CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 26715/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso12111/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonchécontro RG 12111/19Frezza-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 289/2018 depositato; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 12/07/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di curatore speciale della s.r.l. 6267 Arte, ricorre per cassazione avverso l'epigrafato decreto con il quale la Corte d'Appello di Brescia ha accolto i reclami proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti soci della s.r.l. 6267 Arte, nei confronti dell'analogo provvedimento del Tribunale di Mantova, che , su istanza dell'odierna ricorrente,aveva disposto l'exequatur del lodo arbitrale pronunciato a definizione della lite insorta tra i predetti soci e contenente, tra l'altro , la condanna dei soccombenti Rimondi - Aquilano alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società in persona del suo curatore speciale; e ha per l'effetto condannato la resistente [OSCURATO:PERSONA] «anche in qualità di curatore speciale della società 6267 [OSCURATO:SOCIETA].» alla rifusione delle spese di lite in favore di entrambe le parti reclamanti. Onde motivare l'accoglimento del proposto atto di gravame il decidente si è fatto interprete della ragione più liquida fatta valere dagli impugnanti osservando che, poiché il lodo oggetto dell'istanza di esecuzione doveva qualificarsi, giusta l'interpretazione della RG 12111/19Frezza-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli relativa clausola ai sensi degli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché in guisa di quanto divisato dagli arbitri stessi, come irrituale, ad esso non era perciò applicabile, per la preclusione in tal senso enunciat a dall'art. 808-ter, comma 3, cod. proc. civ., l'art. 825 cod. proc. civ., il cui disposto si applica infatti ai soli lodi rituali. Il mezzo di cui si vale ora la [OSCURATO:PERSONA] si articola su cinque motivi seguiti da memoria, ai quali resistono con distinti controricorsi e memorie tutti gli intimati. Requsitorie scritte del Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Premesso che la cognizione del ricorso deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 111 Cost. in quanto l'impugnato provvedimento, nella parte in cui provvede alla regolazione delle spese viene ad inciderein maniera processualmente definitiva su situazioni di diritto soggettivo (Cass. VI-II, 20/01/2022, n. 1799), con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della condanna alle spese pronunciata in suo danno in proprioavendo essa agito, nel chiedere l'esecuzione del lodo in prima battuta e nel resistere al reclamo delle controparti in sede di gravame, non in tale veste, ma nella sua qualità di curatore speciale della società. Con il secondo motivo di ricorsola ricorrente si duole della condanna alle spese pronunciata in suo danno quale curatore speciale della società. Il motivo si sviluppa su più piani. Con una prima censura si lamenta che la decisione sul punto risulterebbe immotivata non essendo infatti chiaro se il decidente avesse inteso condannare la ricorrente personalmente o nella sua veste, appunto, di curatore speciale. Con una seconda censura si rileva , per l'ipotesi in cui fosse stata intenzione del decidente pronunciare la condanna della ricorrente in RG 12111/19Frezza-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli proprio, per violazione, tra l'altro, dell'art. 94 cod. proc. civ., l'inosservanza della norma in discorso,giacché la condanna , ove mai fosse stata pronunciata a mente di detta norma , postula che il giudice, diversamente da quanto avvenuto nella specie, dia conto dei gravi motivi in tal senso rilevanti nella motivazione della sentenza. Con il terzo motivo si impugna la qualificazione giuridica impressa dal decidente al pronunciamento arbitrale di cui si discute. Il motivosi articola su più piani. Con una prima censura si contesta, in ragione della sua contraddittorietà rispetto alla premessa costituita dal richiamo al precedente di questa Corte, che non avrebbe affatto statuito la residualità dell'arbitrato rituale, l'affermazione operata dal decidente secondo cui andrebbe riconosciuta una presunzione di irritualità delle decisioni arbitrali. Con una seconda censura si contesta, in ragione del suo radicamento su un'argomentazione difensiva fatta valere dalla Picozzi in sede arbitrale, l'affermazione che alla qualificazione dell'arbitrato come irrituale avessero proceduto gli stessi arbitri, in tal modo non considerando, al contrario, che la decisione arbitrale era stata emessa in ossequio alle norme processualcivilistiche. Con una terza censura si contesta, in ragione sul punto di una motivazione deficitaria o assolutamente perplessa, il fatto che, pur dandosi atto dell'irritualità della pronuncia arbitrale e, dunque , dell'insuscettibilità di essa a costituire oggetto di exequatur a mente dell'art. 825 cod. proc. civ., il decidente non avesse tratto la debita conseguenza di dichiarare inammissibile il reclamo. Con una quarta censura si contesta, in ragione sul punto di una motivazione apparente perché contraddittoria, il fatto che, motivando l'accoglimento del reclamo sul presupposto dell'inapplicabilità al lodo irrituale dell'art. 825 cod. proc. civ., il decidente avesse omesso di considerare che la norma citata consente il rimedio impugnatorio solo nei confronti del lodo RG 12111/19Frezza-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli munito di formula esecutiva. Con una quinta censura si contesta, in ragione della prospettata inammissibilità degli atti di reclamo, che il decidente avesse omesso di statuire sull'eccezione così dispiegata incorrendo pertanto nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia l'erroneità dell'impugnato decreto per aver esso disatteso l'eccepito difetto di interesse della Picozzi a impugnare il deliberato di prima istanza,in ragione del fatto che il lodo non conteneva alcuna statuizione di condanna in danno di costei,sulla considerazion e che nel caso in cui il predetto deliberato fosse divenuto definitivo essa avrebbe potuto essere escussa ai fini della riscossione dell'imposta di registro, e ciò malgrado l'estraneità del rapporto tributario rispetto al rapporto dedotto in giudizio. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia , ancora, l'erroneità dell'impugnato decreto per aver il decidente pronunciato, con una motivazione intrinsecamente contraddittoria e illogica, la condanna alla rifusione delle spese in favore dell'Aquilano quale liquidatore della società, malgrado se ne fosse eccepito il difetto di legittimazione ad agire, sia per non aver questo documentato i propri poteri sia perché nel relativo procedimento la società era già rappresentata dal curatore speciale. 3. Tutti i sopradetti motivi si prestano a un preliminare e globale giudizio di infondatezza sul presupposto che la domanda di esecutività del lodo non poteva essere proposta da nessuno, tanto meno dall'odierna ricorrente che, una volta esauritosi il contenzioso originato dal lodo per effetto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti,doveva ritenersi cessata dall'ufficio di curatore speciale della società e priva perciò di legittimazione a proporre il ricorso ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ. Va, in tal senso, debitamente corretta la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 384, comma 4, cod. proc. RG 12111/19Frezza-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli civ.poiché pur se la pronuncia di rigetto delle pretese esternate dal curatore risulta conforme al diritto, la motivazione di essa deve essere viceversa emendata nei termini che seguono. Giova, allora,al riguardo osservare che a seguito dell'impugnazione del lodo avanti al Tribunale di Brescia le parti raggiungevano un accordo stragiudiziale alle cui pattuizione restava tuttavia estranea la società in persona del suo curatore sociale. In esecuzione di detti accordi le parti procedevano a depositare rinuncia ai rispettivi atti, rinuncia a cui pure aderiva, sempre in persona del suo curatore speciale, anche la società, instando tutti, compresa anche la società, il giudice adito perché fosse dichiarata l'estinzione del giudizio, incombente a cui il giudice richiesto dava seguito con provvedimento averbale del 15.12.2016. Ora, alla luce dell'intervenuta estinzione del giudizio in ragione del quale si era proceduto a nominare un curatore alla società in persona dell'odierna ricorrente deve ritenersi che questa, con il proprio consenso prestato rinunciando insieme alle altre parti agli atti del giudizio di impugnazione del lodo, pur non essendo al corrente degli accordi intervenuti tra i paciscenti e ignorando, dunque, in che termini si fosse provveduto a regolare gli interessi della società, avesse esaurito i propri compiti e fosse perciò cessata dall'ufficio che le conferiva la legittimazione processuale per conto della società. A vendo , infatti, la ricorrente aderito agli accordi transattivi rinunciando agli atti del giudizio, ha pure implicitamente rinunciato ad ogni pretesa originata dal lodo, posto che gli effetti di esso – e dunque, la condanna alle spese dei soccombenti in favore della società – devono ritenersi venuti meno a seguito dell'accordo intervenuto tra i soci e a cui pure la società, rinunciando agli atti del giudizio, ha prestato la propria adesione, pur ignorando, come detto, in che modo fossero stati regolati gli interessi della società. RG 12111/19Frezza-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] consegue che, essendosi esaurito, per effetto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizioimpugnatorio, il contenzioso arbitrale, il curatore non disponeva più di alcuna legittimazione a farsi interprete degli interessi della società e a farsi istante della richiesta di exequatur, con l'ovvia scontata conclusione che la domanda del medesimo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva. 4. Il ricorso, corretta la motivazione del decreto impugnato nei termini anzidetti, deve quindi essere rigettato. 5. In ragione della particolarità della vicenda sussistono i presupposti ex Corte Cost. 77/2018 per far luogo alla integrale compensazione delle spese del presente giudizio. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e co mpensa integralmente le spese del presente giudizio. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno13.07.2023. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]