CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 28598/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della Corte d’Appello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 11 marzo 2026 la Corte d’Appello di Genova ha, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova emessa in data 07novembre 2024, escluso la continuazione e ridotto, pertanto, la pena inflitta aBoulaleb [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza nel resto.2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], conunico motivo, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.2.1 Il ricorrente censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc. pen. in relazione agli artt.178 lett. c) e 598 bis cod. proc. pen., per esserenulla l'udienza cartolare e conseguentemente la sentenza impugnata, essendostata rigettata illegittimamente la richiesta di partecipazione all'udienza da partedell'imputato.In particolare, La Corte di appello notificava, in data 22 gennaio 2026, aldifensore in proprio, e all’imputato personalmente - detenuto per altra causapresso la casa circondariale di Torino- il decreto di citazione a giudizio per il giorno11 marzo 2026; il 6 febbraio 2026 l'imputato, tramite compilazione di modulopredisposto dalla Casa circondariale, chiedeva di poter presenziare personalmenteall'udienza e tale richiesta veniva trasmessa alla Corte di appello e al difensore.In data 3 marzo 2026 la Corte di appello emetteva un provvedimento dinon luogo a provvedere, non essendo stata avanzata richiesta di discussione inpresenza.Ritiene la difesa che tale provvedimento sia in violazione del disposto di cuiall'art. 598 bis cod. proc. pen., norma applicabile ratione temporis, trattandosi diimpugnazione presentata successivamente al 30 giugno 2024, in forza del qualeentro 15 giorni dalla notifica del decreto citazione l'appellante e in ogni casol'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza; lagiurisprudenza ha avallato la lettura della norma nel senso che l'imputato puòchiedere direttamente, anche senza il tramite del proprio difensore, di partecipareall'udienza.Il provvedimento di non luogo a provvedere sulla richiesta di partecipareall'udienza da parte dell'imputato integra ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c)cod. proc. pen., una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen., deducibile con ricorso per Cassazione.4. La difesa ha depositato, ex art. 611 cod. proc. pen., memoria scritta direplica alle conclusioni del PG, insistendo per l’accoglimento del ricorso edinvocando ex art. 618 cod. proc. pen. l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. In tema di giudizio cartolare di appello previsto dall'art. 598-bis cod. proc.pen., è ammissibile la richiesta di partecipazione all'udienza formulatadall'imputato personalmente, siccome in linea col tenore letterale delladisposizione citata e col diritto fondamentale di partecipare al proprio processo,sicché la celebrazione dell'udienza in forma cartolare, anziché partecipata, aseguito di tale richiesta tempestivamente formulata, determina la nullitàdell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del contraddittorio (Sez.6, n. 30606 del 26/06/2025, D., Rv. 288617 – 01)In motivazione della sentenza citata si legge: ‘L'art. 598-bis cod. pen., alcomma 2, stabilisce che «l'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensorepossono chiedere di partecipare all'udienza. […] La richiesta è irrevocabile ed èpresentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica deldecreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per ilgiudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente amezzo del difensore [...]».La norma pone un problema interpretativo, in quanto, nella prima parte,all'imputato o al suo difensore, mentre, nella seconda parte, stabilisce che le partiprivate possono chiedere la trattazione orale a mezzo del difensore.’Reputa il Collegio che sia corretta l’interpretazione secondo la quale la secondaparte della disposizione si riferisce alle parti private diverse dall'imputato, chepossono chiedere di partecipare in udienza solo tramite il proprio difensore, mentrel'imputato può farlo direttamente.‘Sul punto è utile esaminare le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza inriferimento alla disciplina emergenziale.L'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, prevedeva, al comma 4, che «La richiestadi discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensoreentro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed ètrasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali dicomunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula,a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza».Dando rilievo al tenore letterale della disposizione, talune pronunce si sonorientate nel senso che «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore delladisciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19,l'imputato detenuto che voglia partecipare all'udienza deve richiederlo a mezzo delproprio difensore, non essendo consentito né previsto che possa provvedervipersonalmente» (Sez. 5, n. 49654 del 13/07. /2023, Osasere, Rv. -285489 - 01;Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, D., Rv. 282888 - 01).Nonostante il dato letterale, che non conteneva alcuna menzione alla richiestadi partecipazione avanzata dall'imputato, un diverso orientamento 'ha sostenutoche è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazioneall'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramitedel difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità ladifformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020,n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché ilmancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e dellaconseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanziadel giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), ConvenzioneEDU (Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023, Baldi, Rv. 285932 - 01; Sez. 6, n. 15139del 11/11/2021, Zitouni, Rv. 283143 - 01).In motivazione la Corte ha specificato che il diritto al giusto processo postulaun generale incomprimibile diritto dell'imputato di partecipare all'udienza, per cuiprevale, «a fronte del non "confiscabile" diritto partecipativo e non vertendosi inun atto di natura impugnatoria, la titolarità sostanziale del diritto rispetto alleeffettive modalità del suo esercizio, quand'anche irregolari».Quindi, in via interpretativa, parte della giurisprudenza aveva già ampliato lapossibilità per l'imputato detenuto di richiedere la partecipazione all'udienza,nonostante il dato letterale dell'art. 23 citato non lo prevedesse.Reputa il Collegio che tale opzione interpretativa sia confermata dalla nuovaformulazione dell'art. 598-bis cod. proc. pen., che amplia e attribuisce unospecifico spazio all'autonomo diritto dell'imputato, anche non detenuto, di chiederedi comparire all'udienza.Ciò si desume, innanzi tutto, dalla lettera dell'art. 598-bis che distingue larichiesta dell'imputato da quella del difensore, con ciò, evidentemente, attribuendoautonomia alla prima rispetto alla seconda.In questo senso depone anche la Relazione governativa al d. Igs. n. 150 del2022, secondo cui «l'altro snodo processuale è costituito dal termine di quindicigiorni dalla ricezione del decreto di citazione in giudizio, entro il quale deve esserepresentata a pena d'inammissibilità la richiesta di partecipazione all'udienzadell'appellante o, comunque, dell'imputato o del suo difensore» (pag. 167).Ad analoghe conclusioni conduce la difformità tra la previsione letterale dell'art.23-bis, comma 4, d. I. n. 137 del 2020, citato, che si riferiva solo al difensorecome soggetto legittimato a proporre l'istanza, e quella di cui all'art. 598-bis cod.proc. pen., che espressamente prevede che la richiesta di partecipazione possaessere avanzata dall'imputato, oltre che dal difensore.Tale interpretazione è certamente in linea con le fonti, nazionali esovranazionali, che attribuiscono all'imputato il diritto di partecipare al processo(art. 111 Cost.; art. 6, comma 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea deidiritti dell'uomo; art. 14, comma 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici- adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977,n. 881, ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978).L'obbligo di garantire all'imputato il diritto di essere presente nell'aulad'udienza è uno degli elementi essenziali del fair trial (Hernni c. Italia [GC], §§ 58-59; Sejdovic c. Italia [GC], §§ 81 e 84; Arps c. Croazia, § 28).Quindi, un giudizio senza imputato può essere celebrato solo a seguito di unaopzione, anche solo ragionevolmente presunta, cosciente e volontaria, cioèresponsabile, dello stesso imputato.Le Sezioni unite, proprio in relazione al giudizio di appello di un processocelebrato nelle forme del rito abbreviato, hanno affermato il diritto fondamentaledell'imputato di essere presente nel giudizio camerale in cui si decide sulla suaresponsabilità. Si è chiarito come la mancata traduzione all'udienza cameraled'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbiatempestivamente manifestato "in qualsiasi modo" la volontà di comparire e che sitrovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina lanullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez.U., n. 35399 del 24/06/2010, F., RV. 247836).3. P.Q.Mformulata dall'imputato di partecipare all'udienza imponeva il ricorso alle formedell'udienza partecipata, e non a quelle dell'udienza cartolare.Ne deriva che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che detta richiestadovesse essere necessariamente fatta propria e veicolata dal difensore, conconseguente nullità dell'udienza e della sentenza per violazione del contraddittorio(Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, Zitouni, cit.).4. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnatae la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte di appello di Genova peril giudizio.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di Genova.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]