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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 34972/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15696/2021R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte di a ppello di Messina n. 1 49 /20 2 1 , depositata il22 marzo 202 1 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] extracontrattuale —Cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) – [OSCURATO:PERSONA] che: la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato — con pronuncia non definitiva — il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoil risarcimento dei danni subiti per essere caduta , il 6 settembre 2008, inciampando in alcune mattonelle irregolari lungo un marciapiede di quella città; ricondotta la fattispecie alla previsione di cui all’art. 2051 cod. civ., ha ritenuto assolto, sulla scorta delle dichiarazioni testi moniali e della documentazione fotografica acquisita , l’onere probatorio gravante sulla parte attrice «in ordine all’accadimento del fatto e all’esistenza del nesso di causalità fra l’evento-caduta e le condizioni del marciapiede»; ha valutato che tali condizioni costitu i ssero « una imprevedibile fonte di evidente pericolo per chi transita sui luoghi, indipendentemente dalla visibilità e dall’orario di transito» ed ha escluso potersi ravvisare « alcun vizio nel comportamento del danneggiato tale da interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso secondo il principio della autoresponsabilità»; avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi; l’intimata non svolge difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata all’ente ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227, comma primo, cod. civ.; rileva che, quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, è «più convincente» il ragionamento seguito dal primo giudice, che aveva escluso la prospettata responsabilità ex art. 2051 cod. civ.,per la ritenutaricorrenza d i caso fortuito ; richiama in proposito «la nota prot. n. 49406 del 16/10/2008 … dei VV.UU. del Comando di [OSCURATO:PERSONA], versata agli atti del giudizio ed oggetto di valutazione da parte del primo Giudicante, da cui è emerso che il danno lamentato non discende da cattiva esecuzione o manutenzione della res pubblica»; sostiene che, « in assenza di rinnovazione istruttoria » , la Corte non poteva limitare il proprio giudizio alla mera re - interpretazione delledichiarazioni rese dai testi in primo grado ed escludere le riferite risultanze istruttorie dell’Ente di cui alla notapredetta; afferma che, di conseguenza, andava respinto l’appello, riconoscendo la tipica ipotesi di esclusione della responsabilità oggettiva del custode inbase all’art. 1227, comma secondo , cod. civ. (così in ricorso, pag. 7), potendo il sinistro essere evitato se il danneggiato avesse impiegato l’ordinaria diligenza nel percorrere la strada; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; motivazione palesemente contraddittoria»; afferma che «la concreta evidenza dello stato di fatto della res», quale risultante dallasuccitata nota, « è tranciante e non lascia dubbi interpretativi diversi dall’interpretazione del primo giudicante»; la Corte di merito — sostiene — è incorsa nel vizio dedotto per avere omesso di considerare che « tale prova documentale privilegiata, in quanto proveniente da pubblici ufficiali, copre sia il dedotto che il deducibile»; ciò considerato anche che «su tale documento … è intervenuto giudicato interno non essendo mai stato confutato dalla danneggiata» (così in ricorso, a pag. 9); deduce che «per i noti principi in subiecta materia … la Corte d’Appello peloritana non poteva né doveva accordare maggior privilegio alla prova testimoniale offerta dal danneggiato rispetto alla prova documentale c.d.

“provata” fornita dal Comune di Barcellona PG» (ibidem); con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dei principi sull’onere probatorio (art. 2697 cod. civ.; art.115 cod. proc. civ.)»; lamenta che l’onere della prova «è stato ribaltato interamente sull’ente appellato»; rileva che: —non risulta da nessuna parte che il Comune di Barcellona P .

G . non abbia sottoposto a verifica lo stato dei luoghi, né che la parte danneggiata abbia lamentato una anomalia costruttiva derivante da un rilevante dislivello tale da provocare l’inciampo delladanneggiata; —la danneggiata è residente nel Comune di Barcellona P .

G . per cui conosce bene il luogo in cui si è avverato il sinistro, verosimilmenteanche perché prossimo all’[OSCURATO:PERSONA] centrale ; — i l sinistro stesso si è verificato intorno alle 10 , 40 del mese di settembree dunque in pieno giorno e d’estate; il primo motivo è inammissibile, sotto più profili; è anzitutto evidente, in via di primo approccio, ma tuttavia già assorbente, che con esso sono proposte censure in facto , non in iure : lungi dall’illustrare le ragioni del dedott o error in iudicando , si risolvono nella inammissibile sollecitazione di una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio; questo peraltro è evocato con manifesta inosservanza dell’onere di specifica indicazione imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.: viene invero richiamata una nota dei VV.UU. omettendosi però qualsiasi indicazione circa la sua localizzazione nel fascicolo di causa, invece necessaria, secondo costante indirizzo, « ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità» (v. ex multisCass.

Sez.

U. n. 23553 del 2019); priva di pregio alcuno si appalesa l’asserto secondo cui, per riformare la sentenza, sarebbe stata necessaria una « rinnovazione istruttoria»; l’assunto sembra evocare il principio affermato dalla sentenza della Corte E.D.U. del 5 luglio 2011 nel caso Dan c/ Moldavia, circa la necessità di risentire i testi nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in sentenza di condanna; è appena il caso però di rilevare che: — tale principio è stato affermato con riferimento al pro cesso penale ed è evidentemente legat o alle preminenti esigenze di garanzia dell’imputato («La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di principio, poter ascoltare i testimoni di persona e valutarne l'attendibilità; la valutazione dell'affidabilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere raggiunto con una semplice lettura delle sue parole registrate …»: Corte E.D.U. sent. cit.); — non tro va alcun appiglio in ambito civile, retto piuttosto dall’opposto principio della inammissibilità di nuove prove in appello (art. 345, comma terzo, cod. proc. civ.); — peraltro (val la pena rammentare) quel principio, anche in ambito penale, non opera, ossia l a rinnovazione non è necessaria , quando il giudice d’appello fondi il proprio convincimento non su una diversa valutazione dell’attendibilità dei testimonima su una rilettura delle indicazioni desumibili dalle loro affermazioni –inalterate nel loro contenuto – rispetto agli altri argomenti di carattere logico desumibili dagli altri elementi e da una coerente e plausibile lettura combinata degli stessi; il secondo motivo è parimenti inammissibile , anzitutto e in via assorbente per la già rilevata inosservanza dell’onere di specifica indicazione del documento richiamato; il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti è poi dedotto non nei termini in cui tale vizio è detto deducibile da questa Corte (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053-8054); analogamente deve dirsi quanto al pure prospettato vizio di motivazione palesemente contraddittoria: la motivazione esiste, è ben comprensibile e soddisfa il «minimo costituzionale» la cui sola mancanza consentirebbe il sindacato di legittimità per violazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ.; manifestamente fuori da ogni logica giuridica è poi l’assunto secondo cui alle valutazioni espresse dai VV.UU. nella richiamata nota circa le condizioni del marciapiede avrebbe dovuto riconoscersi fede privilegiata tale da coprire il «dedotto e il deducibile» e da produrre effetto di giudicato interno in quanto «mai confutato (quel documento) dalla danneggiata»; in disparte la già rilevata inosservanza dell’onere di specifica indicazione che sottrae ad ogni possibile valutazione in questa sede il richiamato documento e le argomentazioni che su di esso si fondano, val la pena rimarcarec he è comunque da escludere che a quella nota possaascriversi la forza privilegiata voluta dalla parte (essendo noto che questa, ex a rt. 2700 cod. civ., non attiene al contenuto meramente valutativo dell’atto pubblico, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio: cfr. ex multisCass. n. 4006 del 08/02/2022); a fortioriè da escludere che ad essa possano riferirsi qualificazioni giuridiche ( « forza tale da coprire il dedotto e il deducibile » , effetto di «giudicato interno») che pertengono, in presenza dei relativi presupposti,alle pronunce giudiziali di carattere decisorio e non certo alle fonti di prova; anche il terzo motivo è inammissibile; la censura di violazione della regola sull’onere della prova non è dedotta nei termini in cui può esserlo secondo Cass. Sez.

U.05/08/2016, n. 16598 (principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14, secondo cui «la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni»; v. anche Cass. n. 23594 del 2017, cit.; Cass.17/06/2013, n. 15107). la contestazione rig uarda, infatti , l’esito valutativo della prova ed è peraltro eccentrica, non assumendo alcuna rilevanza nella fattispecie legale la circostanza che il Comune avesse oppure no sottoposto a verifica lo stato dei luoghi; incomprensibile appare poi il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. e, con esso, a quanto è dato comprendere dalla successiva illustrazione, al principio di non contestazione, dal momento che l’esistenza di un nesso causale tra la malformazione del marciapiede e la caduta costituisce fatto costitutivo della domanda allegato dalla parte attrice a fondamento della stessa e ritenuto provato dalla Corte d’appello; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15696/2021R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, rappresentatoe difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte di a ppello di Messina n. 1 49 /20 2 1 , depositata il22 marzo 202 1 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] extracontrattuale —Cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) – [OSCURATO:PERSONA] che: la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato — con pronuncia non definitiva — il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gottoil risarcimento dei danni subiti per essere caduta , il 6 settembre 2008, inciampando in alcune mattonelle irregolari lungo un marciapiede di quella città; ricondotta la fattispecie alla previsione di cui all’art. 2051 cod. civ., ha ritenuto assolto, sulla scorta delle dichiarazioni testi moniali e della documentazione fotografica acquisita , l’onere probatorio gravante sulla parte attrice «in ordine all’accadimento del fatto e all’esistenza del nesso di causalità fra l’evento-caduta e le condizioni del marciapiede»; ha valutato che tali condizioni costitu i ssero « una imprevedibile fonte di evidente pericolo per chi transita sui luoghi, indipendentemente dalla visibilità e dall’orario di transito» ed ha escluso potersi ravvisare « alcun vizio nel comportamento del danneggiato tale da interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso secondo il principio della autoresponsabilità»; avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi; l’intimata non svolge difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata all’ente ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227, comma primo, cod. civ.; rileva che, quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie, è «più convincente» il ragionamento seguito dal primo giudice, che aveva escluso la prospettata responsabilità ex art. 2051 cod. civ.,per la ritenutaricorrenza d i caso fortuito ; richiama in proposito «la nota prot. n. 49406 del 16/10/2008 … dei VV.UU. del Comando di [OSCURATO:PERSONA], versata agli atti del giudizio ed oggetto di valutazione da parte del primo Giudicante, da cui è emerso che il danno lamentato non discende da cattiva esecuzione o manutenzione della res pubblica»; sostiene che, « in assenza di rinnovazione istruttoria » , la Corte non poteva limitare il proprio giudizio alla mera re - interpretazione delledichiarazioni rese dai testi in primo grado ed escludere le riferite risultanze istruttorie dell’Ente di cui alla notapredetta; afferma che, di conseguenza, andava respinto l’appello, riconoscendo la tipica ipotesi di esclusione della responsabilità oggettiva del custode inbase all’art. 1227, comma secondo , cod. civ. (così in ricorso, pag. 7), potendo il sinistro essere evitato se il danneggiato avesse impiegato l’ordinaria diligenza nel percorrere la strada; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; motivazione palesemente contraddittoria»; afferma che «la concreta evidenza dello stato di fatto della res», quale risultante dallasuccitata nota, « è tranciante e non lascia dubbi interpretativi diversi dall’interpretazione del primo giudicante»; la Corte di merito — sostiene — è incorsa nel vizio dedotto per avere omesso di considerare che « tale prova documentale privilegiata, in quanto proveniente da pubblici ufficiali, copre sia il dedotto che il deducibile»; ciò considerato anche che «su tale documento … è intervenuto giudicato interno non essendo mai stato confutato dalla danneggiata» (così in ricorso, a pag. 9); deduce che «per i noti principi in subiecta materia … la Corte d’Appello peloritana non poteva né doveva accordare maggior privilegio alla prova testimoniale offerta dal danneggiato rispetto alla prova documentale c.d. “provata” fornita dal Comune di Barcellona PG» (ibidem); con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dei principi sull’onere probatorio (art. 2697 cod. civ.; art.115 cod. proc. civ.)»; lamenta che l’onere della prova «è stato ribaltato interamente sull’ente appellato»; rileva che: —non risulta da nessuna parte che il Comune di Barcellona P . G . non abbia sottoposto a verifica lo stato dei luoghi, né che la parte danneggiata abbia lamentato una anomalia costruttiva derivante da un rilevante dislivello tale da provocare l’inciampo delladanneggiata; —la danneggiata è residente nel Comune di Barcellona P . G . per cui conosce bene il luogo in cui si è avverato il sinistro, verosimilmenteanche perché prossimo all’[OSCURATO:PERSONA] centrale ; — i l sinistro stesso si è verificato intorno alle 10 , 40 del mese di settembree dunque in pieno giorno e d’estate; il primo motivo è inammissibile, sotto più profili; è anzitutto evidente, in via di primo approccio, ma tuttavia già assorbente, che con esso sono proposte censure in facto , non in iure : lungi dall’illustrare le ragioni del dedott o error in iudicando , si risolvono nella inammissibile sollecitazione di una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio; questo peraltro è evocato con manifesta inosservanza dell’onere di specifica indicazione imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.: viene invero richiamata una nota dei VV.UU. omettendosi però qualsiasi indicazione circa la sua localizzazione nel fascicolo di causa, invece necessaria, secondo costante indirizzo, « ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità» (v. ex multisCass. Sez. U. n. 23553 del 2019); priva di pregio alcuno si appalesa l’asserto secondo cui, per riformare la sentenza, sarebbe stata necessaria una « rinnovazione istruttoria»; l’assunto sembra evocare il principio affermato dalla sentenza della Corte E.D.U. del 5 luglio 2011 nel caso Dan c/ Moldavia, circa la necessità di risentire i testi nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in sentenza di condanna; è appena il caso però di rilevare che: — tale principio è stato affermato con riferimento al pro cesso penale ed è evidentemente legat o alle preminenti esigenze di garanzia dell’imputato («La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di principio, poter ascoltare i testimoni di persona e valutarne l'attendibilità; la valutazione dell'affidabilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere raggiunto con una semplice lettura delle sue parole registrate …»: Corte E.D.U. sent. cit.); — non tro va alcun appiglio in ambito civile, retto piuttosto dall’opposto principio della inammissibilità di nuove prove in appello (art. 345, comma terzo, cod. proc. civ.); — peraltro (val la pena rammentare) quel principio, anche in ambito penale, non opera, ossia l a rinnovazione non è necessaria , quando il giudice d’appello fondi il proprio convincimento non su una diversa valutazione dell’attendibilità dei testimonima su una rilettura delle indicazioni desumibili dalle loro affermazioni –inalterate nel loro contenuto – rispetto agli altri argomenti di carattere logico desumibili dagli altri elementi e da una coerente e plausibile lettura combinata degli stessi; il secondo motivo è parimenti inammissibile , anzitutto e in via assorbente per la già rilevata inosservanza dell’onere di specifica indicazione del documento richiamato; il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti è poi dedotto non nei termini in cui tale vizio è detto deducibile da questa Corte (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054); analogamente deve dirsi quanto al pure prospettato vizio di motivazione palesemente contraddittoria: la motivazione esiste, è ben comprensibile e soddisfa il «minimo costituzionale» la cui sola mancanza consentirebbe il sindacato di legittimità per violazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ.; manifestamente fuori da ogni logica giuridica è poi l’assunto secondo cui alle valutazioni espresse dai VV.UU. nella richiamata nota circa le condizioni del marciapiede avrebbe dovuto riconoscersi fede privilegiata tale da coprire il «dedotto e il deducibile» e da produrre effetto di giudicato interno in quanto «mai confutato (quel documento) dalla danneggiata»; in disparte la già rilevata inosservanza dell’onere di specifica indicazione che sottrae ad ogni possibile valutazione in questa sede il richiamato documento e le argomentazioni che su di esso si fondano, val la pena rimarcarec he è comunque da escludere che a quella nota possaascriversi la forza privilegiata voluta dalla parte (essendo noto che questa, ex a rt. 2700 cod. civ., non attiene al contenuto meramente valutativo dell’atto pubblico, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio: cfr. ex multisCass. n. 4006 del 08/02/2022); a fortioriè da escludere che ad essa possano riferirsi qualificazioni giuridiche ( « forza tale da coprire il dedotto e il deducibile » , effetto di «giudicato interno») che pertengono, in presenza dei relativi presupposti,alle pronunce giudiziali di carattere decisorio e non certo alle fonti di prova; anche il terzo motivo è inammissibile; la censura di violazione della regola sull’onere della prova non è dedotta nei termini in cui può esserlo secondo Cass. Sez. U.05/08/2016, n. 16598 (principio affermato in motivazione, pag. 33, § 14, secondo cui «la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni»; v. anche Cass. n. 23594 del 2017, cit.; Cass.17/06/2013, n. 15107). la contestazione rig uarda, infatti , l’esito valutativo della prova ed è peraltro eccentrica, non assumendo alcuna rilevanza nella fattispecie legale la circostanza che il Comune avesse oppure no sottoposto a verifica lo stato dei luoghi; incomprensibile appare poi il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. e, con esso, a quanto è dato comprendere dalla successiva illustrazione, al principio di non contestazione, dal momento che l’esistenza di un nesso causale tra la malformazione del marciapiede e la caduta costituisce fatto costitutivo della domanda allegato dalla parte attrice a fondamento della stessa e ritenuto provato dalla Corte d’appello; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de
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