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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12219/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 658/22 in data 21/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria in atti, ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 21/10/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della richiesta di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente al capo 26 (artt.110, 81 cpv., 353, comma 1 e 416-bis.1 cod. pen.) della provvisoria incolpazione e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 27 (artt. 81 cpv., 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen.), sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con presidio elettronico (in relazione al citato capo 27), previo consenso dello stesso.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti d'impugnazione, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Premette il ricorrente che, successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, ha revocato la misura degli arresti domiciliari applicando nei confronti del Gaietti la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Scilla con il divieto di uscire di casa prima delle 7.00 e dopo le

19.00. Si assume che l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di essere impugnata per evitare un "pericoloso" giudicato cautelare nel giudizio di merito.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen. per l'inesistenza della condotta di cui al capo 27) oltre che per l'inesistenza dell'elemento psicologico del reato; violazione altresì dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla dimostrazione della prova e all'indizio grave.

La condotta contestata al ricorrente è quella di aver fittiziamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità della concessione demaniale nella zona della [OSCURATO:PERSONA] di Scilla al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Nonostante siano emersi indizi inequivocabili e tali da far apparire il Cardillo quale unico soggetto titolare dell'attività di balneazione e della concessione demaniale con esclusione di chiunque altro, il Tribunale ha ritenuto ugualmente la gravità indiziaria per il reato di cui al capo 27) nei confronti del ricorrente.

Quest'ultimo non ha mai pensato che la sua presenza nel lido avrebbe potuto disvelare l'esistenza di un reato.

Inoltre, sia l'originaria ordinanza custodiale che quella del riesame non contengono affatto un quadro indiziario grave, non sussistendo alcuna prova in merito alla notifica del provvedimento interdittivo, in quanto la notifica di quest'ultimo non venne mai eseguita e, conseguentemente, l'indagato non ne venne mai a conoscenza (v. nota [OSCURATO:PERSONA] 1 Prot. n. 0117681 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] attestante la mancata notifica dell'Interdittiva antimafia alla ditta [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, la titolarità esclusiva in capo al Cardillo e l'innocenza del Gaietti si ricavano in maniera incontrovertibile da una conversazione avvenuta tra il Cardillo e la dipendente [OSCURATO:PERSONA] nella quale i due nel parlare liberamente affermano che è stato lui ad aggiudicarsi la gara senza mai menzionare il contributo di terzi.

I due interlocutori esprimono immensa felicità e congratulazioni, manifestazioni, queste, incompatibili con chi si aggiudica una gara sapendo di essere solo il prestanome.

Infine, il Tribunale, una volta esclusa la conoscenza del provvedimento interdittivo, ritiene che il Gaietti abbia proceduto ad operare l'intestazione fittizia con la collaborazione del Cardillo per eludere una possibile applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale perché il Gaietti era già sottoposto in passato ad altro procedimento: trattasi di un errore di valutazione cui è incorso il Tribunale anche perché il ricorrente nell'alto procedimento richiamato (operazione "Alba di Scilla 2") non rivestiva il ruolo di imprenditore fittizio come per quello odierno ma del c.d. prestanome.

In realtà, in passato e fino al 2020, il Gaietti aveva operato in proprio ed in prima persona aggiudicandosi la concessione demaniale marittima nel medesimo tratto di spiaggia e, per tale ragione, lui non poteva avere alcun timore come non lo aveva avuto in passato.

Infatti, se il Gaietti avesse avuto il timore o percepito il pericolo di incappare in un provvedimento di misura di prevenzione di natura patrimoniale, non avrebbe dovuto neppure partecipare alla gara per l'anno 2019 e per l'anno 2020, anni questi, successivi al procedimento penale richiamato dal Tribunale del riesame.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.

Appare ampiamente censurabile in un quadro di assoluta inesistenza di gravi indizi di colpevolezza la scelta del giudice per le indagini preliminari di soprassedere al principio di adeguatezza e alla regola secondo la quale la misura della custodia cautelare in carcere rappresenta l'extrema ratio.

4. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. e con riferimento all'art. 512-bis cod. pen.

Il Tribunale, aderendo a schemi interpretativi preformati ed indimostrati che considerano il ricorrente alla stregua di un soggetto dedito ad operazioni fittizie, non si è correttamente confrontato con le doglianze difensive volte a dimostrare non solo la legittimità della partecipazione alla gara da parte del Cardillo ma anche l'effettiva titolarità in capo a quest'ultimo della stessa concessione, alla luce delle dimostrate spese dallo stesso sostenute personalmente, dal suo personale coinvolgimento nelle fasi del montaggio del lido come della sua costante presenza attiva nell'impianto di balneazione.

Tutte le conversazioni captate ed addebitate quali indicative della fittizietà dell'operazione imprenditoriale attenzionata, ad una corretta lettura, ancorata ai dettami normativi della gravità indiziaria, appaiono orientate a dare dimostrazione del contrario.

Il dettagliato interrogatorio reso dall'indagato in sede di convalida è stato del tutto ignorato dal Tribunale che ha volutamente omesso di prendere in considerazione le articolate vicende illustrate dal Gaietti con particolare riguardo all'interruzione volontaria dopo tanti anni, della sua attività di gestore dell'impianto di balneazione, a come avesse chiuso la sua impresa individuale e a come, attraverso un contratto di comodato d'uso, egli avesse concesso per due anni i suoi ombrelloni ed i suoi lettini e sdraio a [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in cambio l'assunzione del proprio figlio Cosimo, soggetto che aveva prestato attività lavorativa nel lido di famiglia e che aveva la qualifica di bagnino.

Si era illustrato come, in effetti, da tutta l'attività intercettativa non emergesse mai che il Cardillo non fosse il titolare effettivo del lido, che anzi vi fossero dei dialoghi in cui non si faceva che ribadire che "il lido è a nome suo" e di come il Cardillo fosse sempre presente al lido a gestire in prima persona anche l'attività di balneazione.

Anche la circostanza addotta dal Tribunale relativa all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei cappucci per gli ombrelloni, esaltata quale elemento sintomatico dell'effettiva gestione del lido da parte della famiglia Gaietti, è espressione di una motivazione monca ed assolutamente distorta del dato: non è inusuale che il Cardillo, inesperto del settore, incarichi quello che diventerà il suo bagnino, [OSCURATO:PERSONA], di interessarsi della cosa ed altrettanto non illogico è pensare che quest'ultimo, per praticità, si qualifichi come "gestore del lido Nettuno".

La difesa, inoltre, aveva prodotto documentazione attestante la prova della titolarità in capo al Cardillo delle risorse impiegate per l'acquisto del bene in questione.

In ogni caso, il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o della disponibilità del denaro, dei beni o di altre utilità, ma è imprescindibile, ai fini della punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, con il dolo specifico di aggirarle.Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

Si censura la decisione in ordine alla valutazione della ricorrenza della pericolosità sociale che, nella fattispecie, ha omesso di prendere le mosse dall'esame della posizione soggettiva dell'indagato, dal valore della sua condotta, dal grado di colpevolezza, dall'intensità del dolo, da tutti gli elementi di natura individuale che devono costituire il criterio fondante del giudizio di pericolosità sociale che invece il Tribunale ha ritenuto di poter svolgere attraverso il ricorso ad un mero richiamo di astratte condotte poste in essere in un determinato contesto da svariati soggetti.

Del tutto apodittico risulta infine il giudizio sull'adeguatezza e proporzionalità della misura in essere. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

2. Rileva preliminarmente il Collegio che la sopravvenuta sostituzione della misura cautelare detentiva con altra non detentiva fa venir meno, per difetto di interesse concreto ed attuale, la valutazione della congruità della misura impugnata - sotto il profilo del presupposto costituito dalla ricorrenza delle esigenze cautelari - dei secondi motivi articolati in entrambi i ricorsi proposti.

3. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il primo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).

3.2. In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.

La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

3.3. Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue.

La censura proposta deve ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo al Gaietti in relazione al contestato reato di cui al capo 27, che contesta al ricorrente di aver assunto (insieme ai figli Vincenzo e Cosimo) in modo occulto - dietro lo schermo offerto dalla rappresentanza formale attribuita a [OSCURATO:PERSONA] - la gestione della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" e della concessione marittima per la gestione dello stabilimento balneare di Scilla summenzionato: condotta, quella posta in essere dal Gaietti, determinata dalla circostanza per cui lo stesso mai avrebbe potuto figurare nella rappresentanza formale delle predette attività, poiché destinatario di un'interdittiva antimafia.

Evidenzia il Tribunale come "le indagini espletate si sono inizialmente concentrate sull'analisi storica delle concessioni ottenute, rispetto alla zona balneare di interesse, dal Gaietti e dalla sua famiglia negli anni dal 2012 al 2021, mettendosi in evidenza come il Gaietti abbia cercato di proseguire nella gestione del lido balneare "Nettuno" e delle attività annesse avvalendosi di prestanome, tra i quali già figurava [OSCURATO:PERSONA].

Si consideri che le procedure di assegnazione delle concessioni riguardavano sia la gestione del lido balneare sia l'assegnazione di un'area dove svolgere attività collaterali.

In particolare, nel 2018, la gestione del lido veniva aggiudicata a [OSCURATO:PERSONA], mentre la gestione dell'area riservata alla realizzazione del chiosco veniva assegnata alla ditta "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA].

Negli anni successivi, la gestione del lido passava, poi, nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], almeno fino al 2021, anno in cui anche la gestione del lido passava, formalmente, a [OSCURATO:PERSONA] ...

Si constatava a ben vedere che nel novembre 2020, la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84, 91 e 100 d.lgs. 159/2011, ravvisando possibili situazioni di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare l'attività dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]", ragion per cui era impossibile per [OSCURATO:PERSONA], prendere parte alla procedura di evidenza pubblica per assenza dei requisiti soggettivi.

In data 23/06/2021 la concessione demaniale veniva aggiudicata a [OSCURATO:PERSONA], il quale iniziava formalmente la gestione del lido, nell'occasione rinominato "Il golosone beach" ..."

3.3.1. Invero, secondo la ricostruzione dei giudici di merito riportate nell'ordinanza impugnata, molteplici elementi consentono di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non fosse l'effettivo titolare della concessione demaniale, registrandosi pur sempre la presenza nei luoghi d'interesse e la gestione delle attività investigate del Gaietti e della sua "famiglia".

Tra questi: -15/03/2021 (giorno della pubblicazione dell'avviso di gara), tale [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato la domanda per ottenere la concessione demaniale per conto di [OSCURATO:PERSONA]; seguivano delle interlocuzioni telefoniche tra il Cardillo e l'architetto Doldo, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Scilla, finalizzate ad avere informazioni e chiarimenti sul bando: i due fissavano un appuntamento per il 16/03/2021, giorno in cui il ricorrente si interfacciava con il figlio Cosimo; -il 29/03/2021, veniva pubblicato l'esito della gara il cui lotto n. 1 veniva aggiudicato alla ditta [OSCURATO:PERSONA], unica concorrente per quell'area: tre giorni prima, il 26/03/2021, il Cardillo informava la moglie [OSCURATO:PERSONA] del risultato, dicendole che non vi erano stati altri concorrenti (la donna mostrava di non stupirsi dell'esito della gara); -il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] contattava un soggetto non identificato chiedendogli la disponibilità a lavorare presso il "[OSCURATO:PERSONA]": detta persona chiedeva a Cardillo se, anche nella nuova stagione, si sarebbe palesata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e che lui avrebbe comunque dovuto "subìre" la presenza di quest'ultimo; -nel frattempo le interlocuzioni tra Cardillo e [OSCURATO:PERSONA] erano costanti, come dimostrato dall'incontro tra i due il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -il 12/06/2021, presso il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si trovava a colloquio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed era proprio quest'ultimo ad informare il primo circa il giorno di apertura del lido; proseguendo, Fulco rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA] domande sempre più specifiche in merito all'apertura del lido e questi rispondeva dettagliatamente, auto-qualificandosi come dominus dell'impresa; la circostanza era oggetto di discussione anche tra il Fulco e [OSCURATO:PERSONA] i quali, non solo muovevano dal presupposto condiviso che [OSCURATO:PERSONA] fosse il reale titolare dell'impresa, ma criticavano la sua costante presenza presso il lido; valutazione che i predetti estendevano anche ai figli di Rocco, che agivano secondo le sue specifiche direttive.

3.3.2. La concludenza e l'efficacia probatoria di detti elementi, con motivazione del tutto congrua e priva di illogicità, è stata ritenuta dal Tribunale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa.

Invero, il denunciato mero apparente contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte:in tal senso, giova ricordare che la giurisprudenza prevalente ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785).

3.3.3. Sul piano applicativo, la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio, ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce Dasgupta e Patalano (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016 e Sez.

U, n. 186 del 19/01/2017): tuttavia, insuperabili ragioni di ordine logico e sistematico, non consentono l'estensione dell'art. 533 cod. proc. pen. alla materia cautelare, non solo perché si tratta di norma volta a disciplinare il giudizio di merito, ma anche perché l'incompletezza dell'accertamento nella fase cautelare preclude la trasposizione in questa di principi propri del giudizio di merito che viene espresso all'esito del formarsi della prova in dibattimento: appare concreto il rischio di una non coerente applicazione del criterio risolutore del fatto incerto al di fuori dei confini fisiologici del giudizio di merito.

3.3.4. Non vi è motivo, invece, di discostarsi dal tradizionale insegnamento delle sezioni unite di questa Corte - rispettato dalla pronuncia impugnata - secondo cui, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia - come nella fattispecie - consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002).

4. Manifestamente infondato è anche il primo motivo di ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ferme tutte le valutazioni operate nel precedente paragrafo

3. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto, in rapporto alle censure ivi proposte, evidenzia ulteriormente il Collegio come l'ordinanza impugnata abbia dato ampiamente conto del fatto che i due figli di [OSCURATO:PERSONA] (ed in particolare, Cosimo) si occupassero per conto del padre di gestire il [OSCURATO:PERSONA].

Invero, oltre ad occuparsi della attività tecnica, propedeutica all'installazione delle strutture per la costruzione del lido, [OSCURATO:PERSONA] provvedeva anche a contattare i fornitori, così da acquistare la strumentazione necessaria per il lido e provvedere ai relativi interventi manutentivi sui beni (v. presa di contatto del 22/04/2021 con gli uffici dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Siderno; ulteriore contatto con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riferimento al preventivo per la riparazione di parte degli arredi dello stabilimento balneare: nel corso di questa ultima conversazione [OSCURATO:PERSONA] si esprimeva sempre in prima persona utilizzando il verbo "avere"; seguirà tra i due un ulteriore contatto il 03/05/2021).

Ed ancora.

L'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] si interfacciava con il succitato Doldo (responsabile dell'ufficio tecnico del Comune) lamentandosi per il mancato rilascio del permesso per realizzare la sua struttura del lido: nel corso della conversazione, il Cardillo faceva continuo ricorso all'uso della prima persona plurale ("noi") per indicare la condizione in cui versavano i titolari dell'impresa e preannunciare le azioni legali che avevano in animo di intraprendere.

Il 01/08/2021, personale della Capitaneria di Porto effettuava un controllo presso il [OSCURATO:PERSONA] riscontrando una superfice di occupazione del suolo diversa da quella concessa: nel corso dell'accertamento, interveniva [OSCURATO:PERSONA], figlio maggiore di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava di essere un lavoratore dipendente presso il lido, circostanza che, in ragione del reddito di cittadinanza percepito, induceva il personale della Capitaneria a denunciarlo all'autorità giudiziaria.

In una conversazione successiva, intercorsa con il Fulco ed il Fontana, il sodale [OSCURATO:PERSONA], tornando a commentare l'accaduto, metteva in evidenza che la gestione del lido era effettuata dai Gaietti e che i predetti partecipavano direttamente ai profitti: in particolare, il Fulco, dimostrandosi esperto conoscitore di quelle dinamiche, escludeva che Cardillo potesse limitarsi a liquidare i Gaietti con l'elargizione di una quota di denaro, sapendo bene - si scrive nell'ordinanza impugnata - che il "Cardillo era solo l'intestatario fittizio del lido, per il resto gestito da "loro" (ndr., i Gaietti) ...".

5. in sintesi, si è in presenza, nei confonti del ricorrente, di gravità indiziaria in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. 5.1.

In tal senso, va rilevato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511), la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza.

Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).

5.1.1. Di tal che, non può revocarsi in dubbio come la valutazione del peso probatorio degli indizi sia compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione - come detto - possa essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

5.1.2. La verifica di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Entrambi i requisiti sono stati positivamente rilevati nella fattispecie.5.2.

Conclusivamente, come rilevato dalla Procura generale, i primi due motivi degli articolati ricorsi, perlopiù relativi a temi ampiamente sovrapponibili, si pongono in termini di alternatività/dissenso rispetto alle predette ragioni.

In particolare, se anche - quanto alla mancata notifica della interdittiva - il Tribunale sembra dare rilievo assorbente alla "prova della effettiva disponibilità del bene in capo al socio occulto", in ogni caso, il fine elusivo risulta complessivamente tratto in ragione dell'accertato comportamento del Gaietti, della oggettiva esistenza dell'interdittiva (da cui nasceva il suo fondato timore di poter subire accertamenti patrimoniali funzionali al sequestro di prevenzione) nonché dall'esistenza di una pregressa analoga vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto: di tal che - si afferma - "... il Gaietti, quand'anche fosse stato ignaro della recente interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti (ndr., la mancata notifica del provvedimento all'interessato non può, peraltro, consentire di escludere, sic et simplicter, che il Gaietti ne fosse comunque venuto a conoscenza, come eloquentemente testimoniato dalla sua successiva condotta di astensione alla gara), restava ugualmente consapevole della elevata probabilità di subire accertamenti di natura patrimoniale finalizzati ad eventuale sequestro preventivo, considerando i suoi precedenti giudiziari Gaietti era già stato condannato , in primo grado, nel processo c.d.

Alba di Scilla 2, quale intestatario fittizio dei beni del germano Matteo (la Corte d'appello dichiarò invece l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione), il che spiega il suo interesse a ricorrere, per la rappresentanza delle attività investigate, ad un soggetto terzo, quale [OSCURATO:PERSONA]".

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 658/22 in data 21/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria in atti, ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21/10/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della richiesta di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente al capo 26 (artt.110, 81 cpv., 353, comma 1 e 416-bis.1 cod. pen.) della provvisoria incolpazione e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 27 (artt. 81 cpv., 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen.), sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con presidio elettronico (in relazione al citato capo 27), previo consenso dello stesso. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti d'impugnazione, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Premette il ricorrente che, successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, ha revocato la misura degli arresti domiciliari applicando nei confronti del Gaietti la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Scilla con il divieto di uscire di casa prima delle 7.00 e dopo le 19.00. Si assume che l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di essere impugnata per evitare un "pericoloso" giudicato cautelare nel giudizio di merito. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen. per l'inesistenza della condotta di cui al capo 27) oltre che per l'inesistenza dell'elemento psicologico del reato; violazione altresì dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla dimostrazione della prova e all'indizio grave. La condotta contestata al ricorrente è quella di aver fittiziamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità della concessione demaniale nella zona della [OSCURATO:PERSONA] di Scilla al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Nonostante siano emersi indizi inequivocabili e tali da far apparire il Cardillo quale unico soggetto titolare dell'attività di balneazione e della concessione demaniale con esclusione di chiunque altro, il Tribunale ha ritenuto ugualmente la gravità indiziaria per il reato di cui al capo 27) nei confronti del ricorrente. Quest'ultimo non ha mai pensato che la sua presenza nel lido avrebbe potuto disvelare l'esistenza di un reato. Inoltre, sia l'originaria ordinanza custodiale che quella del riesame non contengono affatto un quadro indiziario grave, non sussistendo alcuna prova in merito alla notifica del provvedimento interdittivo, in quanto la notifica di quest'ultimo non venne mai eseguita e, conseguentemente, l'indagato non ne venne mai a conoscenza (v. nota [OSCURATO:PERSONA] 1 Prot. n. 0117681 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] attestante la mancata notifica dell'Interdittiva antimafia alla ditta [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, la titolarità esclusiva in capo al Cardillo e l'innocenza del Gaietti si ricavano in maniera incontrovertibile da una conversazione avvenuta tra il Cardillo e la dipendente [OSCURATO:PERSONA] nella quale i due nel parlare liberamente affermano che è stato lui ad aggiudicarsi la gara senza mai menzionare il contributo di terzi. I due interlocutori esprimono immensa felicità e congratulazioni, manifestazioni, queste, incompatibili con chi si aggiudica una gara sapendo di essere solo il prestanome. Infine, il Tribunale, una volta esclusa la conoscenza del provvedimento interdittivo, ritiene che il Gaietti abbia proceduto ad operare l'intestazione fittizia con la collaborazione del Cardillo per eludere una possibile applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale perché il Gaietti era già sottoposto in passato ad altro procedimento: trattasi di un errore di valutazione cui è incorso il Tribunale anche perché il ricorrente nell'alto procedimento richiamato (operazione "Alba di Scilla 2") non rivestiva il ruolo di imprenditore fittizio come per quello odierno ma del c.d. prestanome. In realtà, in passato e fino al 2020, il Gaietti aveva operato in proprio ed in prima persona aggiudicandosi la concessione demaniale marittima nel medesimo tratto di spiaggia e, per tale ragione, lui non poteva avere alcun timore come non lo aveva avuto in passato. Infatti, se il Gaietti avesse avuto il timore o percepito il pericolo di incappare in un provvedimento di misura di prevenzione di natura patrimoniale, non avrebbe dovuto neppure partecipare alla gara per l'anno 2019 e per l'anno 2020, anni questi, successivi al procedimento penale richiamato dal Tribunale del riesame. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Appare ampiamente censurabile in un quadro di assoluta inesistenza di gravi indizi di colpevolezza la scelta del giudice per le indagini preliminari di soprassedere al principio di adeguatezza e alla regola secondo la quale la misura della custodia cautelare in carcere rappresenta l'extrema ratio. 4. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen. e con riferimento all'art. 512-bis cod. pen. Il Tribunale, aderendo a schemi interpretativi preformati ed indimostrati che considerano il ricorrente alla stregua di un soggetto dedito ad operazioni fittizie, non si è correttamente confrontato con le doglianze difensive volte a dimostrare non solo la legittimità della partecipazione alla gara da parte del Cardillo ma anche l'effettiva titolarità in capo a quest'ultimo della stessa concessione, alla luce delle dimostrate spese dallo stesso sostenute personalmente, dal suo personale coinvolgimento nelle fasi del montaggio del lido come della sua costante presenza attiva nell'impianto di balneazione. Tutte le conversazioni captate ed addebitate quali indicative della fittizietà dell'operazione imprenditoriale attenzionata, ad una corretta lettura, ancorata ai dettami normativi della gravità indiziaria, appaiono orientate a dare dimostrazione del contrario. Il dettagliato interrogatorio reso dall'indagato in sede di convalida è stato del tutto ignorato dal Tribunale che ha volutamente omesso di prendere in considerazione le articolate vicende illustrate dal Gaietti con particolare riguardo all'interruzione volontaria dopo tanti anni, della sua attività di gestore dell'impianto di balneazione, a come avesse chiuso la sua impresa individuale e a come, attraverso un contratto di comodato d'uso, egli avesse concesso per due anni i suoi ombrelloni ed i suoi lettini e sdraio a [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in cambio l'assunzione del proprio figlio Cosimo, soggetto che aveva prestato attività lavorativa nel lido di famiglia e che aveva la qualifica di bagnino. Si era illustrato come, in effetti, da tutta l'attività intercettativa non emergesse mai che il Cardillo non fosse il titolare effettivo del lido, che anzi vi fossero dei dialoghi in cui non si faceva che ribadire che "il lido è a nome suo" e di come il Cardillo fosse sempre presente al lido a gestire in prima persona anche l'attività di balneazione. Anche la circostanza addotta dal Tribunale relativa all'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei cappucci per gli ombrelloni, esaltata quale elemento sintomatico dell'effettiva gestione del lido da parte della famiglia Gaietti, è espressione di una motivazione monca ed assolutamente distorta del dato: non è inusuale che il Cardillo, inesperto del settore, incarichi quello che diventerà il suo bagnino, [OSCURATO:PERSONA], di interessarsi della cosa ed altrettanto non illogico è pensare che quest'ultimo, per praticità, si qualifichi come "gestore del lido Nettuno". La difesa, inoltre, aveva prodotto documentazione attestante la prova della titolarità in capo al Cardillo delle risorse impiegate per l'acquisto del bene in questione. In ogni caso, il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o della disponibilità del denaro, dei beni o di altre utilità, ma è imprescindibile, ai fini della punibilità, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, con il dolo specifico di aggirarle.Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Si censura la decisione in ordine alla valutazione della ricorrenza della pericolosità sociale che, nella fattispecie, ha omesso di prendere le mosse dall'esame della posizione soggettiva dell'indagato, dal valore della sua condotta, dal grado di colpevolezza, dall'intensità del dolo, da tutti gli elementi di natura individuale che devono costituire il criterio fondante del giudizio di pericolosità sociale che invece il Tribunale ha ritenuto di poter svolgere attraverso il ricorso ad un mero richiamo di astratte condotte poste in essere in un determinato contesto da svariati soggetti. Del tutto apodittico risulta infine il giudizio sull'adeguatezza e proporzionalità della misura in essere. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Rileva preliminarmente il Collegio che la sopravvenuta sostituzione della misura cautelare detentiva con altra non detentiva fa venir meno, per difetto di interesse concreto ed attuale, la valutazione della congruità della misura impugnata - sotto il profilo del presupposto costituito dalla ricorrenza delle esigenze cautelari - dei secondi motivi articolati in entrambi i ricorsi proposti. 3. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il primo motivo del ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110). 3.2. In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3.3. Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. La censura proposta deve ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo al Gaietti in relazione al contestato reato di cui al capo 27, che contesta al ricorrente di aver assunto (insieme ai figli Vincenzo e Cosimo) in modo occulto - dietro lo schermo offerto dalla rappresentanza formale attribuita a [OSCURATO:PERSONA] - la gestione della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" e della concessione marittima per la gestione dello stabilimento balneare di Scilla summenzionato: condotta, quella posta in essere dal Gaietti, determinata dalla circostanza per cui lo stesso mai avrebbe potuto figurare nella rappresentanza formale delle predette attività, poiché destinatario di un'interdittiva antimafia. Evidenzia il Tribunale come "le indagini espletate si sono inizialmente concentrate sull'analisi storica delle concessioni ottenute, rispetto alla zona balneare di interesse, dal Gaietti e dalla sua famiglia negli anni dal 2012 al 2021, mettendosi in evidenza come il Gaietti abbia cercato di proseguire nella gestione del lido balneare "Nettuno" e delle attività annesse avvalendosi di prestanome, tra i quali già figurava [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri che le procedure di assegnazione delle concessioni riguardavano sia la gestione del lido balneare sia l'assegnazione di un'area dove svolgere attività collaterali. In particolare, nel 2018, la gestione del lido veniva aggiudicata a [OSCURATO:PERSONA], mentre la gestione dell'area riservata alla realizzazione del chiosco veniva assegnata alla ditta "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA]. Negli anni successivi, la gestione del lido passava, poi, nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], almeno fino al 2021, anno in cui anche la gestione del lido passava, formalmente, a [OSCURATO:PERSONA] ... Si constatava a ben vedere che nel novembre 2020, la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84, 91 e 100 d.lgs. 159/2011, ravvisando possibili situazioni di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare l'attività dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]", ragion per cui era impossibile per [OSCURATO:PERSONA], prendere parte alla procedura di evidenza pubblica per assenza dei requisiti soggettivi. In data 23/06/2021 la concessione demaniale veniva aggiudicata a [OSCURATO:PERSONA], il quale iniziava formalmente la gestione del lido, nell'occasione rinominato "Il golosone beach" ..." 3.3.1. Invero, secondo la ricostruzione dei giudici di merito riportate nell'ordinanza impugnata, molteplici elementi consentono di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non fosse l'effettivo titolare della concessione demaniale, registrandosi pur sempre la presenza nei luoghi d'interesse e la gestione delle attività investigate del Gaietti e della sua "famiglia". Tra questi: -15/03/2021 (giorno della pubblicazione dell'avviso di gara), tale [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato la domanda per ottenere la concessione demaniale per conto di [OSCURATO:PERSONA]; seguivano delle interlocuzioni telefoniche tra il Cardillo e l'architetto Doldo, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Scilla, finalizzate ad avere informazioni e chiarimenti sul bando: i due fissavano un appuntamento per il 16/03/2021, giorno in cui il ricorrente si interfacciava con il figlio Cosimo; -il 29/03/2021, veniva pubblicato l'esito della gara il cui lotto n. 1 veniva aggiudicato alla ditta [OSCURATO:PERSONA], unica concorrente per quell'area: tre giorni prima, il 26/03/2021, il Cardillo informava la moglie [OSCURATO:PERSONA] del risultato, dicendole che non vi erano stati altri concorrenti (la donna mostrava di non stupirsi dell'esito della gara); -il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] contattava un soggetto non identificato chiedendogli la disponibilità a lavorare presso il "[OSCURATO:PERSONA]": detta persona chiedeva a Cardillo se, anche nella nuova stagione, si sarebbe palesata la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e che lui avrebbe comunque dovuto "subìre" la presenza di quest'ultimo; -nel frattempo le interlocuzioni tra Cardillo e [OSCURATO:PERSONA] erano costanti, come dimostrato dall'incontro tra i due il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -il 12/06/2021, presso il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si trovava a colloquio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed era proprio quest'ultimo ad informare il primo circa il giorno di apertura del lido; proseguendo, Fulco rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA] domande sempre più specifiche in merito all'apertura del lido e questi rispondeva dettagliatamente, auto-qualificandosi come dominus dell'impresa; la circostanza era oggetto di discussione anche tra il Fulco e [OSCURATO:PERSONA] i quali, non solo muovevano dal presupposto condiviso che [OSCURATO:PERSONA] fosse il reale titolare dell'impresa, ma criticavano la sua costante presenza presso il lido; valutazione che i predetti estendevano anche ai figli di Rocco, che agivano secondo le sue specifiche direttive. 3.3.2. La concludenza e l'efficacia probatoria di detti elementi, con motivazione del tutto congrua e priva di illogicità, è stata ritenuta dal Tribunale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa. Invero, il denunciato mero apparente contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte:in tal senso, giova ricordare che la giurisprudenza prevalente ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785). 3.3.3. Sul piano applicativo, la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio, ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce Dasgupta e Patalano (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 e Sez. U, n. 186 del 19/01/2017): tuttavia, insuperabili ragioni di ordine logico e sistematico, non consentono l'estensione dell'art. 533 cod. proc. pen. alla materia cautelare, non solo perché si tratta di norma volta a disciplinare il giudizio di merito, ma anche perché l'incompletezza dell'accertamento nella fase cautelare preclude la trasposizione in questa di principi propri del giudizio di merito che viene espresso all'esito del formarsi della prova in dibattimento: appare concreto il rischio di una non coerente applicazione del criterio risolutore del fatto incerto al di fuori dei confini fisiologici del giudizio di merito. 3.3.4. Non vi è motivo, invece, di discostarsi dal tradizionale insegnamento delle sezioni unite di questa Corte - rispettato dalla pronuncia impugnata - secondo cui, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia - come nella fattispecie - consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002). 4. Manifestamente infondato è anche il primo motivo di ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ferme tutte le valutazioni operate nel precedente paragrafo 3. (e relativi sottoparagrafi) del considerato in diritto, in rapporto alle censure ivi proposte, evidenzia ulteriormente il Collegio come l'ordinanza impugnata abbia dato ampiamente conto del fatto che i due figli di [OSCURATO:PERSONA] (ed in particolare, Cosimo) si occupassero per conto del padre di gestire il [OSCURATO:PERSONA]. Invero, oltre ad occuparsi della attività tecnica, propedeutica all'installazione delle strutture per la costruzione del lido, [OSCURATO:PERSONA] provvedeva anche a contattare i fornitori, così da acquistare la strumentazione necessaria per il lido e provvedere ai relativi interventi manutentivi sui beni (v. presa di contatto del 22/04/2021 con gli uffici dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Siderno; ulteriore contatto con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riferimento al preventivo per la riparazione di parte degli arredi dello stabilimento balneare: nel corso di questa ultima conversazione [OSCURATO:PERSONA] si esprimeva sempre in prima persona utilizzando il verbo "avere"; seguirà tra i due un ulteriore contatto il 03/05/2021). Ed ancora. L'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] si interfacciava con il succitato Doldo (responsabile dell'ufficio tecnico del Comune) lamentandosi per il mancato rilascio del permesso per realizzare la sua struttura del lido: nel corso della conversazione, il Cardillo faceva continuo ricorso all'uso della prima persona plurale ("noi") per indicare la condizione in cui versavano i titolari dell'impresa e preannunciare le azioni legali che avevano in animo di intraprendere. Il 01/08/2021, personale della Capitaneria di Porto effettuava un controllo presso il [OSCURATO:PERSONA] riscontrando una superfice di occupazione del suolo diversa da quella concessa: nel corso dell'accertamento, interveniva [OSCURATO:PERSONA], figlio maggiore di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava di essere un lavoratore dipendente presso il lido, circostanza che, in ragione del reddito di cittadinanza percepito, induceva il personale della Capitaneria a denunciarlo all'autorità giudiziaria. In una conversazione successiva, intercorsa con il Fulco ed il Fontana, il sodale [OSCURATO:PERSONA], tornando a commentare l'accaduto, metteva in evidenza che la gestione del lido era effettuata dai Gaietti e che i predetti partecipavano direttamente ai profitti: in particolare, il Fulco, dimostrandosi esperto conoscitore di quelle dinamiche, escludeva che Cardillo potesse limitarsi a liquidare i Gaietti con l'elargizione di una quota di denaro, sapendo bene - si scrive nell'ordinanza impugnata - che il "Cardillo era solo l'intestatario fittizio del lido, per il resto gestito da "loro" (ndr., i Gaietti) ...". 5. in sintesi, si è in presenza, nei confonti del ricorrente, di gravità indiziaria in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. 5.1. In tal senso, va rilevato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511), la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza. Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). 5.1.1. Di tal che, non può revocarsi in dubbio come la valutazione del peso probatorio degli indizi sia compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione - come detto - possa essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 5.1.2. La verifica di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Entrambi i requisiti sono stati positivamente rilevati nella fattispecie.5.2. Conclusivamente, come rilevato dalla Procura generale, i primi due motivi degli articolati ricorsi, perlopiù relativi a temi ampiamente sovrapponibili, si pongono in termini di alternatività/dissenso rispetto alle predette ragioni. In particolare, se anche - quanto alla mancata notifica della interdittiva - il Tribunale sembra dare rilievo assorbente alla "prova della effettiva disponibilità del bene in capo al socio occulto", in ogni caso, il fine elusivo risulta complessivamente tratto in ragione dell'accertato comportamento del Gaietti, della oggettiva esistenza dell'interdittiva (da cui nasceva il suo fondato timore di poter subire accertamenti patrimoniali funzionali al sequestro di prevenzione) nonché dall'esistenza di una pregressa analoga vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto: di tal che - si afferma - "... il Gaietti, quand'anche fosse stato ignaro della recente interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti (ndr., la mancata notifica del provvedimento all'interessato non può, peraltro, consentire di escludere, sic et simplicter, che il Gaietti ne fosse comunque venuto a conoscenza, come eloquentemente testimoniato dalla sua successiva condotta di astensione alla gara), restava ugualmente consapevole della elevata probabilità di subire accertamenti di natura patrimoniale finalizzati ad eventuale sequestro preventivo, considerando i suoi precedenti giudiziari Gaietti era già stato condannato , in primo grado, nel processo c.d. Alba di Scilla 2, quale intestatario fittizio dei beni del germano Matteo (la Corte d'appello dichiarò invece l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione), il che spiega il suo interesse a ricorrere, per la rappresentanza delle attività investigate, ad un soggetto terzo, quale [OSCURATO:PERSONA]". 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 6
Sentenza Cassazione n. 12219/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris