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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 01268/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15219/2016R.G. proposto da: DELL’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e DELL’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,sezione distaccata di Salerno , n. 11166/20 1 5 , depositata il 10/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, già soci del [OSCURATO:PERSONA] di Dell’[OSCURATO:PERSONA] snc, proponevano ricorso avverso la cartella,con cui [OSCURATO:PERSONA] spa aveva chiesto a Fernando dell’Angelo, quale coobbligato solidale della società collettiva, il pagamento della somma di euro 36.886,67 per IVA, IRAP, sanzioni e accessori per l’anno d’imposta 2002 nonché avverso ledue cartelle, con cui agli ex soci era chiesto il pagamento di euro 13.647,82 per IRPEF, sanzioni e accessori per il maggior reddito accertato in capo alla società.

2. La CTP di Avellino, con la sentenza n. 298/2010, dichiarava inammissibileil ricorso perché la prima cartella era stata emessa in forza di un precedente avviso di accertamento oramai definitivo mentre le cartelle rivolte ai due ex soci non erano state impugnate tempestivamente.

3. Con sentenza 200/2013 la CTR della Campania , sez. staccata di Salerno,confermava la decisione di primo grado con riferimento alle cartelle ricevute dagli ex soci.

Accoglieva parzialmente l’appello in relazione all’ulteriorecartella per la palese difformità tra le somme già accertate e quelle oggetto d’intimazione.

4. L’Agenzia delle entrate di Salerno proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, num. 4 c.p.c., ritenendo che il giudice di appello avesse supposto erroneamente un fatto diverso da quello emergente dalla documentazione.

Con l’impugnata sentenza n. 11166/2015 la CTR della Campania annulla v a la sentenza di appello e rigettava il ricorso dei contribuenti: nell’avviso di accertamento era riportato alla sez. 1 del rigo VL8 del quadro VK, Liquidazione dell’imposta annuale, l’importo dovuto di euro 10.553,00.

Il mancato esamedel documento aveva determinato un errore decisivo.

La società aveva omesso di contabilizzare operazioni attive relative alle maggiori vendite accertate di euro 263.827,00, con un’iva dovuta al 4%,pari esattamente a euro 10.533,0 0.

5. Fernando dell’Angelo e [OSCURATO:PERSONA]Angelo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA], ora Agenzia delle Entrate –Riscossione, è rimasta intimata. 6.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo i ricorrenti hannodepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c .p.c. , in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 c.p.c. , in quanto nel giudizio per revocazione l’Agenzia delle entrate non aveva evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa, che aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio.

In violazione del litisconsorzio necessario la sentenza era stata pronunciatain assenza di una delle parti del processo.

2. Il motivo è fondato perché il giudizio relativo alla sussistenza di un errore revocatorio si è svolto senza la partecipazione di un litisconsorte necessario. 2.1 L’art. 65, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell’art. 53, comma 2, che a sua volta prevede per l’appello che il ricorso sia proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

La regola è applicabile sia in caso di litisconsorzio necessario sostanziale che in caso di litisconsorzio processuale (Cass. 21418/2021 e Cass. 27616/2018).

Essendo state impugnate delle cartelle di pagamento, l’agente della riscossione era parte necessaria del giudizio e pertanto,così come gli era stato notificato il ricorso in appello,gli avrebbe dovuto essere notificato il ricorso per revocazione.

La mancata adozione da parte del giudice di un provvedimento idoneo a garantire il contraddittorio in causa inscindibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti dell’agente della riscossione, determina la nullità del procedimento e della sentenza. 2.2 Per l’Agenzia delle entrate, pur essendo stata convenuta, [OSCURATO:PERSONA] spa, non si era costituita in grado di appello “e pertanto come tale non doveva essere investita della notifica del ricorso per revocazione” in quanto , in base al combinato disposto degli artt. 65, comma 3, e 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 , il ricorso per revocazione è proposto nelle forme dell’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio.

Essendo il ricorso proposto contro una sentenza di secondo grado, lo stesso doveva essere notificato a tutte le parti costituite in quel grado.

L’argomento non ha pregio perché le parti del giudizio per revocazione sono quelle indicate dall’art. 53, comma 2, che fa riferimento a “tutte le parti che hanno partecipato al giudizio …” e per tali devono intendersi quelle nei cui confronti il contraddittorio sia stata ritualmente instaurato nel precedente grado,a prescindere dalla loro scelta processuale di costituirsi in giudizio.

La partecipazione al giudizio della parte non va intesa nel senso di partecipazione necessariamente attiva, mediante la proposizione di difese. 3.Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 395, num. 4 c.p.c. e dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 396 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. in quanto a) la revocazione è stata chiesta con ricorso notificato in un momento in cui la sentenza era ancora impugnabile, per effetto della sospensione feriale; b) qualora l’accertamento avesse quantificato l’iva evasa in euro 10.533,00, la decisione avrebbe dovuto essere impugnata ex art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 num. 4 c.p.c. e dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 396 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c. in quanto la revocazione è consentita solo se il fatto è incontroverso tra le parti e non costituisca oggetto di decisione, mentre la sentenza si pronuncia sul documento controverso.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti eccepiscono la violazione degli artt. 97 Cost. e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. per il comportamento “gravemente imprudente, abusivo e superficiale” dell’Agenzia delle entrate, che ha distolto risorse dagli scopi che la legge le affida.

6. Tutti i motivi successivi al primo rimangono assorbiti per la riscontrata violazione del contraddittorio nel giudizio di revocazione.

7. Dichiarata la nullità del giudizio di revocazione , la sentenza impugnatava cassata con rimessione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ora Agenzia delle Entrate – Riscossione , per poi valutare il merito della domanda di revocazionee regolare le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità.

P.Q.M pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di revocazione, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Sal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15219/2016R.G. proposto da: DELL’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e DELL’[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,sezione distaccata di Salerno , n. 11166/20 1 5 , depositata il 10/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, già soci del [OSCURATO:PERSONA] di Dell’[OSCURATO:PERSONA] snc, proponevano ricorso avverso la cartella,con cui [OSCURATO:PERSONA] spa aveva chiesto a Fernando dell’Angelo, quale coobbligato solidale della società collettiva, il pagamento della somma di euro 36.886,67 per IVA, IRAP, sanzioni e accessori per l’anno d’imposta 2002 nonché avverso ledue cartelle, con cui agli ex soci era chiesto il pagamento di euro 13.647,82 per IRPEF, sanzioni e accessori per il maggior reddito accertato in capo alla società. 2. La CTP di Avellino, con la sentenza n. 298/2010, dichiarava inammissibileil ricorso perché la prima cartella era stata emessa in forza di un precedente avviso di accertamento oramai definitivo mentre le cartelle rivolte ai due ex soci non erano state impugnate tempestivamente. 3. Con sentenza 200/2013 la CTR della Campania , sez. staccata di Salerno,confermava la decisione di primo grado con riferimento alle cartelle ricevute dagli ex soci. Accoglieva parzialmente l’appello in relazione all’ulteriorecartella per la palese difformità tra le somme già accertate e quelle oggetto d’intimazione. 4. L’Agenzia delle entrate di Salerno proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, num. 4 c.p.c., ritenendo che il giudice di appello avesse supposto erroneamente un fatto diverso da quello emergente dalla documentazione. Con l’impugnata sentenza n. 11166/2015 la CTR della Campania annulla v a la sentenza di appello e rigettava il ricorso dei contribuenti: nell’avviso di accertamento era riportato alla sez. 1 del rigo VL8 del quadro VK, Liquidazione dell’imposta annuale, l’importo dovuto di euro 10.553,00. Il mancato esamedel documento aveva determinato un errore decisivo. La società aveva omesso di contabilizzare operazioni attive relative alle maggiori vendite accertate di euro 263.827,00, con un’iva dovuta al 4%,pari esattamente a euro 10.533,0 0. 5. Fernando dell’Angelo e [OSCURATO:PERSONA]Angelo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA], ora Agenzia delle Entrate –Riscossione, è rimasta intimata. 6.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo i ricorrenti hannodepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c .p.c. , in relazione all’art. 360, primocomma, num. 4 c.p.c. , in quanto nel giudizio per revocazione l’Agenzia delle entrate non aveva evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa, che aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio. In violazione del litisconsorzio necessario la sentenza era stata pronunciatain assenza di una delle parti del processo. 2. Il motivo è fondato perché il giudizio relativo alla sussistenza di un errore revocatorio si è svolto senza la partecipazione di un litisconsorte necessario. 2.1 L’art. 65, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell’art. 53, comma 2, che a sua volta prevede per l’appello che il ricorso sia proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La regola è applicabile sia in caso di litisconsorzio necessario sostanziale che in caso di litisconsorzio processuale (Cass. 21418/2021 e Cass. 27616/2018). Essendo state impugnate delle cartelle di pagamento, l’agente della riscossione era parte necessaria del giudizio e pertanto,così come gli era stato notificato il ricorso in appello,gli avrebbe dovuto essere notificato il ricorso per revocazione. La mancata adozione da parte del giudice di un provvedimento idoneo a garantire il contraddittorio in causa inscindibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti dell’agente della riscossione, determina la nullità del procedimento e della sentenza. 2.2 Per l’Agenzia delle entrate, pur essendo stata convenuta, [OSCURATO:PERSONA] spa, non si era costituita in grado di appello “e pertanto come tale non doveva essere investita della notifica del ricorso per revocazione” in quanto , in base al combinato disposto degli artt. 65, comma 3, e 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 , il ricorso per revocazione è proposto nelle forme dell’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio. Essendo il ricorso proposto contro una sentenza di secondo grado, lo stesso doveva essere notificato a tutte le parti costituite in quel grado. L’argomento non ha pregio perché le parti del giudizio per revocazione sono quelle indicate dall’art. 53, comma 2, che fa riferimento a “tutte le parti che hanno partecipato al giudizio …” e per tali devono intendersi quelle nei cui confronti il contraddittorio sia stata ritualmente instaurato nel precedente grado,a prescindere dalla loro scelta processuale di costituirsi in giudizio. La partecipazione al giudizio della parte non va intesa nel senso di partecipazione necessariamente attiva, mediante la proposizione di difese. 3.Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 395, num. 4 c.p.c. e dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 396 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. in quanto a) la revocazione è stata chiesta con ricorso notificato in un momento in cui la sentenza era ancora impugnabile, per effetto della sospensione feriale; b) qualora l’accertamento avesse quantificato l’iva evasa in euro 10.533,00, la decisione avrebbe dovuto essere impugnata ex art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione. 4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 num. 4 c.p.c. e dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 396 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c. in quanto la revocazione è consentita solo se il fatto è incontroverso tra le parti e non costituisca oggetto di decisione, mentre la sentenza si pronuncia sul documento controverso. 5. Con il quarto motivo i ricorrenti eccepiscono la violazione degli artt. 97 Cost. e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. per il comportamento “gravemente imprudente, abusivo e superficiale” dell’Agenzia delle entrate, che ha distolto risorse dagli scopi che la legge le affida. 6. Tutti i motivi successivi al primo rimangono assorbiti per la riscontrata violazione del contraddittorio nel giudizio di revocazione. 7. Dichiarata la nullità del giudizio di revocazione , la sentenza impugnatava cassata con rimessione degli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ora Agenzia delle Entrate – Riscossione , per poi valutare il merito della domanda di revocazionee regolare le spese, comprese quelle del presente grado di legittimità. P.Q.M pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di revocazione, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Sal
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