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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 00603/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso194-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatosiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato si i n ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 554/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/05/2021; Ric. 2022 n. 00194 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] italiane, per ottenerne la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 60.474,83, corrispondente al valore di rimborso di cinque buoni postali fruttiferi ordinari e, in subordine, della somma risultante dall’applicazione del d.m. 13 giugno 1986, comunque indicata in euro 30.245,16, oltre agli interessi convenzionali, e ottenne l’accoglimento della domanda subordinata, nei limiti di euro 29.327,26, oltre agli interessi legali; - la sentenza di primo grado fu impugnata con appello principale da [OSCURATO:SOCIETA] italiane quanto alla statuizione concernente le spese, che erano state addebitate alla convenuta limitatamente alla metà, e l’appellato propose appello incidentale; - entrambi gli appelli sono stati respinti, previa correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado quanto all’importo della somma oggetto di condanna; - a sostegno della decisione, la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto che ai buoni postali fruttiferi in questione, rispettivamente emessi due il 15 maggio 1985, due il 18 marzo 1986 e uno il 16 luglio 1986, fosse applicabile l’art. 173 del codice postale, che consentiva la variazione del tasso d’interesse relativo ai buoni già sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma che l’aveva abrogato, sottolineando che era comunque consentito riscuotere i buoni ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato e maturati fino all’entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 che ha apportato le modifiche in peius, senza necessità di una comunicazione Ric. 2022 n. 00194 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -3- individuale della variazione del tasso; ha escluso di poter disapplicare il suddetto d.m. per contrasto con l’art. 3 della l. n. 241/1990, risalente a quattro anni dopo l’emanazione di esso, che comunque è da ritenere provvedimento di carattere generale per il quale è escluso l’obbligo di motivazione; ha, infine, affermato la conformità della normativa così ricostruita al diritto unionale, posto che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del predetto d.m. è forma di pubblicità adeguata della variazione dei tassi; quanto, infine, all’appello principale, ha fatto leva sul fatto che l’attore aveva dovuto adire il tribunale per ottenere il pagamento dei buoni, sia pure in misura ridotta rispetto al quantum rich iesto, e che l’ente convenuto non aveva neppure formulato un’offerta reale all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado; - contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi e illustra con memoria, cui Poste italiane s.p.a. reagisce con controricorso, pure corredato di memoria; - è stata formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380 - bis , comma 1, c.p.c.

Considerato che: - col primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/73, là dove il giudice d’appello, conformandosi ai principi di diritto fissati dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 3963/19, ha aderito a un’opzione interpretativa che si porrebbe in contrasto con i principi del diritto unionale, in base ai quali il risparmiatore dev’essere informato in ordine alla natura dell’investimento, alla tipologia dei titoli e al loro grado di rischio prima della collocazione, nonché delle successive variazioni di rendimento; Ric. 2022 n. 00194 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -4- di modo che le variazioni di rendimento nel caso in esame applicate comporterebbero la violazione sia del diritto di proprietà, presidiato dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia del diritto alla parità di trattamento, riconosciuto dagli artt. 20 e 21 della medesima Carta, senza alcuna giustificazione, nonostante l’elevato livello di protezione che va garantito al consumatore-investitore alla luce dell’art. 38 della Carta; - col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1335 e 1375 c.c., perché, in violazione del generale obbligo di buona fede gravante sulle parti contraenti, sarebbe stata omessa qualunque informazione sulla possibilità che il rendimento dei buoni postali in questione potesse essere soggetto a variazione in corso di rapporto; - col terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90 per difetto di motivazione del d.m. 13 giugno 1986 e se ne chiede la disapplicazione; - i motivi, che vanno congiuntamente esaminati, perché connessi, benché ammissibili, in quanto, contrariamente a quanto obiettato in controricorso, aggrediscono le statuizioni della sentenza impugnata con la quale, nel confermare il rigetto della domanda proposta dal risparmiatore, si è appunto fatto leva sull’interpretazione contestata in ricorso, sono comunque infondati; - inconsistenti sono difatti le critiche mosse alle argomentazioni con le quali le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza dinanzi richiamata, hanno stabilito che la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156/73, nel testo novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460/74, come convertito -che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso d’interesse sulla base di decreti ministeriali- continua a trovare applicazione ai Ric. 2022 n. 00194 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -5- rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/99; quest'ultima, difatti, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale; - anzitutto, priva di fondamento è la censura nella parte in cui si punta sull’omessa informazione della possibilità di variazione, posto che il legislatore ha affidato la conoscenza della modifica dei tassi di interesse alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] (in termini, in relazione a fattispecie analoga, cfr. Cass. n. 24527/21); - inoltre, il fatto stesso che le modifiche del tasso d’interesse sono espressamente consentite, le rende prevedibili, di modo che è escluso che possa consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un “affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo (in termini, Corte cost., n. 26/20), sul quale, invece, il ricorrente insiste in memoria; - improprio è, d’altronde, lo stesso ricorso alla categoria dell’affidamento riposto dai risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell’investimento, posto che la variazione sfavorevole del tasso d’interesse non risale a quel momento, ma opera per il Ric. 2022 n. 00194 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -6- futuro, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto che la dispone; - queste considerazioni ridondano nell’infondatezza della censura, con riguardo al diritto unionale, con la quale si prospetta la violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto quale conseguenza dell’inadeguata informativa fornita ai consumatori-investitori; - di là dalla considerazione, già svolta, che l’informazione discende dalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], il principio di affidamento, in chiave unionale, è sì corollario di quello di certezza del diritto, il quale richiede che le norme di diritto siano chiare e precise; - occorre pur sempre, tuttavia, per poter invocare il principio, che l’applicazione di quelle norme sia prevedibile per i soggetti dell'ordinamento, specie quando possono produrre conseguenze sfavorevoli (Corte giust. 15 aprile 2021, [OSCURATO:SOCIETA]., punto 41); - ma è proprio il presupposto della prevedibilità che manca nel caso in esame, giustappunto perché, al contrario, come ha sottolineato la Corte costituzionale, non era prevedibile l’applicazione della disciplina concernente i tassi d’interesse riportati sul retro di ciascun buono al momento della rispettiva sottoscrizione; era prevedibile, invece, l’applicazione della disciplina che ha disposto la variazione di quei tassi; - irrilevanti sono quindi le considerazioni sviluppate in ricorso e ribadite in memoria; - né sussiste l’adombrata lesione del principio di parità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l’art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari; - e ciò perché, come ancora la Corte costituzionale con la richiamata pronuncia ha chiarito, quanto al periodo di vigenza Ric. 2022 n. 00194 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -7- della norma in esame, la natura giuridica delle Poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato un’innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle Poste italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario; - sicché coerentemente si è stabilito che, in ragione appunto della soggettività statuale del soggetto emittente, la modificazione demandata al decreto ministeriale trova ingresso all’interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell’art. 1339 del codice civile (Cass., sez. un., n. 3963/19, cit.); - e ancora, la qualificazione –per costante giurisprudenza di questa Corte–dei buoni in questione come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori di essi alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamentestabilito; - neanche rileva in alcun modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete la propria autorità dalla fonte normativa primaria (Cass. n. 4384/22): il che esclude la fondatezza dei rilievi posti col terzo motivo; - non v’è dunque ragione d’interpellare la Corte di giustizia, in quanto i dubbi sollevati in ricorso, e ribaditi in memoria, trovano piena e convincente risposta nel sistema, anche alla luce del diritto unionale,come interpretato da quella Corte; - la Cortedi giustizia, difatti, anche da ultimo (con sentenza resa dalla grande sezione in causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA]), nel chiarire –nuovamente-la portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza, ex art. 267, comma 3, del TFUE, ha posto l’accento sulla necessità della Ric. 2022 n. 00194 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -8- motivazione in ordine alla sussistenza di una situazione di esonero dall’obbligo di rinvio pregiudiziale, all’esito dell’esercizio del potere-dovere di valutazione sul punto, che spetta ai giudici nazionali, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con la dovuta attenzione, nell’ambito del sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici medesimi, cui è estranea ogni iniziativa delle parti, le quali non possono privare questi ultimi di tale indipendenza (punti 50-57); - e, significativamente, ha sottolineato che «ciò posto, la mera possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del diritto dell’Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente alla luce del contesto e della finalità di detta disposizione, nonché del sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all’interpretazione corretta di tale disposizione»(punto 48); - il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 6200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.

Ai sensi dell’art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso194-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatosiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato si i n ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 554/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/05/2021; Ric. 2022 n. 00194 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] italiane, per ottenerne la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 60.474,83, corrispondente al valore di rimborso di cinque buoni postali fruttiferi ordinari e, in subordine, della somma risultante dall’applicazione del d.m. 13 giugno 1986, comunque indicata in euro 30.245,16, oltre agli interessi convenzionali, e ottenne l’accoglimento della domanda subordinata, nei limiti di euro 29.327,26, oltre agli interessi legali; - la sentenza di primo grado fu impugnata con appello principale da [OSCURATO:SOCIETA] italiane quanto alla statuizione concernente le spese, che erano state addebitate alla convenuta limitatamente alla metà, e l’appellato propose appello incidentale; - entrambi gli appelli sono stati respinti, previa correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado quanto all’importo della somma oggetto di condanna; - a sostegno della decisione, la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto che ai buoni postali fruttiferi in questione, rispettivamente emessi due il 15 maggio 1985, due il 18 marzo 1986 e uno il 16 luglio 1986, fosse applicabile l’art. 173 del codice postale, che consentiva la variazione del tasso d’interesse relativo ai buoni già sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma che l’aveva abrogato, sottolineando che era comunque consentito riscuotere i buoni ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato e maturati fino all’entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 che ha apportato le modifiche in peius, senza necessità di una comunicazione Ric. 2022 n. 00194 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -3- individuale della variazione del tasso; ha escluso di poter disapplicare il suddetto d.m. per contrasto con l’art. 3 della l. n. 241/1990, risalente a quattro anni dopo l’emanazione di esso, che comunque è da ritenere provvedimento di carattere generale per il quale è escluso l’obbligo di motivazione; ha, infine, affermato la conformità della normativa così ricostruita al diritto unionale, posto che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] del predetto d.m. è forma di pubblicità adeguata della variazione dei tassi; quanto, infine, all’appello principale, ha fatto leva sul fatto che l’attore aveva dovuto adire il tribunale per ottenere il pagamento dei buoni, sia pure in misura ridotta rispetto al quantum rich iesto, e che l’ente convenuto non aveva neppure formulato un’offerta reale all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado; - contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi e illustra con memoria, cui Poste italiane s.p.a. reagisce con controricorso, pure corredato di memoria; - è stata formulata proposta di definizione - per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380 - bis , comma 1, c.p.c. Considerato che: - col primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 173 del d.P.R. n. 156/73, là dove il giudice d’appello, conformandosi ai principi di diritto fissati dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 3963/19, ha aderito a un’opzione interpretativa che si porrebbe in contrasto con i principi del diritto unionale, in base ai quali il risparmiatore dev’essere informato in ordine alla natura dell’investimento, alla tipologia dei titoli e al loro grado di rischio prima della collocazione, nonché delle successive variazioni di rendimento; Ric. 2022 n. 00194 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -4- di modo che le variazioni di rendimento nel caso in esame applicate comporterebbero la violazione sia del diritto di proprietà, presidiato dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia del diritto alla parità di trattamento, riconosciuto dagli artt. 20 e 21 della medesima Carta, senza alcuna giustificazione, nonostante l’elevato livello di protezione che va garantito al consumatore-investitore alla luce dell’art. 38 della Carta; - col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1335 e 1375 c.c., perché, in violazione del generale obbligo di buona fede gravante sulle parti contraenti, sarebbe stata omessa qualunque informazione sulla possibilità che il rendimento dei buoni postali in questione potesse essere soggetto a variazione in corso di rapporto; - col terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90 per difetto di motivazione del d.m. 13 giugno 1986 e se ne chiede la disapplicazione; - i motivi, che vanno congiuntamente esaminati, perché connessi, benché ammissibili, in quanto, contrariamente a quanto obiettato in controricorso, aggrediscono le statuizioni della sentenza impugnata con la quale, nel confermare il rigetto della domanda proposta dal risparmiatore, si è appunto fatto leva sull’interpretazione contestata in ricorso, sono comunque infondati; - inconsistenti sono difatti le critiche mosse alle argomentazioni con le quali le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza dinanzi richiamata, hanno stabilito che la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156/73, nel testo novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460/74, come convertito -che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso d’interesse sulla base di decreti ministeriali- continua a trovare applicazione ai Ric. 2022 n. 00194 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -5- rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/99; quest'ultima, difatti, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale; - anzitutto, priva di fondamento è la censura nella parte in cui si punta sull’omessa informazione della possibilità di variazione, posto che il legislatore ha affidato la conoscenza della modifica dei tassi di interesse alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] (in termini, in relazione a fattispecie analoga, cfr. Cass. n. 24527/21); - inoltre, il fatto stesso che le modifiche del tasso d’interesse sono espressamente consentite, le rende prevedibili, di modo che è escluso che possa consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un “affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo (in termini, Corte cost., n. 26/20), sul quale, invece, il ricorrente insiste in memoria; - improprio è, d’altronde, lo stesso ricorso alla categoria dell’affidamento riposto dai risparmiatori sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell’investimento, posto che la variazione sfavorevole del tasso d’interesse non risale a quel momento, ma opera per il Ric. 2022 n. 00194 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -6- futuro, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto che la dispone; - queste considerazioni ridondano nell’infondatezza della censura, con riguardo al diritto unionale, con la quale si prospetta la violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto quale conseguenza dell’inadeguata informativa fornita ai consumatori-investitori; - di là dalla considerazione, già svolta, che l’informazione discende dalla pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA], il principio di affidamento, in chiave unionale, è sì corollario di quello di certezza del diritto, il quale richiede che le norme di diritto siano chiare e precise; - occorre pur sempre, tuttavia, per poter invocare il principio, che l’applicazione di quelle norme sia prevedibile per i soggetti dell'ordinamento, specie quando possono produrre conseguenze sfavorevoli (Corte giust. 15 aprile 2021, [OSCURATO:SOCIETA]., punto 41); - ma è proprio il presupposto della prevedibilità che manca nel caso in esame, giustappunto perché, al contrario, come ha sottolineato la Corte costituzionale, non era prevedibile l’applicazione della disciplina concernente i tassi d’interesse riportati sul retro di ciascun buono al momento della rispettiva sottoscrizione; era prevedibile, invece, l’applicazione della disciplina che ha disposto la variazione di quei tassi; - irrilevanti sono quindi le considerazioni sviluppate in ricorso e ribadite in memoria; - né sussiste l’adombrata lesione del principio di parità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l’art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari; - e ciò perché, come ancora la Corte costituzionale con la richiamata pronuncia ha chiarito, quanto al periodo di vigenza Ric. 2022 n. 00194 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -7- della norma in esame, la natura giuridica delle Poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato un’innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle Poste italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario; - sicché coerentemente si è stabilito che, in ragione appunto della soggettività statuale del soggetto emittente, la modificazione demandata al decreto ministeriale trova ingresso all’interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell’art. 1339 del codice civile (Cass., sez. un., n. 3963/19, cit.); - e ancora, la qualificazione –per costante giurisprudenza di questa Corte–dei buoni in questione come titoli di legittimazione giustifica la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori di essi alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamentestabilito; - neanche rileva in alcun modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete la propria autorità dalla fonte normativa primaria (Cass. n. 4384/22): il che esclude la fondatezza dei rilievi posti col terzo motivo; - non v’è dunque ragione d’interpellare la Corte di giustizia, in quanto i dubbi sollevati in ricorso, e ribaditi in memoria, trovano piena e convincente risposta nel sistema, anche alla luce del diritto unionale,come interpretato da quella Corte; - la Cortedi giustizia, difatti, anche da ultimo (con sentenza resa dalla grande sezione in causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA]), nel chiarire –nuovamente-la portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza, ex art. 267, comma 3, del TFUE, ha posto l’accento sulla necessità della Ric. 2022 n. 00194 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -8- motivazione in ordine alla sussistenza di una situazione di esonero dall’obbligo di rinvio pregiudiziale, all’esito dell’esercizio del potere-dovere di valutazione sul punto, che spetta ai giudici nazionali, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con la dovuta attenzione, nell’ambito del sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici medesimi, cui è estranea ogni iniziativa delle parti, le quali non possono privare questi ultimi di tale indipendenza (punti 50-57); - e, significativamente, ha sottolineato che «ciò posto, la mera possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del diritto dell’Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente alla luce del contesto e della finalità di detta disposizione, nonché del sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all’interpretazione corretta di tale disposizione»(punto 48); - il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 6200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Ai sensi dell’art. 13, com
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