Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:T:1999:332
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998B0191(01) - IT
Avis juridique important
|
61998B0191(01)
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 1999. - [OSCURATO:PERSONA]. Ltd contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Concorrenza - Pagamento di un'ammenda - Cauzione bancaria - Procedimento sommario - Urgenza - Provvedimenti provvisori. - [OSCURATO:PERSONA]191/98 R II.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-03909
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Urgenza - Danno grave e irreparabile che può verificarsi imminentemente - Nozione
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza - Ponderazione dei diversi interessi in gioco
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
[OSCURATO:PERSONA]
1 Perché sia soddisfatto il presupposto per la concessione della sospensione dell'esecuzione o di provvedimenti provvisori legato all'esistenza del rischio per il richiedente di subire un danno grave e irreparabile, non è necessario che l'imminenza del danno debba essere comprovata con assoluta certezza. E' sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente
2 Il giudice del procedimento sommario, quando determina le modalità della sospensione dell'esecuzione dell'obbligo imposto a un'impresa di costituire, a favore della [OSCURATO:PERSONA], una garanzia bancaria quale condizione della non riscossione immediata di un'ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza, deve ponderare i diversi interessi in gioco, in particolare quello della Comunità a poter riscuotere l'ammenda nel caso in cui il ricorso nella causa principale sia respinto, nonché, più in generale, l'interesse pubblico collegato alla preservazione dell'effetto dissuasivo delle ammende pronunciate dalla [OSCURATO:PERSONA].