CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] (soggetto condannato con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione per violazione degli artt.56-575 e 635 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110), finalizzata a ottenere l'ammissione all'affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero la detenzione domiciliare. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato, impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza dei vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen., nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione dell'impugnato provvedimento. La difesa sostiene non esser stata adeguatamente valutata la personalità del soggetto, come manifestatasi in epoca successiva, rispetto alla commissione dei reati e alla luce della relazione di sintesi. 3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di vizi logici e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Invero, nell'impugnato provvedimento si rileva la attuale impossibilità dì giungere alla formulazione di un giudizio positivo, in ordine al superamento della duplice prognosi da effettuare, in considerazione della recente data di commissione dei fatti e della gravità degli stessi e rendendosi necessario, quindi, rispettare il criterio generale della gradualità trattamentale. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 ma