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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 11256/2023

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Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13884/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1475/2018 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 19/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] (locatore), nel maggio 2014, convenne avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (conduttore) per sentir convalidare lo sfratto per morosità intimato, in relazione ad un immobile ad uso commerciale,a fronte del mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti per i mesi da febbraio ad aprile 2014; il Borreanisi oppose alla convalida, assumendo che l’immobile era privo delle caratteristiche essenziali per lo svolgimento dell’attività (bar) contrattualmente prevista (e ciò a causa di irregolarità edilizie che avevano determinato l’emissione di un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività da parte del Comune di Imperia; della periodica otturazione degli scarichi che determinava ricorrenti allagamenti del locale; dell’irregolarità dell’impianto elettrico e dell’impossibilità di sub-locare l’immobile); in via riconvenzionale, chiese la riduzione del canone e la condanna del Maggi alla restituzione delle somme versate in misura eccedente quella del canone che sarebbe stato rideterminato, nonché al rimborso della complessiva somma di 30.000,00 euro a fronte delle spese che egli aveva sostenuto per il ripristino dell’immobile; in subordine,chiese che venisse disposta la compensazione giudiziale dei rispettivi debiti fino alla reciproca concorrenza; il Tribunale ordinò al Borreani l’immediato rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 c.p.c. e dispose il mutamento del rito per l’ulteriore corso del giudizio; all’esito dell’istruttoria, il Tribunale confermò l’ordinanza di rilascio, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e condannando il Sini (già Borreani) al pagamento dei canoni insoluti; rigettate le domande riconvenzionali del convenuto, lo condannò al pagamento delle spese di lite; pronunciando sul gravame del Sini, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, affermando -fra l’altro- che la sospensione totale o parziale del pagamento del canone «è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, situazione riscontrabile solo laddove il locale sia completamente inutilizzabile»; che il Sini non aveva reiterato, prima della discussione, le istanze istruttorie precedentemente rigettate e che, in ogni caso, le prove dedotte risultavano inammissibili «perché troppo generiche»; che dalla documentazione prodotta poteva ricavarsi che al provvedimento comunale di accertamento della violazione amministrativa non era «conseguita una effettiva sospensione dell’attività, peraltro solo affermata ma neppure oggetto di specifica e circostanziata capitolazione»; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:PERSONA]), affidandosi a due motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

Consideratoche: con il primo motivo, il ricorrente denuncia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360, numero 5, codice di procedura civile» e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che non era stata fornita dimostrazione della totale inutilizzabilità dei locali; assume che dal verbale di accertamento della violazione amministrativa «si rileva chiaramente che il locale presentava irregolarità urbanistiche tali da non consentirne l’utilizzo; il motivo è, per più ragioni, inammissibile, in quanto: a fronte di una “doppia conforme” di merito, il ricorrente non ha ottemperato all’onere di indicare -ai fini dell’ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. ed in relazione alla previsione dell’art. 348 ter, 5° c.p.c.-che le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di appello sono diverse da quell e individuate d a lla prima decisione (cfr. , per tutte, Cass. n. 26774/2016);la censura è dedotta senza ottemperare all’onere di indicazione specifica dei documenti su cui si fonda, prescrittod all’art. 366, n. 6) c.p.c., dal momento che non trascrive il documento richiamato in misura sufficiente a individuarne il contenuto (segnatamente in relazione alla dedotta impossibilità di utilizzare l’immobile), né lo riproduce indirettamente (precisando, in questo secondo caso, la parte di documento cui l’indiretta riproduzione si riferirebbe); il motivo non si confronta con l’intera motivazione della sentenza, che ha evidenziato (a pag. 13) come da altri documenti prodotti emergesse che alla contestazione della violazione amministrativa non era conseguita una effettiva sospensione dell’attività, rilevando altresì che una siffatta sospensione non era stata neppure oggetto dei capitoli delle prove orali;ne segue che vi è – lo si osserva ad abundantiam – ulteriore inammissibilità sotto il profilo della decisività di quanto dedotto; col secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 e 132 c.p.c.

«anche in relazione all’illegittimo rigetto delle istanze istruttorie svolte dal ricorrente nei precedenti gradi»: assume che, «se fosse stata espletata l’attività istruttoria richiesta, se delcaso integrata a mente dell’art. 421 c.p.c. con i poteri officiosi del Giudice, si sarebbe addivenuti ad una diversa conclusione»; più specificamente, contesta la valutazione di genericità delle prove orali e l’affermazione che le istanze istruttorie dovevano intendersi rinunciate in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni; a prescindere dalla non pertinenza (rispetto al tenore della censura) delle norme richiamate nella rubrica, il motivo risulta inammissibile per l’assorbente ragione che l’illustrazione non èidonea a censurare il rilievo di genericità dei capitoli, giacché il ricorrente omette del tutto di procedere alla trascrizione di quei medesimi capitoli di cui contesta la genericità, non ottempera ndo pertanto alla prescrizione dell’art. 366, n. 6 c.p.c.; ciò esime da ogni valutazione circa la pertinenza del principio di diritto evocato nell'illustrazione, di cui a Cass.n. 4717 / 2014 , non senza doversi rilevare che nemmeno si adduce essersi verificata una situazione come quella supposta da esso e che anzi in ogni caso, la sua rilevanza è esclusa, tenuto conto che la corte territoriale ha formulato una valutazione di genericità e,dunque, di inammissibilità delle(rimaste qui ignote) prove orali; in difetto di resistenza dell’intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13884/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1475/2018 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 19/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] (locatore), nel maggio 2014, convenne avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (conduttore) per sentir convalidare lo sfratto per morosità intimato, in relazione ad un immobile ad uso commerciale,a fronte del mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti per i mesi da febbraio ad aprile 2014; il Borreanisi oppose alla convalida, assumendo che l’immobile era privo delle caratteristiche essenziali per lo svolgimento dell’attività (bar) contrattualmente prevista (e ciò a causa di irregolarità edilizie che avevano determinato l’emissione di un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività da parte del Comune di Imperia; della periodica otturazione degli scarichi che determinava ricorrenti allagamenti del locale; dell’irregolarità dell’impianto elettrico e dell’impossibilità di sub-locare l’immobile); in via riconvenzionale, chiese la riduzione del canone e la condanna del Maggi alla restituzione delle somme versate in misura eccedente quella del canone che sarebbe stato rideterminato, nonché al rimborso della complessiva somma di 30.000,00 euro a fronte delle spese che egli aveva sostenuto per il ripristino dell’immobile; in subordine,chiese che venisse disposta la compensazione giudiziale dei rispettivi debiti fino alla reciproca concorrenza; il Tribunale ordinò al Borreani l’immediato rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 c.p.c. e dispose il mutamento del rito per l’ulteriore corso del giudizio; all’esito dell’istruttoria, il Tribunale confermò l’ordinanza di rilascio, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e condannando il Sini (già Borreani) al pagamento dei canoni insoluti; rigettate le domande riconvenzionali del convenuto, lo condannò al pagamento delle spese di lite; pronunciando sul gravame del Sini, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, affermando -fra l’altro- che la sospensione totale o parziale del pagamento del canone «è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, situazione riscontrabile solo laddove il locale sia completamente inutilizzabile»; che il Sini non aveva reiterato, prima della discussione, le istanze istruttorie precedentemente rigettate e che, in ogni caso, le prove dedotte risultavano inammissibili «perché troppo generiche»; che dalla documentazione prodotta poteva ricavarsi che al provvedimento comunale di accertamento della violazione amministrativa non era «conseguita una effettiva sospensione dell’attività, peraltro solo affermata ma neppure oggetto di specifica e circostanziata capitolazione»; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA](già [OSCURATO:PERSONA]), affidandosi a due motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Consideratoche: con il primo motivo, il ricorrente denuncia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360, numero 5, codice di procedura civile» e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che non era stata fornita dimostrazione della totale inutilizzabilità dei locali; assume che dal verbale di accertamento della violazione amministrativa «si rileva chiaramente che il locale presentava irregolarità urbanistiche tali da non consentirne l’utilizzo; il motivo è, per più ragioni, inammissibile, in quanto: a fronte di una “doppia conforme” di merito, il ricorrente non ha ottemperato all’onere di indicare -ai fini dell’ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. ed in relazione alla previsione dell’art. 348 ter, 5° c.p.c.-che le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di appello sono diverse da quell e individuate d a lla prima decisione (cfr. , per tutte, Cass. n. 26774/2016);la censura è dedotta senza ottemperare all’onere di indicazione specifica dei documenti su cui si fonda, prescrittod all’art. 366, n. 6) c.p.c., dal momento che non trascrive il documento richiamato in misura sufficiente a individuarne il contenuto (segnatamente in relazione alla dedotta impossibilità di utilizzare l’immobile), né lo riproduce indirettamente (precisando, in questo secondo caso, la parte di documento cui l’indiretta riproduzione si riferirebbe); il motivo non si confronta con l’intera motivazione della sentenza, che ha evidenziato (a pag. 13) come da altri documenti prodotti emergesse che alla contestazione della violazione amministrativa non era conseguita una effettiva sospensione dell’attività, rilevando altresì che una siffatta sospensione non era stata neppure oggetto dei capitoli delle prove orali;ne segue che vi è – lo si osserva ad abundantiam – ulteriore inammissibilità sotto il profilo della decisività di quanto dedotto; col secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 e 132 c.p.c. «anche in relazione all’illegittimo rigetto delle istanze istruttorie svolte dal ricorrente nei precedenti gradi»: assume che, «se fosse stata espletata l’attività istruttoria richiesta, se delcaso integrata a mente dell’art. 421 c.p.c. con i poteri officiosi del Giudice, si sarebbe addivenuti ad una diversa conclusione»; più specificamente, contesta la valutazione di genericità delle prove orali e l’affermazione che le istanze istruttorie dovevano intendersi rinunciate in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni; a prescindere dalla non pertinenza (rispetto al tenore della censura) delle norme richiamate nella rubrica, il motivo risulta inammissibile per l’assorbente ragione che l’illustrazione non èidonea a censurare il rilievo di genericità dei capitoli, giacché il ricorrente omette del tutto di procedere alla trascrizione di quei medesimi capitoli di cui contesta la genericità, non ottempera ndo pertanto alla prescrizione dell’art. 366, n. 6 c.p.c.; ciò esime da ogni valutazione circa la pertinenza del principio di diritto evocato nell'illustrazione, di cui a Cass.n. 4717 / 2014 , non senza doversi rilevare che nemmeno si adduce essersi verificata una situazione come quella supposta da esso e che anzi in ogni caso, la sua rilevanza è esclusa, tenuto conto che la corte territoriale ha formulato una valutazione di genericità e,dunque, di inammissibilità delle(rimaste qui ignote) prove orali; in difetto di resistenza dell’intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de
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