CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 gennaio 2025
Cassazione n. 27742/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRENTOnei confronti di: [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore del legale rappresentante della società, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile in quanto infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/3/2025, il Tribunale del Riesame di Trento ha annullato, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e al sequestro funzionale alla confisca per equivalente, il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Trento il 12/1/2025 che, nell'ambito di una complessa indagine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nella quale sono stati ipotizzati nei confronti delle persone fisiche i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 81 cod. pen., 316 ter cod. pen., 119 comma 13.bis.1 del dl. 34/2020 e in relazione alla società la violazione dell'art. 24 d.lvo 231/01 in relazione all'art. 316 ter cod. pen., aveva disposto: "il sequestro ai fini della confisca per equivalente ex art. 321 comma 2 bis cpp e 19 comma 2- 53 d.lgs. 231/01 da applicarsi indifferentemente su beni (immobili, mobili registrati, denaro ed investimenti, beni preziosi) che risultino nella disponibilità degli indagati e di [OSCURATO:PERSONA] sino ad un massimo di 5.650.719,07; il sequestro impeditivo teso a bloccare la quota parte ancora non utilizzata dei crediti inesistenti creati da [OSCURATO:PERSONA] per complessivi 8.364.051,29...". Nel corpo della motivazione, il Tribunale ha precisato che l'annullamento, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], "involge anche l'annullamento del sequestro disposto a carico della società qui ricorrente ([OSCURATO:SOCIETA].) in veste di terza interessata, sequestro la cui esecuzione è avvenuta, nella prospettiva accusatoria, per apprendere disponibilità finanziarie ritenute nella disponibilità del medesimo indagato". 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento che denuncia la violazione della legge penale. In primo luogo, si lamenta che il provvedimento del Tribunale non teneva conto del prevalente orientamento di legittimità che nega al terzo la legittimazione a contestare i presupposti della misura cautelare reale, potendosi dolere esclusivamente della titolarità/disponibilità del bene sequestrato in capo all'indagato. Si osserva altresì che l'ordinanza non prendeva in considerazioni gli elementi che avevano determinato l'apprensione del denaro rinvenuto nella sede della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il vizio denunciato, ancora, riguarderebbe la "sussistenza della motivazione del periculum in mora nel provvedimento impugnato e [il]... mancato utilizzo dei poteri di integrazione da parte del tribunale del riesame". Si assume che il GIP, in un passo della motivazione, seppur relativa al sequestro impeditivo, si sofferma sui pericoli derivanti dalla circolazione del credito così implicitamente richiamando la richiesta del PM in ordine al sequestro anticipatorio della confisca dove era stato dedotto che "il periculum in mora è, nel caso di specie, insito nella natura stessa dell'oggetto da apprendere è evidente come sia facilissima la dispersione del denaro e, di contro, molto difficoltoso (se non impossibile) il recupero una volta distolto dal circuito bancario od inviato su conti correnti esteri". Si aggiunge che il Tribunale del Riesame "avrebbe legittimamente e doverosamente potuto integrare tale, ritenuta, insufficiente motivazione". 2.2 Ulteriori profili che imporrebbero l'annullamento del decreto sarebbero, ad avviso del ricorrente, da individuarsi nelle errate valutazioni espresse dal Tribunale in ordine al "concetto di profitto-prodotto del reato" e alla "mancata graduazione dei sequestri". Si deduce che il Tribunale aveva "confuso" il prodotto con il profitto del reato, benché nella richiesta di sequestro presentata dal PM fosse stato chiarito che "il profitto dei reati di cui agli artt. 316 ter cp e 24 D.Lvo 231/01 è riconoscibile nelle somme ottenute tramite la commercializzazione dei crediti fraudolenti" ed era quantificabile in C 5.650.719,07 mentre "il prodotto del reato p. e p. dall'art. 316 ter si riconosce nell'importo dei crediti fittizi creati da [OSCURATO:PERSONA], ricostruiti in C 10.031.401,60". Si precisa, quindi, che il GIP, in ordine alla "previa sequestrabilità diretta del profitto", aveva dato atto della impossibilità della confisca diretta, essendo stata nel corpo del decreto utilizzata l'espressione "perduta l'individualità storica del profitto illecito", che richiamava esplicitamente quanto esposto dal PM nella richiesta di sequestro preventivo, in cui era precisato: "Il profitto diretto del reato, goduto da [OSCURATO:PERSONA], è sequestrabile grazie al combinato disposto degli artt. 53 e 19 co. 1 del . Igs. 231/01 ed è da ricercarsi tra le somme liquide giacenti nei conti correnti della società... Allo stato il profitto del reato incassato a mezzo bonifico bancario sui conti di [OSCURATO:PERSONA] è, con buona evidenza, già stato utilizzato risalendo tali movimentazioni economiche a periodi ben antecedenti al 2024 (ndr: i fatti risalgono al 2021). Ordunque, se il profitto diretto non è apprendibile, si è legittimati a richiedere il sequestro nella forma per equivalente da eseguirsi indifferentemente: su beni e valori finanziari nella disponibilità della società grazie al combinato disposto dell'art. 53 e 19 co. 20 DLvo 231/01; su beni e valori finanziari nella disponibilità degli indagati grazie al combinato disposto dell'art. 321 co. 2 cpp e 322 ter cp; il tutto fino a capienza del profitto del reato". Viene, altresì, precisato che in fase esecutiva il PM aveva accertato che non erano disponibili somme significative su conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2.3 Altro tema investito dalla violazione di legge è relativo alla qualificazione, emergente dal provvedimento impugnato, della confisca del denaro come confisca per equivalente e non come confisca diretta, in palese violazione degli arresti della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sequestro annullato dal provvedimento impugnato, in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. è relativo all'importo di C 21.150,00 rinvenuto nella sede della società, ubicata in Trento, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 nel corso della perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza il 19/2/2025. 2. Come già anticipato il dissequestro trae origine dall'annullamento del sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] disposto dal Tribunale del Riesame con decisione contro cui il Procuratore distrettuale ha proposto ricorso per Cassazione, da questa Corte ritenuto inammissibile.Venuto meno il capo del decreto di sequestro che disponeva il vincolo sui beni direttamente o indirettamente nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], anche in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe comunque preclusa la sottoposizione a sequestro delle banconote rinvenute nella sede della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stato quel denaro appreso in quanto ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse da parte del Procuratore ricorrente posto che l'accoglimento dell'impugnativa non condurrebbe, in ogni caso, all'applicazione della misura reale e, quindi, al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante. Nel caso in cui il pubblico ministero propone ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, infatti, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Pg, Rv. 285026 - 01; conf. Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285867 - 01; Sez. 2, n. 41971 del 10/10/2024, Cirillo). P.Q.M. Dichiara inammissibile