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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24280/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SANT'[OSCURATO:PERSONA]- TELLO avverso la sentenza del 13/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C:lalogero, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 13/01/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha riformato la sentenza in data 25/09/2018 del Tribunale di Patti, rideterminando la pena loro inflitta per i reati loro rispettivamente ascritti.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] (capo 3, 629 cod.pen., 416-bis.1 cod.pen.); capo 5-bis, art. 416-bis cod.pen.; capi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 A art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); [OSCURATO:PERSONA]: capo 1, 629, 416-bis.1 cod.pen.; capo 3, art. 629, 416-bis.1 cod.pen; capo 4, art. 629, 416-bis.1 cod.pen.; capo 5, 56, 629, 416-bis.1 cod.pen.; 5-bis, 416-bis cod.pen.; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (73 comma 5), 14, 15, 16, 17, art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

Deducono un unico motivo:

1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.".

I ricorrenti premettono che la Corte di appello, quale giudice del giudizio di rinvio, era stata chiamata a rideterminare la pena inflitta agli imputati.

Lamenta, dunque, la mancanza di una spiegazione quanto al possibile riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla misura della pena, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello è incorsa in un palese vizio di legittimità allorquando si è limitata a indicare unicamente la sanzione da infliggere agii imputati senza nemmeno argomentare i motivi per i quali si è addivenuti a una tale decisione, bensì richiamandosi ad asfittiche frasi di stile. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Anzitutto, sono inammissibili le doglianze relative alle circostanze attenuanti generiche, in quanto in relazione a tale punto si è formato il giudicato all'esito della pronuncia della Corte di cassazione.

In tale sentenza (n. 30145 del 13/07/2021) sono state specificamente affrontate e dichiarate inammissibili le questioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche.

Da ciò discende il passaggio in giudicato della sentenza sul punto, al cui riguardo non possono essere riproposte questioni in sede di giudizio di rinvio.

1.2. Il motivo relativo in relazione al trattamento sanzionatorio è aspecifico.

A tale riguardo -per quello che qui interessa- va ricordato che la sentenza dalla Corte di appello di Messina (poi annullata) aveva concluso per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una pluralità di fatti commessi in violazione della normativa sugli stupefacenti, alcuni dei quali ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, altri all'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo capo 13, che la Corte di appello aveva ritenuto qualificabile ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

In tal senso la sentenza rescindente ha derubricato tale fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rimesso alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al tale unico capo.

All'esito della decisione della Corte di cassazione, quindi, la sentenza della Corte di appello di Messina aveva acquistato l'autorità della cosa giudicata con riferimento a tutti i restanti fatti -ivi compresi quelli già qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990- e al relativo trattamento sanzionatorio per essi irrogato.

Si osserva che la Corte di appello di Messina ha inflitto una pena pari a mesi due di reclusione ed euro duecento di multa per tutti i numerosi fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

1.3. Ciò premesso, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di rinvio, ha ritenuto di applicare per il capo 13 la stessa pena (quella pari a mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa ora richiamata) inflitta dalla Corte di appello di Messina per tutti i fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. e della cui congruità non si ha più spazio per dubitare, atteso che quella misura è coperta dal giudicato.

In sostanza, il giudice del rinvio si è limitato ad adeguarsi alla misura della pena che aveva già superato il vaglio della Corte di cassazione, la qual cosa lo esimeva dal rendere una specifica motivazione.

Da ciò discende che il motivo in questione avrebbe dovuto indicare gli elementi, le circostanze o le ragioni patologicamente trascurai:e dal giudice, che rendevano il fatto descritto al capo 13 meritevole di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello irrogato a tutti gli altri fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R., al punto da configurare i denunciati vizi di motivazione o di violazione di legge.

La mancanza di alcuna indicazione in tal senso rende il motivo privo di specificità.

2. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] N CANCELLARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SANT'[OSCURATO:PERSONA]- TELLO avverso la sentenza del 13/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C:lalogero, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 13/01/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha riformato la sentenza in data 25/09/2018 del Tribunale di Patti, rideterminando la pena loro inflitta per i reati loro rispettivamente ascritti. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] (capo 3, 629 cod.pen., 416-bis.1 cod.pen.); capo 5-bis, art. 416-bis cod.pen.; capi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 A art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); [OSCURATO:PERSONA]: capo 1, 629, 416-bis.1 cod.pen.; capo 3, art. 629, 416-bis.1 cod.pen; capo 4, art. 629, 416-bis.1 cod.pen.; capo 5, 56, 629, 416-bis.1 cod.pen.; 5-bis, 416-bis cod.pen.; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (73 comma 5), 14, 15, 16, 17, art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Deducono un unico motivo: 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ovvero mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.". I ricorrenti premettono che la Corte di appello, quale giudice del giudizio di rinvio, era stata chiamata a rideterminare la pena inflitta agli imputati. Lamenta, dunque, la mancanza di una spiegazione quanto al possibile riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. Quanto alla misura della pena, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello è incorsa in un palese vizio di legittimità allorquando si è limitata a indicare unicamente la sanzione da infliggere agii imputati senza nemmeno argomentare i motivi per i quali si è addivenuti a una tale decisione, bensì richiamandosi ad asfittiche frasi di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Anzitutto, sono inammissibili le doglianze relative alle circostanze attenuanti generiche, in quanto in relazione a tale punto si è formato il giudicato all'esito della pronuncia della Corte di cassazione. In tale sentenza (n. 30145 del 13/07/2021) sono state specificamente affrontate e dichiarate inammissibili le questioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche. Da ciò discende il passaggio in giudicato della sentenza sul punto, al cui riguardo non possono essere riproposte questioni in sede di giudizio di rinvio. 1.2. Il motivo relativo in relazione al trattamento sanzionatorio è aspecifico. A tale riguardo -per quello che qui interessa- va ricordato che la sentenza dalla Corte di appello di Messina (poi annullata) aveva concluso per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una pluralità di fatti commessi in violazione della normativa sugli stupefacenti, alcuni dei quali ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, altri all'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo capo 13, che la Corte di appello aveva ritenuto qualificabile ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. In tal senso la sentenza rescindente ha derubricato tale fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rimesso alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione al tale unico capo. All'esito della decisione della Corte di cassazione, quindi, la sentenza della Corte di appello di Messina aveva acquistato l'autorità della cosa giudicata con riferimento a tutti i restanti fatti -ivi compresi quelli già qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990- e al relativo trattamento sanzionatorio per essi irrogato. Si osserva che la Corte di appello di Messina ha inflitto una pena pari a mesi due di reclusione ed euro duecento di multa per tutti i numerosi fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.3. Ciò premesso, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di rinvio, ha ritenuto di applicare per il capo 13 la stessa pena (quella pari a mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa ora richiamata) inflitta dalla Corte di appello di Messina per tutti i fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. e della cui congruità non si ha più spazio per dubitare, atteso che quella misura è coperta dal giudicato. In sostanza, il giudice del rinvio si è limitato ad adeguarsi alla misura della pena che aveva già superato il vaglio della Corte di cassazione, la qual cosa lo esimeva dal rendere una specifica motivazione. Da ciò discende che il motivo in questione avrebbe dovuto indicare gli elementi, le circostanze o le ragioni patologicamente trascurai:e dal giudice, che rendevano il fatto descritto al capo 13 meritevole di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello irrogato a tutti gli altri fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R., al punto da configurare i denunciati vizi di motivazione o di violazione di legge. La mancanza di alcuna indicazione in tal senso rende il motivo privo di specificità. 2. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] N CANCELLARIA [OSCURATO:PERSONA]
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