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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27581/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

I> [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma.

In funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di furto pluriaggravato e di falsa dichiarazione sull'identità personale.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando tre motivi.

Con il primo eccepisce la nullità dell'interrogatorio reso dal Gahlouz all'udienza di convalida del fermo in quanto il difensore non avrebbe avuto la possibilità di conoscere direttamente gli atti su cui si fondava la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare a prescindere dalla mediazione illustrativa del giudice che ha proceduto.

Con il secondo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per la mancata traduzione dell'ordinanza genetica in una lingua comprensibile all'indagato.

Con il terzo deduce violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura applicata.

In tal senso lamenta che il giudice del riesame non avrebbe tenuto conto della formale incensuratezza dell'indagato e dei motivi che lo hanno spinto a delinquere, nonché del fatto che i diversi furti contestati sono stati commessi in tempi ravvicinati, circostanza da considerarsi idonea ad escludere l'abitualità delle condotte.

Il Tribunale non avrebbe poi considerato che, sempre in ragione della sua incensuratezza, il Gahlouz all'esito del giudizio avrebbe diritto al riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla concessione della sospensione condizionale della pena, la cui prevedibilità è ostativa all'applicazione di misure custodiali.

Infine il provvedimento impugnato non avrebbe motivato sulle ragioni per cui non sarebbe possibile applicare gli arresti domiciliari mediante ricorso al controllo con mezzi elettronici. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico, in quanto il ricorso non precisa in che termini e per quali ragioni il difensore dell'indagato non avrebbe avuto accesso agli atti prima della celebrazione dell'udienza di convalida del fermo, posto che comunque lo stesso nulla risulta avere lo stesso eccepito nel corso della medesima udienza, il che in ogni caso avrebbe sanato l'eventuale nullità verificatasi (Sez.

U, Sentenza n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939).

Il secondo motivo è anzitutto inammissibile nel giudizio di impugnazione cautelare.

Infatti, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e z dell'ordinanza di convalida per l'omessa traduzione dei verbali nella lingua dell'interessato, anche quando ritualmente eccepita in udienza, non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata (Sez. 1, Sentenza n. 430 del 18/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283861).

Non di meno la doglianza è comunque manifestamente infondata e generica, risultando dal provvedimento impugnato che all'udienza di convalida l'indagato è stato assistito dall'interprete e che l'ordinanza applicativa della misura cautelare è stata tradotta.

Dati questi non considerati dal ricorrente che si è limitato all'assertiva e generica negazione della traduzione degli atti.

3. Il terzo motivo contiene mere censure di fatto, peraltro generiche o manifestamente infondate.

Il Tribunale ha infatti adeguatamente e logicamente motivato circa la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, mentre, per l'appunto, le obiezioni difensive si riducono alla valutazione alternativa degli elementi considerati dal giudice del riesame.

Priva di pregio è poi l'affermazione per cui l'apparente incensuratezza del Gahlouz gli darebbe "diritto" al riconoscimento delle attenuanti generiche ed al conseguente accesso alla sospensione condizionale della pena.

Non solo, infatti, quella proposta è ancora una volta una mera censura di fatto, ma soprattutto non tiene conto dell'irrilevanza della mera incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione del vigente disposto dell'art. 62-bis c.p.

Quanto alla presunta omessa motivazione sulla possibilità di disporre gli arresti domiciliari con il controllo elettronico a distanza, nuovamente il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato le ragioni della ritenuta infungibilità della custodia carceraria, sia per la rilevata accentuata pericolosità dell'indagato, sia perché, per sua stessa ammissione, egli è privo di un domicilio idoneo a radicare misure custodiali alternative.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M. % Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. I> [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma. In funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di furto pluriaggravato e di falsa dichiarazione sull'identità personale. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato articolando tre motivi. Con il primo eccepisce la nullità dell'interrogatorio reso dal Gahlouz all'udienza di convalida del fermo in quanto il difensore non avrebbe avuto la possibilità di conoscere direttamente gli atti su cui si fondava la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare a prescindere dalla mediazione illustrativa del giudice che ha proceduto. Con il secondo eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per la mancata traduzione dell'ordinanza genetica in una lingua comprensibile all'indagato. Con il terzo deduce violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura applicata. In tal senso lamenta che il giudice del riesame non avrebbe tenuto conto della formale incensuratezza dell'indagato e dei motivi che lo hanno spinto a delinquere, nonché del fatto che i diversi furti contestati sono stati commessi in tempi ravvicinati, circostanza da considerarsi idonea ad escludere l'abitualità delle condotte. Il Tribunale non avrebbe poi considerato che, sempre in ragione della sua incensuratezza, il Gahlouz all'esito del giudizio avrebbe diritto al riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla concessione della sospensione condizionale della pena, la cui prevedibilità è ostativa all'applicazione di misure custodiali. Infine il provvedimento impugnato non avrebbe motivato sulle ragioni per cui non sarebbe possibile applicare gli arresti domiciliari mediante ricorso al controllo con mezzi elettronici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico, in quanto il ricorso non precisa in che termini e per quali ragioni il difensore dell'indagato non avrebbe avuto accesso agli atti prima della celebrazione dell'udienza di convalida del fermo, posto che comunque lo stesso nulla risulta avere lo stesso eccepito nel corso della medesima udienza, il che in ogni caso avrebbe sanato l'eventuale nullità verificatasi (Sez. U, Sentenza n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939). Il secondo motivo è anzitutto inammissibile nel giudizio di impugnazione cautelare. Infatti, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e z dell'ordinanza di convalida per l'omessa traduzione dei verbali nella lingua dell'interessato, anche quando ritualmente eccepita in udienza, non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l'impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata (Sez. 1, Sentenza n. 430 del 18/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283861). Non di meno la doglianza è comunque manifestamente infondata e generica, risultando dal provvedimento impugnato che all'udienza di convalida l'indagato è stato assistito dall'interprete e che l'ordinanza applicativa della misura cautelare è stata tradotta. Dati questi non considerati dal ricorrente che si è limitato all'assertiva e generica negazione della traduzione degli atti. 3. Il terzo motivo contiene mere censure di fatto, peraltro generiche o manifestamente infondate. Il Tribunale ha infatti adeguatamente e logicamente motivato circa la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, mentre, per l'appunto, le obiezioni difensive si riducono alla valutazione alternativa degli elementi considerati dal giudice del riesame. Priva di pregio è poi l'affermazione per cui l'apparente incensuratezza del Gahlouz gli darebbe "diritto" al riconoscimento delle attenuanti generiche ed al conseguente accesso alla sospensione condizionale della pena. Non solo, infatti, quella proposta è ancora una volta una mera censura di fatto, ma soprattutto non tiene conto dell'irrilevanza della mera incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione del vigente disposto dell'art. 62-bis c.p. Quanto alla presunta omessa motivazione sulla possibilità di disporre gli arresti domiciliari con il controllo elettronico a distanza, nuovamente il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato le ragioni della ritenuta infungibilità della custodia carceraria, sia per la rilevata accentuata pericolosità dell'indagato, sia perché, per sua stessa ammissione, egli è privo di un domicilio idoneo a radicare misure custodiali alternative. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. % Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al
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