una funzione 'integrativa'. Tanto esclude che il CCNI 2010 si ponga in contrasto con i limiti ed i vincoli previsti dalla contrattazione collettiva di livello superiore. Le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono, del resto, sottratte al sindacato giurisdizionale e lo stesso principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (v. Cass., SU, n. 16038 del 2010; Cass. n. 10105 del 2013; Cass. n. 1241 del 2016). Né, i dipendenti appellati hanno dimostrato che, per effetto del nuovo inquadramento del CCNI, abbiano mutato le mansioni svolte, essendo stati esautorati da quelle più qualificanti. Quanto alle doglianze afferenti ad un preteso pregiudizio per la riqualificazione giuridica (invero solo genericamente espresse), va osservato, in termini generali, che la mancata realizzazione della tornata contrattuale prevista dal CCNL precedente a quello che ha previsto la collocazione in aree e la previsione di una nuova tornata contrattuale, fondata sul CCNL 2006/2009 e sul CCNI 2010, non è certo tale da ledere diritti soggettivi alla qualifica superiore, addirittura ipotizzati dal ricorrente in termini di 'diritti soggettivi perfetti': non è certo ravvisabile la sussistenza di un diritto soggettivo all'attribuzione di una posizione che, a tutto voler concedere, sarebbe stata conseguita solo previo esperimento di una procedura concorsuale.RG n. 3222 del 2016 Per completezza si ricorda che in materia è stato emanato l'art. 21 quater della legge 132/2015 (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria), il cui primo comma prevede che "Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.1.) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del c.c.n.l. compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive". L'indicata disposizione non ha riguardato la qui dedotta ipotesi di nullità del CCNI 29 luglio 2010, in relazione agli artt. 8 e 10 del CCNL, per la scomposizione della figura del cancelliere nei tre diversi profili cancelliere/funzionario giudiziario/direttore amministrativo. 7. Quanto al passaggio tra aree, va ricordato che, come già affermato da questa Corte (Cass., n. 984 del 2020), il CCNL 16 febbraio 1999, nel disciplinare i passaggi fra aree e all'interno dell'area, non poneva a carico delle Amministrazioni l'obbligo di indire le procedure perché, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare «in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali ... o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili» (art. 15, lett. b), e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2).RG n. 3222 del 2016 È indubbio, pertanto, il carattere meramente programmatico della disposizione, che non riconosceva un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione professionale né obbligava l'amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, perché, al contrario, la disciplina, al pari di quella relativa ad altri istituti (si rimanda a Cass. n. 28860 e 29269 del 2008 quanto alle posizioni organizzative), richiedeva di essere integrata da atti successivi, da compiersi nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 20 del CCNL, che a sua volta rimetteva alla contrattazione collettiva integrativa la determinazione dei criteri generali per la definizione delle selezioni e, quanto alla individuazione dei contingenti, poneva a carico dell'amministrazione un obbligo di informazione preventiva e di concertazione. Non si può sostenere che la posizione giuridica soggettiva dei dipendenti sia mutata a seguito della pubblicazione degli avvisi di selezione, perché il principio secondo cui il bando, che costituisce un'offerta al pubblico, impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 14275 del 2014 e Cass. n. 18685 del 2015 e fra le più recenti Cass. n. 4436 del 2018), non può essere utilmente invocato nei casi in cui l'avviso sia affetto da vizi genetici che incidono alla radice sulla sua validità, posto che non è predicabile, all'evidenza, un diritto soggettivo alla conclusione di una procedura concorsuale o selettiva contra ius, diritto a maggior ragione non ravvisabile nella fattispecie, nella quale si sostiene che l'amministrazione nella determinazione dei contingenti non avrebbe rispettato i limiti posti dall'art. 97, ultimo comma, Cosi. D'altro canto non può essere neppure svalutata la circostanza, alla quale la Corte territoriale ha ritenuto di non dovere attribuire rilievo per escludere l'inadempimento dell'Amministrazione, che nella specie l'illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del Ministero bensì dal contenuto degli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa. 8. Il ricorso deve essere rigettato. 9. In ragione delle questioni trattate sussistono le condizioni per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.o RG n. 3222 del 2016 PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u
Sentenza Cassazione n. 08960/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris