CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47203/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze di detenzione domiciliare ex art. 16-nonies legge n. 82 del 1991 e di liberazione condizionale avanzate da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, condannato per gravissimi reati con fine pena fissata al 2039. Trattandosi di soggetto al vertice di una delle organizzazione camorristiche più potenti operanti a Napoli, responsabile di numerosi omicidi e con procedimenti pendenti, il Tribunale riteneva che fosse condivisibile il parere della [OSCURATO:PERSONA] che dubitava del ravvedimento del condannato, in mancanza di sicuri e concreti indici positivi. Irrilevanti erano le deduzioni difensive sulla difficoltà di reinserimento sociale in conseguenza della situazione pandemica; per di più, i permessi premio in precedenza concessi erano correlati a un fine pena molto più ravvicinato (2024) mentre, attualmente, risultavano del tutto prematuri. Secondo il Tribunale, infine, difettavano in radice i presupposti di legge per la liberazione condizionale. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il rigetto dell'istanza di liberazione condizionale era immotivato e non teneva conto che Cerrato usufruisce da quattro anni del regime premiale previsto dalla normativa sui collaboratori di giustizia. L'ordinanza non chiariva quali fossero i presupposti di legge mancanti. In un secondo motivo il ricorrente osserva che il Tribunale aveva violato lo spirito della legge, atteso che non aveva tenuto conto che í reati commessi risalivano ad oltre un decennio addietro e che Cerrato aveva scontato dieci anni di reclusione, pari a un terzo della pena complessiva; né i carichi pendenti avrebbero potuto mutare la situazione, atteso che la pena complessiva non avrebbe potuto superare i 30 anni di reclusione in forza dell'art. 78 cod. pen. Il Tribunale non aveva tenuto conto dei progressi trattamentali acquisiti nel corso della detenzione e si era limitato ad affermare l'insufficienza della osservazione svolta: eppure, la stessa ordinanza dava atto della condotta tenuta nel corso della detenzione; Cerrato, inoltre, da quattro anni godeva del regime premiale. Il ravvedimento di Cerrato era attestato sia dai giudici della cognizione che dall'equipe che lo seguiva, ma il suo percorso era stato del tutto ignorato dal Tribunale di Sorveglianza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'art. 16-nonies della legge n. 82 del 1991 permette la concessione dei benefici penitenziari e della liberazione condizionale ai collaboratori di giustizia in presenza di determinati presupposti, previa acquisizione del parere del [OSCURATO:PERSONA] e dopo che il condannato ha scontato almeno un quarto della pena inflitta. Non vengono, quindi, applicati i limiti di pena previsti per i singoli benefici e per la liberazione condizionale. La valutazione demandata al Tribunale di Sorveglianza, pertanto, è quella relativa al ravvedimento, oltre che all'importanza ed effettività della collaborazione prestata. Nel caso in esame, non sono in discussione - come attestato dal Parere del [OSCURATO:PERSONA] - la validità ed efficacia della collaborazione prestata da Cerrato fin dal 2014. L'ordinanza impugnata condivide con il parere del [OSCURATO:PERSONA] "un giudizio non sicuro, allo stato, sul ravvedimento del condannato": ma tale giudizio prescinde del tutto dal percorso collaborativo, detentivo e riabilitativo intrapreso da Cerrato a partire dall'inizio della collaborazione, limitandosi il Tribunale a sostenere che il ravvedimento non può essere presunto né deducibile unicamente dalla regolare condotta intramuraria. Si coglie, in questo passaggio, una sorta di rinuncia da parte del Tribunale di Sorveglianza ad operare la valutazione che gli è propria e che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva compiere fino in fondo: analizzare il percorso penitenziario e riabilitativo seguito dal detenuto. In effetti - atteso che il Procuratore non aveva riferito di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata - era il Tribunale a dover analizzare quel percorso che - sembra pacifico - non poteva essere inquadrato in una mera "regolare condotta intramuraria". In definitiva, il rischio che il Tribunale di Sorveglianza non cancella è quello della sostanziale disapplicazione del limite generale dell'espiazione del quarto della pena inflitta; limite deciso, nella sua discrezionalità, dal legislatore e che non può essere vanificato da una valutazione del tutto astratta sul ravvedimento del detenuto. In effetti, nel 'passaggio finale dell'ordinanza impugnata, si afferma che la concessione dei benefici, "pur formalmente ammissibili" è prematura, "attesi i principi di intangibilità del giudicato e della funzione retributiva delle pene detentive, non disgiunte dalla personalità criminale dell'istante": criteri - come traspare in maniera abbastanza evidente - differenti da quello della verifica del ravvedimento del condannato. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma che effettuerà una valutazione approfondita e motivata in ordine al requisito del ravvedimento del ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così