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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35501/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (v. pag. 1 sent.) quanto alla denegata applicazione delle attenuanti generiche (pag. 2).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 1 luglio 20 2 Il consigl r s enso e [OSCURATO:PERSONA] te Orla dìil o Anna uol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, tanto in relazione alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (v. pag. 1 sent.) quanto alla denegata applicazione delle attenuanti generiche (pag. 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 20 2 Il consigl r s enso e [OSCURATO:PERSONA] te Orla dìil o Anna uol
Sentenza Cassazione n. 35501/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris