CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 02733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 9>é ha concluso chiedendo 0--(29—e.4-4-- o il difensore 01'31 ( vL [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa nei confronti del predetto dal Tribunale di Fermo che lo aveva dichiarato colpevole del reato di lesione aggravata, ritenendolo tardivo. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo violazione di legge in relazione all'art. 15 bis comma 2 della L. 67/2014 e vizio di motivazione, evidenziando come nel caso di specie la corte territoriale, nonostante l'imputato fosse stato regolarmente dichiarato contumace in primo grado, prima della entrata in vigore della L. sull'assenza, abbia calcolato il termine di quindici giorni per impugnare la sentenza pronunciata con motivazione contestuale dalla data della pronuncia della sentenza e non dalla notificazione dell'avviso dell'estratto contumaciale. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.L'imputato, infatti, era stato dichiarato contumace, in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014. Successivamente, nel prosieguo del giudizio, che si è protratto per diverse udienze in cui non è stata svolta alcuna attività, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato dichiarato libero assente, senza che la dichiarazione di contumacia sia stata mai revocata. E' noto che, ai sensi della L. n. 67 del 2014, art. 15-bis, comma 1, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, le disposizioni istitutive dell'assenza si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, con la rilevante specificazione, stabilita dall'art. 15-bis, comma 2, cit., che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. L'interpretazione di questa norma è nel senso che le disposizioni introdotte dalla L. n. 67 del 2014 non si applicano, oltre che ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della L. n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, anche a quelli ancora pendenti in primo grado, ma nei quali non sia stato emesso nei riguardi dell'imputato dichiarato contumace il decreto di irreperibilità (Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017, dep. 2018, Napoli, Rv. 273858; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411 - 01; Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, Popa, Rv. 269796 - 01; Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264052 - 01). Sicchè nei confronti dell'imputato contumace andava eseguito l'adempimento di cui all'art. 548 comma 3, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis, che comporta la decorrenza del termine per impugnare dalla data della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza con relativo estratto contumaciale; in mancanza di esso avrebbe dovuto, in ogni caso, ritenersi tempestivo l'appello. 2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per il giudizio. Ed invero, in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di un'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'appello per tardività, il giudice del rinvio va individuato nello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza, atteso che tale pronuncia non presenta carattere di «giudizio» e non determina, conseguentemente, alcuna incompatibilità (Sez. 2, n. 49113 del 14/11/2019, Rv. 278234). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Ancona. Così deciso il 16/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] t Se a [OSCURATO:PERSONA] (iU Corte Suprema di [OSCURATO:PERSONA]. V^ Penale epos