CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 16706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12313/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiANTONIETTA CORETTI ( [OSCURATO:EMAIL]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di ROMA n. 2220/2017 , depositata il28/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28/04/17 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 4/11/14 del tribunale della stessa sede, che aveva revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto all'INPS il pagamento della somma di euro 2709 a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria per parte dell'anno 2013. In particolare, la corte territoriale rilevava che il credito non era esigibile al momento del decreto ingiuntivo per non essere stato pubblicato all'epoca il decreto ministeriale che aveva autorizzato la proroga della CIGS per il periodo in questione e che l'Inps aveva pagato alla notifica del decreto ingiuntivo quasi l'intero importo esclusa solo somma di euro 50; la corte ha quindi compensato le spese per la soccombenza reciproca. Avverso tale sentenza ricorre la parte per un motivo, cui resiste l'INPS con controricorso.Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione degli articoli 91, 324 e 112 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che il pagamento non era esaustivo. Il motivo è infondato alla luce delle affermazioni di Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 -01), secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Nel caso, la domanda monitoria aveva ad oggettola corresponsione della CIGS e, per altro verso, da un lato il pagamento d egli interessi e dall’altro della rivalutazione monetaria; la corte territoriale aveva riconosciuto il diritto di ricevere sorte capitale ed interessi, escludendo invece la rivalutazione monetaria. Infatti, la Corte di Appello di Roma ha ritenuto la sussistenza di un’ipotesi di reciproca soccombenza non solo perché l’INPS poteva essere considerato inadempiente per una «… minima parte rispetto al preteso…», ma anche perché «… su tale importo residuo il Tribunale ha correttamente riconosciuto i soli interessi legali (mentre era stata domandata anche la rivalutazione monetaria)» (cosìa pag. 2 della sentenza impugnata ). Dunque,vi era reciproca soccombenza per parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, uno dei quali rigettato. Spese compensate in ragione della sopravvenienza in corso di giudizio dell’intervento nomofilattico su richiamato. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell