CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 19642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto. letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 aprile 2021, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Catania dell]. novembre 2014, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché in qualità di promotore, organizzatore e coordinatore di un'associazione dedita allo spaccio, cedeva a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., per essersi la Corte d'appello pronunciata su tutte le doglianze prospettate nell'atto di appello nonostante la difesa avesse, nel frattempo, previa rinuncia a tutti i motivi di gravame, concordato con il pubblico ministero la determinazione della pena. Secondo il ricorrente, i giudici territoriali avrebbero ignorato detta istanza - del cui rigetto non vi è, infatti, alcuna menzione nella motivazione resa - addivenendo ad una decisione che avrebbe superato il limite di cognizione, estesa erroneamente anche ai motivi per i quali era stata presentata espressa rinuncia, nonché irrogato una pena più elevata rispetto a quella concordata con l'accusa. [OSCURATO:PERSONA] 3. La censura del ricorrente, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata considerazione del concordato concluso tra le parti in appello, è fondata. Giova, preliminarmente, chiarire che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589 cod. proc. pen., ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Detto istituto ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l'applicabilità della giurisprudenza in tema di cd. "patteggiamento in appello" secondo la quale il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'articolo 599, comma 4, cod. proc. pen. (poi abrogato dal d.l. n. 92 del 2008) non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'articolo 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato avesse rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice doveva limitarsi ai motivi non rinunciati (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522). E segnatamente, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (ex multis, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020). Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ed il Procuratore generale hanno concordato, come si evince dagli atti allegati al ricorso, in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione sanzionatoria, indicando la pena da applicarsi in ragione di tale accordo, con contestuale rinuncia a qualsivoglia differente motivo di gravame. La Corte d'appello non ha tenuto conto di tale atto presente nel fascicolo processuale e, conseguentemente, ha riservato al ricorrente un trattamento sanzionatorio più severo di quello concordato. 4. Il vizio riscontrato impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso il 22/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Alessandro