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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26568/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Locri il 14/10/2022, escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3 ter D.Ivo 286 del 1998 e, rideterminata la pena in anni cinque, mesi uno di reclusione ed euro 1.300.000 di multa, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 12, commi 1 e 1 bis, quanto al comma 3, lettere a), b), c) ed e) D.Ivo 286 del 1998.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 12, Divo 286/1998 quanto all'individuazione del ricorrente e dell'attribuzione allo stesso di una condotta a titolo di concorso nel reato.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbe errata in quanto dalle prove acquisite sarebbe emerso esclusivamente che il ricorrente non ha viaggiato sottocoperta e questo non sarebbe idoneo a sostenere che lo stesso abbia concorso nella commissione del reato quanto, piuttosto, che lo stesso aveva avuto un trattamento in qualche modo di favore avendo pagato una cifra maggiore.

Neutra, d'altro canto, sarebbe la circostanza che all'imputato sono stati sequestrati due cellulari, due coltelli e uno sfollagente in quanto tali oggetti personali, contenuti nel suo zaino, gli erano stati appena riconsegnati dagli autori del reato, circostanza questa, confermata anche dai testimoni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorse è inammissibile.

2. Nell'unico motivo di ricorso proposto la difesa deduce la violazione di legge e H vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.

La doglianza, impropriamente formulata anche nei termini della violazione di legge, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra la sentenza di primo grado, ha fornito adeguate risposte alle medesime censure già sollevate nell'atto di appello.

Con il riferimento alla piena attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, che lo hanno compiutamente riconosciuto, al sequestro effettuato di due cellulari, due coltelli e uno sfollagente e all'inverosimile spiegazione fornita dal ricorrente anche sul punto, infatti, il giudice d'appello ha evidenziato le ragioni per cui ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità formulato dal primo giudice, ciò anche sottolineando come sia estremamente significativo il dato costituito dalla nazionalità del ricorrente, turco come gli altri due scafisti, mentre tutti i trasportati erano di nazionalità egiziana, e il rinvenimento proprio dello sfollagente in suo possesso, strumento utilizzato per costringere i migranti a rimanere sotto coperta.

A fronte di tale motivazione, coerente e logica quanto al riconoscimento del ricorrente e della fondatezza dell'accusa, ogni ulteriore critica, tesa peraltro a sollecitare una diversa e alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, pertanto, risulta inconferente.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Locri il 14/10/2022, escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3 ter D.Ivo 286 del 1998 e, rideterminata la pena in anni cinque, mesi uno di reclusione ed euro 1.300.000 di multa, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 12, commi 1 e 1 bis, quanto al comma 3, lettere a), b), c) ed e) D.Ivo 286 del 1998.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 12, Divo 286/1998 quanto all'individuazione del ricorrente e dell'attribuzione allo stesso di una condotta a titolo di concorso nel reato. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbe errata in quanto dalle prove acquisite sarebbe emerso esclusivamente che il ricorrente non ha viaggiato sottocoperta e questo non sarebbe idoneo a sostenere che lo stesso abbia concorso nella commissione del reato quanto, piuttosto, che lo stesso aveva avuto un trattamento in qualche modo di favore avendo pagato una cifra maggiore. Neutra, d'altro canto, sarebbe la circostanza che all'imputato sono stati sequestrati due cellulari, due coltelli e uno sfollagente in quanto tali oggetti personali, contenuti nel suo zaino, gli erano stati appena riconsegnati dagli autori del reato, circostanza questa, confermata anche dai testimoni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorse è inammissibile. 2. Nell'unico motivo di ricorso proposto la difesa deduce la violazione di legge e H vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza, impropriamente formulata anche nei termini della violazione di legge, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra la sentenza di primo grado, ha fornito adeguate risposte alle medesime censure già sollevate nell'atto di appello. Con il riferimento alla piena attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, che lo hanno compiutamente riconosciuto, al sequestro effettuato di due cellulari, due coltelli e uno sfollagente e all'inverosimile spiegazione fornita dal ricorrente anche sul punto, infatti, il giudice d'appello ha evidenziato le ragioni per cui ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità formulato dal primo giudice, ciò anche sottolineando come sia estremamente significativo il dato costituito dalla nazionalità del ricorrente, turco come gli altri due scafisti, mentre tutti i trasportati erano di nazionalità egiziana, e il rinvenimento proprio dello sfollagente in suo possesso, strumento utilizzato per costringere i migranti a rimanere sotto coperta. A fronte di tale motivazione, coerente e logica quanto al riconoscimento del ricorrente e della fondatezza dell'accusa, ogni ulteriore critica, tesa peraltro a sollecitare una diversa e alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, pertanto, risulta inconferente. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo