CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 22437/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1965-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato– avverso la sentenza n. 1820/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 2560/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avviso addebito R.G.N.1965/2021 Cron. Rep. Ud29/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di addebito dell’Inps. Riteneva la Corte che l’avviso di addebito fosse stato emesso in violazione dell’art.24, co.3 d.lgs. n.46/99, poiché basato su un accertamento tributario impugnato davanti al giudice tributario. Né, secondo la Corte, il giudice della presente opposizione doveva entrare nel merito della pretesa contributiva dell’Inps: l’accertamento tributario era infatti d ivenuto irretrattabile a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto in sede tributaria. Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. All’esito dell’odierna udienza camerale, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.100 c.p.c., 30, co.2 d.l. n.78/10, conv. con modif. dalla l. n.122/10, in relazione all’art.46 d.lgs. n.46/99, per non avere la Corte ritenuto sussistente l’obbligo del giudice dell’opposizione di valutare nel merito la propria pr etesa sostanziale nonostante la invalidità del titolo esecutivo. Il motivo è fondato. Secondo costante orientamento di questa Corte (Cass.3108/25, Cass.12025/19, Cass.17858/18), i l giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art.24, co.3 d.lgs. n.46/99,non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale. A tal fine non occorre una domanda specifica dell’Inps – nemmeno svolta come motivo di impugnazione d’appello –essendo la cognizione sul merito della pretesa devoluta al giudice con il solo atto d’opposizione della parte privata. Né del resto l’irretrattabilità dell’accertamento tributario fa venir meno l’interesse dell’Inps ad una pronuncia di merito in questa sede. La decisionedel giudice tributario concerne la pretesa tributaria, non quella contributiva, sicché non può l’irretrattabilità di tale accertamento costituire un giudicato a favore dell’Inps sulla base del quale precostituirsi un nuovo titolo stragiudiziale (avviso di addebito). Al contrario, l’Inps ha interesse ad ottenere in questa sede un titolo esecutivo – costituit o dalla sentenza sul merito della pretesa – che si sostituisca all’originario titolo esecutivo (avviso di addebito). In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per l’accertamento sulla pretesa sostanziale dell’Inps e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di lite