CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 13247/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria difensiva; esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che, con entrambi i motivi, l'imputato deduce, l'inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; considerato che i motivi sono inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza dell'acquirente dello stupefacente nel giudizio di legittimità; ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Osservato che la memoria difensiva è meramente reiterativa dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA]