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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10884/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 08/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 30/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],,*([OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 629 CP (più grave) ed altro Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: - inosservanza od erronea applicazione di legge quanto alla mancata acquisizione della sentenza del tribunale di Brescia del 7-12-2012; il motivo è manifestamente infondato posto che la corte di appello ha spiegato come i fatti ricostruiti in quel procedimento fossero del tutto privi di connessione con quelli relativi al presente giudizio accaduti ben sette anni dopo; - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ex art. 629 c.p.

Il motivo è inammissibile perché è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame il giudice di appello ha spiegato che l'avere rivolto l'azione intimidatoria ai danni di terzi certamente estranei al rapporto obbligatorio peraltro in relazione ad una somma del tutto priva di giustificazione esclude la possibilità di qualificare i fatti ex art. 393 c.p..

Con il terzo motivo lamenta omessa motivazione in punto attenuanti generiche.

Al proposito si rileva che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013, dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340).

E nel caso in esame con le considerazioni svolte al punto n.8 della sentenza impugnata in cui si sottolinea l'avvenuta reiterazione di gravi condotte il giudice di appello ha implicitamente ma chiaramente respinto la richiesta difensiva. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per tutti i capi di imputazione, difetto di motivazione quanto all'omessa qualificazione dei fatti di cui al capo a) ex art. 393 c.p., difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p..

Il motivo di ricorso con cui si richiede la qualificazione del capo a) ex art. 393 c.p. è inammissibile per le ragioni già espresse in relazione alla posizione Pedrinelli cui si rinvia essendosi rivolti gli imputati a familiari del presunto debitore comunque estranei ad ogni ragione.

Quanto al motivo in punto responsabilità secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri d1 valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sull'accertata partecipazione consapevole della Colombo alle richieste estorsive e quanto al capo D) nello sfruttamento dell'arma da parte della stessa sebbene fosse portata dal correo in occasione dell'episodio del 14 novembre da entrambi consumato.

Infine la circostanza della minima partecipazione ai fatti può ritenersi esclusa a seguito della ricostruzione della condotta della Colombo e comunque in ragione della non censurabile motivazione spiegata a pagina

12. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 08/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 30/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],,*([OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 629 CP (più grave) ed altro Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: - inosservanza od erronea applicazione di legge quanto alla mancata acquisizione della sentenza del tribunale di Brescia del 7-12-2012; il motivo è manifestamente infondato posto che la corte di appello ha spiegato come i fatti ricostruiti in quel procedimento fossero del tutto privi di connessione con quelli relativi al presente giudizio accaduti ben sette anni dopo; - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ex art. 629 c.p. Il motivo è inammissibile perché è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello ha spiegato che l'avere rivolto l'azione intimidatoria ai danni di terzi certamente estranei al rapporto obbligatorio peraltro in relazione ad una somma del tutto priva di giustificazione esclude la possibilità di qualificare i fatti ex art. 393 c.p.. Con il terzo motivo lamenta omessa motivazione in punto attenuanti generiche. Al proposito si rileva che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013, dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340). E nel caso in esame con le considerazioni svolte al punto n.8 della sentenza impugnata in cui si sottolinea l'avvenuta reiterazione di gravi condotte il giudice di appello ha implicitamente ma chiaramente respinto la richiesta difensiva. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per tutti i capi di imputazione, difetto di motivazione quanto all'omessa qualificazione dei fatti di cui al capo a) ex art. 393 c.p., difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Il motivo di ricorso con cui si richiede la qualificazione del capo a) ex art. 393 c.p. è inammissibile per le ragioni già espresse in relazione alla posizione Pedrinelli cui si rinvia essendosi rivolti gli imputati a familiari del presunto debitore comunque estranei ad ogni ragione. Quanto al motivo in punto responsabilità secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri d1 valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sull'accertata partecipazione consapevole della Colombo alle richieste estorsive e quanto al capo D) nello sfruttamento dell'arma da parte della stessa sebbene fosse portata dal correo in occasione dell'episodio del 14 novembre da entrambi consumato. Infine la circostanza della minima partecipazione ai fatti può ritenersi esclusa a seguito della ricostruzione della condotta della Colombo e comunque in ragione della non censurabile motivazione spiegata a pagina 12. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere