CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1983
Cassazione n. 31375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/09/1983 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto il primo motivo di ricorso, concernente nsussistenza della te.A s-41en violazione del dovere di custodia del bene pignorato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (nella sentenza impugnata, in particolare, si dà atto che i beni risultavano asportati dal luogo ove custoditi al momento del pignoramento, né risulta in alcun modo che il ricorrente abbia messo a disposizione i predetti beni indicando il luogo di detenzione); ritenuto che il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non si confronta con le puntuali osservazioni contenute nella sentenza impugnata, lì dove si attesta la presenza di precedenti incompatibili con una valutazione favorevole della personalità del ricorrente, il quale, peraltro, non ha fornito elementi concreti e diversi per ritenere la minor offensività della condotta; ritenuto che il terzo motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, non era stato dedotto in appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]