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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36681/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 16310/2021 FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catania con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA] a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena a carico del predetto in relazione ai reati di rapina ed altro.

2. L' imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dell'imputato, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, in relazione a motivi di impugnazione riguardanti il trattamento sanzionatorio.

Ed, invero, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018 - dep. 18/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27523401).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 16310/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania con la sentenza di epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA] a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena a carico del predetto in relazione ai reati di rapina ed altro. 2. L' imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dell'imputato, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, in relazione a motivi di impugnazione riguardanti il trattamento sanzionatorio. Ed, invero, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018 - dep. 18/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27523401). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il pr
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