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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15247/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 648 cod. pen. in quella prevista dall'art. 624 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la prospettazione difensiva che vuole sia stato l'imputato a rubare la targa prova al fine di occultare la provenienza delittuosa dello scooter che egli avrebbe in precedenza sottratto risulta distonica con il lasso di tempo - pari a quattro mesi circa - trascorso tra la denuncia di furto del mezzo, avvenuta il 14/11/2018, e quella della targa prova appostavi, sporta il 4/03/2019.

Inoltre, depongono per la verosimiglianza dell'ipotesi accusatoria - in assenza di allegazioni ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen. - sia il lasso di tempo trascorso tra l'ultimo furto della targa e quello del controllo effettuato nei confronti dell'imputato colto alla guida del mezzo - del tutto logicamente idoneo a supportare una ricezione del bene "confezionato" da terzi - sia le dichiarazioni rese in sede di denuncia dalla persona offesa la quale riconosceva come autore del furto del proprio scooter un uomo sui quarant'anni, fornendo dunque una descrizione del tutto differente dall'odierno ricorrente, all'epoca diciottenne; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 648 cod. pen. in quella prevista dall'art. 624 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la prospettazione difensiva che vuole sia stato l'imputato a rubare la targa prova al fine di occultare la provenienza delittuosa dello scooter che egli avrebbe in precedenza sottratto risulta distonica con il lasso di tempo - pari a quattro mesi circa - trascorso tra la denuncia di furto del mezzo, avvenuta il 14/11/2018, e quella della targa prova appostavi, sporta il 4/03/2019. Inoltre, depongono per la verosimiglianza dell'ipotesi accusatoria - in assenza di allegazioni ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen. - sia il lasso di tempo trascorso tra l'ultimo furto della targa e quello del controllo effettuato nei confronti dell'imputato colto alla guida del mezzo - del tutto logicamente idoneo a supportare una ricezione del bene "confezionato" da terzi - sia le dichiarazioni rese in sede di denuncia dalla persona offesa la quale riconosceva come autore del furto del proprio scooter un uomo sui quarant'anni, fornendo dunque una descrizione del tutto differente dall'odierno ricorrente, all'epoca diciottenne; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15247/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris