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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 32675/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Angera il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 05/07/2024; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il ricorso è stato proposto il 24 luglio 2024, senza il rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge n. 69 del 2005, considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 10 luglio 2024 e notificata al difensore del consegnando, [OSCURATO:PERSONA], in data 11 luglio 2024 e il successivo 12 luglio a [OSCURATO:PERSONA]: sicché il suddetto termine scadeva il 17 luglio per il difensore e il 18 luglio per l'interessato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; te. ritenuto che alla Cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Angera il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 05/07/2024; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il ricorso è stato proposto il 24 luglio 2024, senza il rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge n. 69 del 2005, considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 10 luglio 2024 e notificata al difensore del consegnando, [OSCURATO:PERSONA], in data 11 luglio 2024 e il successivo 12 luglio a [OSCURATO:PERSONA]: sicché il suddetto termine scadeva il 17 luglio per il difensore e il 18 luglio per l'interessato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; te. ritenuto che alla Cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 32675/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris