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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32143/2022

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ronunciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21659/2016 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO (1) D UFENERGY I TALIA S. P .A. (codice fiscale 03594850178), co n sede legale in Genova, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], (2) S ILVATEAM S. P .A.(codice fiscale 02960630040), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (CN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 74, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e ART .68 D .

LGS .difese, in forza di procure speciali, giusta atti per notar [OSCURATO:PERSONA] di Genova del 21 ottobre 2016 (rep. 25226) e del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Ceva del 24 ottobre 2016 /rep. 32860), dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 45E04 H501 K), con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 43. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 1052/67/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia -depositata il 25 febbraio 2016, non notificata.

LETTE le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate il 12 settembre 2022, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale.

U DITA la relazione svolta all’udienza del 4 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia _ Sezione distaccata di Brescia - rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 894/10/2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, dando atto, in punto di fatto, che l’Ufficio, a seguito del giudizio vittorioso presso la Commissione tributaria regionale ed in pendenza di un possibile ricorso per cassazione, aveva iscritto a ruolo la sanzione irrogata nella misura del 30% dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente, per poi ritenere che detta iscrizione fosse illegittima ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto la citata disposizione nulla dispone al riguardo, cosicchè le somme versate a tale titolo dovevano essere semmai rimborsate.

2. L’Agenzia delle Entrate impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite servizio postale il 16 settembre 2016, formulando un unico motivo di impugnazione;

4. Le società Dufenergy Italia S.p.A. e Silateam S.p.A. notificavano, in data 28 ottobre/3 novembre 2016, controricorso, nonché ricorso incidentale condizionato, chiedendo di confermare la decisione, correggendo la motivazione, comunque dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo delle sanzioni ai sensi dell’art. 13, co. 2, del d.lgs. n. 471/1997; 5 in data 3 ottobre 2022 le suindicate società hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5, co. 10, della legge n. 130/2002 «al fine di valutare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 5 Legge predetta», ribadendo detta richiesta all’udienza di dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21659/2016 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO (1) D UFENERGY I TALIA S. P .A. (codice fiscale 03594850178), co n sede legale in Genova, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], (2) S ILVATEAM S. P .A.(codice fiscale 02960630040), con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (CN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 74, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e ART .68 D . LGS .difese, in forza di procure speciali, giusta atti per notar [OSCURATO:PERSONA] di Genova del 21 ottobre 2016 (rep. 25226) e del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Ceva del 24 ottobre 2016 /rep. 32860), dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 45E04 H501 K), con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 43. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 1052/67/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione distaccata di Brescia -depositata il 25 febbraio 2016, non notificata. LETTE le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate il 12 settembre 2022, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale. U DITA la relazione svolta all’udienza del 4 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia _ Sezione distaccata di Brescia - rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 894/10/2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia, dando atto, in punto di fatto, che l’Ufficio, a seguito del giudizio vittorioso presso la Commissione tributaria regionale ed in pendenza di un possibile ricorso per cassazione, aveva iscritto a ruolo la sanzione irrogata nella misura del 30% dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente, per poi ritenere che detta iscrizione fosse illegittima ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto la citata disposizione nulla dispone al riguardo, cosicchè le somme versate a tale titolo dovevano essere semmai rimborsate. 2. L’Agenzia delle Entrate impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite servizio postale il 16 settembre 2016, formulando un unico motivo di impugnazione; 4. Le società Dufenergy Italia S.p.A. e Silateam S.p.A. notificavano, in data 28 ottobre/3 novembre 2016, controricorso, nonché ricorso incidentale condizionato, chiedendo di confermare la decisione, correggendo la motivazione, comunque dichiarando illegittima l’iscrizione a ruolo delle sanzioni ai sensi dell’art. 13, co. 2, del d.lgs. n. 471/1997; 5 in data 3 ottobre 2022 le suindicate società hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5, co. 10, della legge n. 130/2002 «al fine di valutare la possibilità di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 5 Legge predetta», ribadendo detta richiesta all’udienza di dis
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