Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09640/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso, nella specie: - Il primo, che deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 628, primo comma, secondo comma, terzo comma, n. 1) e 2), cod. pen., precisamente diretto a censurare: l'impiego in motivazione della tecnica per relationem, avendo la corte d'appello richiamato i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado in punto di responsabilità; la valutazione della corte d'appello in relazione all'attendibilità della persona offesa; la mancata individuazione del correo [OSCURATO:PERSONA]; - Il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di omessa o insufficiente motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4), cod. pen.; non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive, coerenti e prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da mancanza di specificità nella sua formulazione, giacché formulata in mancanza di qualsivoglia confronto con la motivazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che invero il giudice del merito ha adeguatamente motivato con riferimento a tutti i punti innanzi richiamati (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 in ordine all'ammissibilità dell'impiego alla tecnica del rinvio nel corpo della motivazione, avvalorata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; pag. 7 in ordine alle dichiarazioni della persona offesa apparse prive di contraddizioni e riscontrate da molteplici elementi ricavati dagli accertamenti investigativi; pagg. 7-8 in ordine alla deposizione del co-imputato [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che il secondo motivo, come sopra richiamato, è altresì manifestamente infondato, giacché censura un vizio che non emerge dal testo della motivazione, la quale correttamente enuclea gli elementi sulla base dei quali escludere l'attenuazione per speciale tenuità del danno, secondo una valutazione sottratta alla cognizione di questa Corte, essendo essa riferita al merito del fatto, e ad una discrezionale ponderazione degli indici di gravità che connotano la circostanza in esame (si vedano pagg. 8-9 della sentenza impugnata, ove la corte d'appello esclude l'applicazione dell'art 62, n. 4, sulla base di plurimi elementi, tra i quali il contesto fattuale, la riunione di più persone, l'uso dell'arma e il danno cagionato alla persona offesa, comprensivo delle lesioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso, nella specie: - Il primo, che deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 628, primo comma, secondo comma, terzo comma, n. 1) e 2), cod. pen., precisamente diretto a censurare: l'impiego in motivazione della tecnica per relationem, avendo la corte d'appello richiamato i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado in punto di responsabilità; la valutazione della corte d'appello in relazione all'attendibilità della persona offesa; la mancata individuazione del correo [OSCURATO:PERSONA]; - Il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di omessa o insufficiente motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4), cod. pen.; non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive, coerenti e prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da mancanza di specificità nella sua formulazione, giacché formulata in mancanza di qualsivoglia confronto con la motivazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che invero il giudice del merito ha adeguatamente motivato con riferimento a tutti i punti innanzi richiamati (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 in ordine all'ammissibilità dell'impiego alla tecnica del rinvio nel corpo della motivazione, avvalorata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; pag. 7 in ordine alle dichiarazioni della persona offesa apparse prive di contraddizioni e riscontrate da molteplici elementi ricavati dagli accertamenti investigativi; pagg. 7-8 in ordine alla deposizione del co-imputato [OSCURATO:PERSONA]); ritenuto che il secondo motivo, come sopra richiamato, è altresì manifestamente infondato, giacché censura un vizio che non emerge dal testo della motivazione, la quale correttamente enuclea gli elementi sulla base dei quali escludere l'attenuazione per speciale tenuità del danno, secondo una valutazione sottratta alla cognizione di questa Corte, essendo essa riferita al merito del fatto, e ad una discrezionale ponderazione degli indici di gravità che connotano la circostanza in esame (si vedano pagg. 8-9 della sentenza impugnata, ove la corte d'appello esclude l'applicazione dell'art 62, n. 4, sulla base di plurimi elementi, tra i quali il contesto fattuale, la riunione di più persone, l'uso dell'arma e il danno cagionato alla persona offesa, comprensivo delle lesioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 09640/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris