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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17957/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Carbone e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con proscioglimento dell'imputata per difetto di valida querela; lette le conclusioni della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Belluno 04/02/2021, appellata da Carbone e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione tra il fatto oggetto d'imputazione (art. 642 cod. pen.) e quelli oggetto di sentenza della Corte di appello di Trento del 09/07/2020 (divenuta irrevocabile il 24/11/2020per il Carbone e il 01/06/2020 per la [OSCURATO:PERSONA]) ritenendo più gravi questi ultimi ed irrogando conseguentemente per entrambi un aumento per la WL continuazione per mesi due di reclusione, per una pena complessiva di anni 1 e mesi 10 di reclusione.

2. Hanno proposto distinti atti di ricorso per cassazione Carbone e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo un unico motivo di ricorso, del tutto sovrapponibile, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen.

E' stata in particolare dedotta violazione di legge ed erronea interpretazione della legge penale in relazione agli art. 337 cod. proc. pen. e 2382 e 238e4 del cod. civ.; in sede di appello era stata richiamata l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di valida querela, atteso che a presentare la querela era stato il procuratore speciale Trimboli, designato dall'amministratore delegato della società di assicurazioni, senza che ricorresse prova che il delegante disponesse dei poteri conferiti al delegato; l'amministratore delegato, quale legale rappresentante della società difettava del potere di proporre querela.

La motivazione resa sul punto dalla Corte di appello è apodittica, tanto da risultare sostanzialmente assente e resa in violazione dei principi di diritto in materia.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivo generico e reiterativo, limitandosi a riproporre il motivo già proposto in appello senza alcun reale confronto con l'ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello sul punto.

2. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

Nel riproporre pedissequamente il motivo di appello in ordine alla legittima presentazione di querela, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa 2 w sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.

Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

3. Nel caso concreto la Corte di appello ha specificamente motivato in tema di legittimazione a proporre querela sulla base di valida delega, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul tema (pag. 2 e 3 della motivazione) e facendo corretta applicazione del principio di diritto che qui si intende ribadire secondo il quale: "In tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico) (Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, Squillante, Rv. 277077-01; Sez. 2, n. 45402 del 27/09/2019.

Paunovic, Rv. 277767-01: Sez. 2, n. 35192 del 02/07/2013, Noschese, Rv. 257223-01).

In tal senso si deve ritenere assolutamente univoco il contenuto della procura speciale in atti (consultabile in relazione alla natura del vizio dedotto) per come allegata a pag.68 del fascicolo di primo grado con allegato 1.

3. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla deve invece essere disposto sulle spese in relazione alla nota e conclusioni presentate dalla parte civile nell'ambito della presente udienza trattata con contraddittorio scritto.

In tal senso si deve evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato, con principio che si condivide, e qui si intende ribadire, che : "Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che, ancora una volta, il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d.

"non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi.

20.2.2. Il principio è stato ribadito, in riferimento a giudizi di legittimità celebrati dinanzi alla Settima Sezione di questa Corte con le forme di cui all'art. 610 cod. proc. pen., da Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01 (fattispecie nella quale il ricorrente non è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, perché quest'ultima aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.) e da Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01 (fattispecie nella quale il ricorrente non è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, perché quest'ultima si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti), oltre che, più recentemente, da Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass., e da Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass.

20.2.3. Analogamente, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551- 01) ha già ritenuto che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

L'orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass." (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01, in motivazione).

Anche nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in 4 Rtu favore della parte civile non è dovuta, attesa la mancanza di contributo effettivo, essendosi limitata la parte civile a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Carbone e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con proscioglimento dell'imputata per difetto di valida querela; lette le conclusioni della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Belluno 04/02/2021, appellata da Carbone e [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione tra il fatto oggetto d'imputazione (art. 642 cod. pen.) e quelli oggetto di sentenza della Corte di appello di Trento del 09/07/2020 (divenuta irrevocabile il 24/11/2020per il Carbone e il 01/06/2020 per la [OSCURATO:PERSONA]) ritenendo più gravi questi ultimi ed irrogando conseguentemente per entrambi un aumento per la WL continuazione per mesi due di reclusione, per una pena complessiva di anni 1 e mesi 10 di reclusione. 2. Hanno proposto distinti atti di ricorso per cassazione Carbone e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo un unico motivo di ricorso, del tutto sovrapponibile, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen. E' stata in particolare dedotta violazione di legge ed erronea interpretazione della legge penale in relazione agli art. 337 cod. proc. pen. e 2382 e 238e4 del cod. civ.; in sede di appello era stata richiamata l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di valida querela, atteso che a presentare la querela era stato il procuratore speciale Trimboli, designato dall'amministratore delegato della società di assicurazioni, senza che ricorresse prova che il delegante disponesse dei poteri conferiti al delegato; l'amministratore delegato, quale legale rappresentante della società difettava del potere di proporre querela. La motivazione resa sul punto dalla Corte di appello è apodittica, tanto da risultare sostanzialmente assente e resa in violazione dei principi di diritto in materia. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivo generico e reiterativo, limitandosi a riproporre il motivo già proposto in appello senza alcun reale confronto con l'ampia, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello sul punto. 2. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente il motivo di appello in ordine alla legittima presentazione di querela, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa 2 w sede, i ricorrenti non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). 3. Nel caso concreto la Corte di appello ha specificamente motivato in tema di legittimazione a proporre querela sulla base di valida delega, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul tema (pag. 2 e 3 della motivazione) e facendo corretta applicazione del principio di diritto che qui si intende ribadire secondo il quale: "In tema di querela presentata in nome e per conto di una società di capitali, l'onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessità di ulteriori allegazioni, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 cod. civ. che costituisce la fonte della legittimazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale o sia presentata da soggetto terzo che con la società querelante non abbia alcun rapporto organico) (Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, Squillante, Rv. 277077-01; Sez. 2, n. 45402 del 27/09/2019. Paunovic, Rv. 277767-01: Sez. 2, n. 35192 del 02/07/2013, Noschese, Rv. 257223-01). In tal senso si deve ritenere assolutamente univoco il contenuto della procura speciale in atti (consultabile in relazione alla natura del vizio dedotto) per come allegata a pag.68 del fascicolo di primo grado con allegato 1. 3. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla deve invece essere disposto sulle spese in relazione alla nota e conclusioni presentate dalla parte civile nell'ambito della presente udienza trattata con contraddittorio scritto. In tal senso si deve evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato, con principio che si condivide, e qui si intende ribadire, che : "Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che, ancora una volta, il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. 20.2.2. Il principio è stato ribadito, in riferimento a giudizi di legittimità celebrati dinanzi alla Settima Sezione di questa Corte con le forme di cui all'art. 610 cod. proc. pen., da Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01 (fattispecie nella quale il ricorrente non è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, perché quest'ultima aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.) e da Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01 (fattispecie nella quale il ricorrente non è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, perché quest'ultima si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti), oltre che, più recentemente, da Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass., e da Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass. 20.2.3. Analogamente, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551- 01) ha già ritenuto che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. L'orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass." (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01, in motivazione). Anche nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in 4 Rtu favore della parte civile non è dovuta, attesa la mancanza di contributo effettivo, essendosi limitata la parte civile a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 17957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris