CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06272/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Brescia che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.) quanto sul trattamento sanzionatorio, sulla recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (vedi pp.8,9 della sentenza impugnata), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione o carenze di motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] •e estensore I re ident