CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 10218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13563/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sè stesso nel presente giudizio, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della Basilicata n. 632/2015depositata il 14/12/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel corso di indagini di PG delegate, la Guardia di finanza di Rionero eseguì una verifica fiscale nei confronti dell’odierno ricorrente, al cui esito gli vennero contestati maggiori redditi professionali non dichiarati in relazione agli anni 2004 e 2005, rispettivamente per euro 100.000,00 e 158.094,00 per aver ricevuto un bonifico dai coniugi Rita/Carnevale e, come comprovato da corrispondenza di natura confessoria, con la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., importi non fatturati. Il giudizio di prime cure si concluse negativamente per il ricorrente così come quello di appello. Successivamente venne presentato ricorso per revocazione avverso tale ultima sentenza ed il contribuente, in particolare, dedusse un errore ex art. 395, n. 4 c.p.c. per avere la CTR disposto formalmente l’acquisizione di documenti difensivi a lui favorevoli ma di essersi pronunciata senza averli esaminati in quanto “di fatto non acquisiti”. In particolare, il ricorrente lamentò il mancato vaglio da parte del giudicante di una dichiarazione accom pagnatoria del bonifico dei due coniugi e della documentazione inerente lo svolgimento dell’incarico professionale per conto della società innanzi citata. La CTR respinse il ricorso per revocazione in quanto escluse che ricorresse un errore di fatto. Venne richiamata la giurisprudenza di questa Corte per la quale l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposto a suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione di diritto delle risultanze processuali. All’esito si affermò che “la dedotta invocata disamina di tali documenti supposti come decisivi e forieri di errore in realtà si palesa come motivo di errore di giudizio nella valutazione delle prove piuttosto che errore di fatto”. Avverso la prefata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un motivo mentre l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con un motivo perché sarebbe stato violato o falsamente applicato l’art. 395, comma 4, c.p.c., e per l’effetto la sentenza sarebbe nulla per omesso esame dell’errore revocatorio, nonché per violazione degli artt. 11, 24, 113 Cost., violazione del diritto di difesa e del contraddittorio e violazione del diritto adun giusto ed effettivo processo. L’errore sarebbe costituito nell’aver il giudice di seconde cure deciso avendo disposto l’acquisizione del fascicolo di parte senza constatare che lo stesso in atti non vi fosse così non valutando documenti ritenuti dirimenti dal ricorrente. 2. Il motivo è infondato. Dalla stessa ricostruzione del ricorrente emerge che la CTR, preso atto dell’avvenuta acquisizione del fascicolo mancante, successivamente alla comunicazione pervenuta dalla competente CTP, abbia all’esito riservato la decisione (pag. 4 del ricorso). Nella vicenda in esame, pertanto, ciò che si lamenta è la “ritenuta” mancata acquisizione di un documento laddove la Corte non solo ha dato atto della sua presenza nel fascicolo ma ha espresso il proprio convincimento in forza delle prove raccolte. La doglianza, dunque, si risolve, in realtà, nel contestato omesso esame di un documento, sicché deve chiedersi se tale asserito vizio possa costituire errore revocatorio e la risposta non può che essere negativa in quanto –come precisato dalla CTR - si tratterebbe, al più, di un errore di giudizio giammai di un errore di fatto. Sul punto trova applicazione Cass. n. 2236/2022 secondo cui l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali. (Nella specie, a fronte della prospettazione della ricorrente che aveva lamentato la mancanza nel carteggio processuale del contratto cd. di servicing e l'insufficienza dell'ulteriore documentazione prodotta per dimostrare la legittimazione attiva della società incaricata di riscuotere un credito cd. a sofferenza, la S.C. ha escluso l'esistenza di un vizio revocatorio, evidenziando trattarsi di fatti oggetto di controversia ed implicanti un'attività valutativa del giudice). 3. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, come da dispositivo. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per