Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11510/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 36852/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1900; Rilevato che l'imputato presenta un unico motivo di ricorso per cassazione per mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che è ineccepibile la motivazione che ha negato la lieve entità del fatto, essendo stata accertata l'attività all'interno della piazza di spaccio e che l'imputato aveva una fitta rete di clienti che lo contattavano costantemente e commerciava diverse tipologie di sostanze mostrando una non irrilevante capacità di rifornimento; Ritenuto che la decisione è rispettosa dei criteri di giudizio della sentenza a Sezioni Unite Murolo (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 -01), perché c'è la valutazione complessiva di tutti gli indici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 36852/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1900; Rilevato che l'imputato presenta un unico motivo di ricorso per cassazione per mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che è ineccepibile la motivazione che ha negato la lieve entità del fatto, essendo stata accertata l'attività all'interno della piazza di spaccio e che l'imputato aveva una fitta rete di clienti che lo contattavano costantemente e commerciava diverse tipologie di sostanze mostrando una non irrilevante capacità di rifornimento; Ritenuto che la decisione è rispettosa dei criteri di giudizio della sentenza a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 -01), perché c'è la valutazione complessiva di tutti gli indici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11510/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris