CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.u.p. del Tribunale di Chieti con la pronuncia di cui in epigrafe, con riferimento ad omicidio stradale e lesioni personali di più persone, ha applicato su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni e otto mesi di reclusione oltre che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni e otto mesi (considerata la riduzione massima per il rito). 2. Avverso la sentenza l'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, enunciato nei termini necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la falsa applicazione dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada») nonché l'assenza di motivazione in merito all'applicazione della sanzione amministrativa determinata nella misura massima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente richiama esplicitamente i principi di legittimità governanti la materia come sintetizzati da Sez.4, n. 37628 del 30/09/2021, [OSCURATO:PERSONA] (dallo stesso citata) per cui allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Ne discende, specularmente, per la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], che quando - come nella specie - la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua. Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. Sempre mutuando l'iter logico-giuridico della sentenza innanzi richiamata, il ricorrente ricorda che occorre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve bensì fornirne - come detto - adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982). 3. Premesso quanto innanzi, il ricorrente, ripercorsi i principi di legittimità in materia, nell'articolazione concreta della doglianza non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che, differentemente da quanto paventato, sul puto della commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria si diffonde con dovizia di particolari e con argomentazioni in linea con gli stessi principi richiamati in ricorso (che, pertanto, sul puto e in merito alla dedotta violazione di legge, si mostra manifestamente infondato). Il giudice di merito ha difatti dapprima chiarito che, in forza dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all'art. 222 cod. strada, la fattispecie concreta vede l'applicazione alternativa della sanzione della revoca della patente di guida o della sanzione della sospensione della stessa, ritenendo poi di applicare la seconda e più mite sanzione in quanto adeguata alla gravità del comportamento dell'imputato. La concreta durata della sospensione è stata poi argomentata sostanzialmente ex art. 218 cod. strada con particolare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Il riferimento lo si rinviene a chiare lettere nell'ultimo capoverso dei motivi della decisione (pag. 2). Il giudice di merito tiene difatti conto, anche ai fini anche della gravità del pericolo derivante dall'ulteriore circolazione, delle circostanze del fatto con particolare riferimento alle condizioni di tempo e di luogo della condotta (tenuta j alle ore 15:40, in condizioni di piena visibilità e di buone condizioni atmosferiche, con asfalto in condizioni normali e strada munita di segnaletica recante il limite / di velocità di 50 km e il divieto di sorpasso) oltre che del grado della colpa, già valutato anche in ragione dell'altrui condotta colposa consistente nel mancato azionannento delle cinture di sicurezza. A quanto innanzi è stata altresì aggiunta l'entità del danno, in considerazione della causazione di omicidio colposo e di lesioni personali colpose plurime. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.