CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ima (BA), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Casamassima (BA), elettivamente domiciliata presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Capurso (BA), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO E DA il Comune di Capurso (BA), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario l’1 ottobre 2019, n. 1006, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Matera, [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOelettivamente domiciliato presso [OSCURATO:PERSONA], con residenza in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Casamassima (BA), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Casamassima (BA), elettivamente domiciliata presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Puglia il 26 marzo 2019, n. 926/03/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 , n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l.29 dicembre 2022 n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 17febbraio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La “ [OSCURATO:PERSONA] S. r.l. ”, prima, ed il Comune di Capurso (BA), poi, hanno proposto separati ricorsi – l’uno relativo alla compensazione delle spese giudiziali, l’altro relativo al rigetto dell’appello -per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia il 26 marzo 2019, n. 926/03/2019 , la quale, in controvers ia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvis i di accertamento per il versamento parziale dell’ I MU relativa all’anno 2012con riguardo ad un terreno ed a sei fabbricati siti in Capurso (BA), di cui la “ [OSCURATO:PERSONA] S. r.l. ” e ra proprietaria, ha rigettato l’appello p roposto da l Comune di Capurso (BA) nei confronti d el la “ [OSCURATO:PERSONA] S. r.l. ” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari il 31 maggio 2016 , n . 1889/22/2016 , con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la situazione di inagibilità ed inabitabilità degli immobili (sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) giustificasse il riconoscimento della riduzione per il 50% dell’IMU.La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” si è anche costitui ta con controricorso per resistere al ricorso del Comune di Capurso (BA).Il Comune di Capurso ha depositato memoria. 2. Il ricorso della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” è affidato a due motivi. 2.1Con il primo motivo, si denunciano, al contempo: 2.1.1Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo grado la compensazione integrale delle spese giudiziali, nonostante la totale soccombenza della controparte rispetto all’appello proposto avverso la decisione di prime cure; 2.1.2 N ullità della sentenza im pugnata per motivazione apparente, illogica ed irrazionale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo grado la compensazione integrale delle spese giudiziali con la inconsistente giustificazione dell’«incontrovertibilità delle questioni trattate, sulle quali non si è formata una giurisprudenza consolidata». 2.2.Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma , n. 4 , cod.proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’appello proposto in via incidentale dalla contribuente. 3. Il ricorso del Comune di Capurso è affidato a due motivi. 3.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 3, lett. b, del d.l.6 dicembre 2011, n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla l egge 22 dicembre 2011, n. 214, 8, commi 1 e 1 . 2, del regolamento comunale IMU in mate ria di riduzione per il 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e inutilizzati di fatto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del legale rappresentante della “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ” all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Capurso (BA) fosse idonea a documentare lo stato di anormalità dei fabbricati, non essendo stata presentata, secondo la previsione del regolamento comunale IMU , un’apposita dichiarazione di variazione all’[OSCURATO:PERSONA] del medesimo Comune con l’espressa indicazione della decorrenza e del termine della sussistenza delle condizioni di inagibilità o inabitabilità e di inutilizzo di fatto. 3.2Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che, in seguito a sopralluogo, l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Capurso (BA) aveva espresso parere negativo (con nota trasmessa il 14 dicembre 2015, prot. n. 26342, a conferma della nota trasmessa il 28 ottobre 2015, prot. n. 22690) circa la sussistenza dei requisiti di inagibilità o inabitabilità degli immobili appartenenti alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si rileva che i l principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso diricorso per cassazione, c on l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogniricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a séstante, in ricorso inciden tale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Ca ss., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n. 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393). 1.1 Peraltro, t ale principio non trova deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro parte non impugnante o avverso capi diversi da quelli della già proposta impugnazione(Cass., Sez. 2^, 6 dicembre 2005, n. 26622; Cass., Sez. 3^, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass., Sez. 3^, 16 novembre 2010, n. 23095; Cass., Sez. Lav., 20 marzo 2015, n. 5695; Cass., Sez. 3^, 9 febbraio 2016, n. 2516; Cass., Sez. 2^, 14 gennaio 2020, n. 448; Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2021, n. 36057). 1.2 Ne consegue che, al di là della comunanza e della sovrapponibilità dei motivi, il ricorso proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” deve qualificarsi come “ricorso principale”, mentre il ricorso proposto dal Comune di Capurso (BA) deve qualificarsi come “ricorso incidentale”. 1.3Ad ogni buon conto, s i deve scrutinare con precedenza i l ricorso incidentale, che ha carattere pregiudiziale rispetto al ricorso principale, posto che il primo investe la decisione dell’appello, mentre il secondo investe la regolamentazione delle spese del giudizio di appello. Invero, nel giudizio di cassazione, ilricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questionipregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito delricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte - profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso diricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l'esame della propria impugnazione all'accoglimento delricorso principale - poiché l'interesse all'impugnazione sorge per il solo fatto che ilricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione delricorso principale e non g ià dalla sua eventuale fondatezza(tra le tante: Cass., Sez. 1^, 31 ottobre 2014, n. 23271; Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2016, n. 8544; Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2017, n. 1538; Cass., Sez. 2^, 22 ottobre 2019, n. 26950; Cass., Sez. 1^, 10 luglio 2020, n. 14782; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19738; Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2021, n. 20320; Cass., Sez. Lav., 9 settembre 2021, n. 24407; Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8704). 1.4Ciò detto, i motivi del ricorso incidentale – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono fondati, derivandone l’assorbimento dei motivi del ricorso principale. 1.5Come è noto, nel contesto dell’a nticipa ta entrata in vigore dell’IMU con decorrenza dall’anno 2012, l’art. 13, comma 3, lett. b, del d.l.6 dicembre 2011, n. 201 (portante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), convertito, con modificazioni, da lla l egge 22 dicembre 2011,n. 214, ha disposto , a regime, che: «3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: (…) b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dettecondizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione». 1.6Sulla base di tale indicazione, l’art. 8, commi 1 e 1.2, del regolamento comunale IMU (approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 30 ottobre 2012, n. 26) ha altresì stabilito (nel dettaglio) che: «1. La base imponibile, secondo quanto indicato dall’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, è ridotta del 50%: (…) 1.2 Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’[OSCURATO:PERSONA] con eventuale perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, alla quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante la condizione di inagibilità o inabitabilità. Con l’ausilio degli uffici comunali preposti, l’[OSCURATO:PERSONA] si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata e, in caso di dichiarazione mendace, emetterà un apposito avviso di accertamento con aggravio di sanzioni ed interessi e segnalazione ai fini penali per la dichiarazione sostitutiva. Il contribuente è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU a pena di decadenza dal beneficio, nelle quali dovranno essere indicate le date di decorrenza e di termine della sussistenza delle condizioni di inagibilità o inabitabilità e di inutilizzo di fatto. (…) L’immobile che non presenti le caratteristiche di degrado fisico richiamate non può essere considerato inagibile e non può beneficiare della riduzione del 50% della relativa base imponibile». 1.7 Da un raffronto testuale con la norma legislativa, si evince, però, che la norma regolamentare ha aggravato gli oneri a carico del proprietario dell’immobile, stabilendo che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debba essere integrata da «idonea documentazione comprovante la condizione di inagibilità o inabitabilità».Lo stesso dicasi per la previsione regolamentare della presentazione della dichiarazione di variazione, «a pena di decadenza del beneficio», con l’indicazione dell’inizio e della cessazione dello stato di inagibilità o inabitabilità nel corso dell’anno di riferimento. Per cui, trattandosi di prescrizioni esorbitanti ilimiti fissati dalla norma legislativaalla discrezionalità dell’ente locale, si impone la disapplicazione della norma regolamentare in relazione alla previsione di tali adempimenti, ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l’evidente rilevanza ai fini della decisione sulla legittimità degli atti impositivi. Difatti, è noto che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare exart. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546, gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865,n. 2248, allegato “E”, dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi. Ne consegue che dettopotere deve essere esercitato -purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass, Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 10023; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2023, n. 2216). Non a caso, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011 , n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , nella misura del 50 % anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000,n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune ( art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18453 – con riguardo all’IMU: Cass., Sez. 5^, 30dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6^- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35474). Tuttavia, il principio enunciato viene in rilievo allorquando lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile sia noto al Comune, che neabbia acquisito piena conoscenza sulla scorta dell’espletamento di una verifica tecnica o dell’acquisizione di idonea documentazione. Ma tanto non può dirsi con riguardo alla presentazione agli [OSCURATO:PERSONA] di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che vale, al più,soltanto ad esonerare il contribuente dall’onere di presentare l’ulteriore dichiarazione di variazione ex art. 13, comma 12 - ter , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conver tito, con modificazioni, dalla l egge 22 dicembre 2011, n. 214, ma non può precludere all’ente impositore l’esercizio del potere di accertamentosull’effettiva inagibilità o inabitabilità dell’immobile. 1.8 Nelcaso di specie, il Comune di Capurso (BA) ha emanato l’avviso di accertamento per parziale versamento dell’IMU (come si desume dalla trascrizione in ricorso di uno stralcio della relativa motivazione, in cui si ravvisa «la mancata corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto sulla base degli immobili dichiarati/accertati ai fini dell’imposta»). Peraltro, a fronte dell’eccezione proposta dalla “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” circa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sullo stato di inagibilità degli immobili, al fine di beneficiare della riduzione per il 50% della base imponibile, il Comune di Capurso (BA) ha oppost o le risultanze contrarie della verifica eseguita dall’[OSCURATO:PERSONA] – in evasione della richiesta presentata dalla “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” l’1 settembre 2015 per ottenere l’attestazione dello stato di inagibilità - con nota trasmessa il 14 dicembre 2015, prot. n. 26342, d ella cui rilevanza decisionale il giudice di appello non ha tenuto alcun conto , nonostante la menzione fattane nell’esposizione degli antefatti processuali. 1.9 Come è noto, l ’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012 , n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma primo, n. 6, e 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359). L'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, conver tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285). 1.10 Nella specie, come si è detto, il giudice di appello ha omesso di esaminare i fatti desumibili dal suddetto documento (all’esito della verifica tecnica sulle condizioni fatiscenti degli immobili), il cui apprezzamento, nel complesso delle risultanze probatorie, assume un’indubbia incidenza sull’esito potenziale della controversia. 2. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve accogliere il ricorso incidentale e dichiarare l’assorbimento del ricorso principale, cassare la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviare la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n.130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso incidentale e dichiara l’assorbimento del ricorso principale; cassala sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,